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Sentenza

Sentenza n. 84/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202505198

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Puglia n. 550/2025, che aveva annullato la disciplina provinciale del canone unico patrimoniale applicabile alle occupazioni del sottosuolo effettuate da produttori privati di energia da fonti rinnovabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatore economico FER)

Prevale il privato

La controversia

La Provincia di Foggia ha impugnato la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso della società contro il regolamento provinciale sul canone unico patrimoniale, le successive deliberazioni tariffarie e gli atti applicativi relativi alle occupazioni del sottosuolo connesse a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. L’appello deduceva, anzitutto, ultrapetizione, sostenendo che il TAR avesse fondato l’annullamento sul principio di specialità e sull’inderogabilità del regime forfetario previsto per gli operatori FER, senza che tale specifica ricostruzione fosse stata formulata nel ricorso di primo grado. La Provincia contestava inoltre l’interpretazione dell’art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019 e dell’art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021, sostenendo che l’importo di 800 euro costituisse soltanto una soglia minima e non una tariffa forfetaria fissa, liberamente non elevabile. Deduceva poi che il principio di invarianza del gettito, previsto dall’art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019, consentisse di modificare le tariffe anche per le occupazioni degli operatori FER, al fine di preservare le entrate provinciali e l’autonomia finanziaria ex art. 119 Cost. La Provincia contestava infine il riconoscimento di un regime agevolato per i produttori di energia rinnovabile, prospettando una disparità di trattamento e sollevando, in via subordinata, una questione di legittimità costituzionale rispetto agli artt. 3, 97 e 119 Cost.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso l’ultrapetizione, rilevando che il giudice può applicare le norme pertinenti secondo il principio iura novit curia e adottare una ratio decidendi parzialmente diversa da quella prospettata dalla parte, purché resti nell’ambito della domanda e del thema decidendum. Nel merito, ha ritenuto che le occupazioni del sottosuolo con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio elettrico, comprese quelle realizzate dalle imprese private produttrici di energia da fonti rinnovabili che trasportano l’energia verso la rete, rientrino nel regime speciale dell’art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019, come interpretato autenticamente dall’art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021. L’importo di 800 euro costituisce, per tali occupazioni, la misura minima e forfetaria stabilita direttamente dal legislatore; non è quindi consentito sostituire tale criterio con il diverso metodo ordinario basato sulla tariffa standard e sui coefficienti destinati all’invarianza di gettito. Il principio di invarianza riguarda il gettito complessivo dell’ente e non il singolo rapporto concessorio o la singola entrata; inoltre, la facoltà di modificare le tariffe concerne le tariffe standard e non quelle forfetarie direttamente determinate dalla legge. La disciplina agevolativa è stata ritenuta ragionevole e proporzionata, in quanto funzionale alla promozione delle energie rinnovabili, alla tutela ambientale, alla sicurezza energetica e all’adempimento degli obblighi europei e internazionali. È stata pertanto respinta anche la richiesta di sollevare questione di legittimità costituzionale, per assenza di profili di manifesta irragionevolezza e per carenza di dimostrazione degli effetti finanziari dedotti dalla Provincia. Le spese del grado sono state compensate per la novità della questione; il contributo unificato dell’appello è rimasto a carico della Provincia soccombente.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 816-836, legge n. 160/2019

    «a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria [...] è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane»

    Disciplina generale del canone patrimoniale unico, sostitutivo dei precedenti tributi e canoni, nell’ambito della quale operano regole generali e disposizioni speciali.

  • art. 1, comma 817, legge n. 160/2019

    «il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»

    L’invarianza riguarda il gettito complessivo dell’ente e costituisce un limite bidirezionale; la facoltà di modificare le tariffe non consente di derogare alle tariffe forfetarie stabilite direttamente dalla legge.

  • art. 1, comma 829, legge n. 160/2019

    «per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 è ridotta ad un quarto»

    Prevede il criterio tariffario ordinario per le occupazioni del sottosuolo, che non può sostituire il regime speciale previsto dal comma 831 per le occupazioni connesse ai servizi a rete.

  • art. 1, comma 831, legge n. 160/2019

    «in ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800»

    Prevede il regime speciale per le occupazioni permanenti con cavi e condutture funzionali alla fornitura di servizi di pubblica utilità e, per le fattispecie individuate dalla norma interpretativa, la misura minima e forfetaria di 800 euro annui.

  • art. 1, comma 831-bis, legge n. 160/2019

    «il canone non è modificabile ai sensi del comma 817»

    Riguarda una diversa fattispecie, relativa agli operatori di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica non compresi nel comma 831, e non modifica l’interpretazione del regime speciale applicabile alle occupazioni connesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

  • art. 5, comma 14-quinquies, d.l. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021

    «per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale»; «per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro»

    Norma di interpretazione autentica che include tra le occupazioni soggette al regime speciale anche quelle delle imprese che svolgono attività strumentali alla fornitura del servizio elettrico; la misura di 800 euro è il criterio forfetario minimo direttamente stabilito dal legislatore.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è violato quando il giudice, restando nei limiti della domanda e del thema decidendum, applica d’ufficio la corretta norma giuridica e adotta una motivazione diversa da quella prospettata dalla parte.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente il richiamo a precedenti decisioni su questioni analoghe quale modalità di motivazione della sentenza.

  • art. 3 Cost.

    Non risulta violato dal regime agevolativo per gli operatori FER, ritenuto ragionevole e giustificato da finalità ambientali, energetiche e di interesse pubblico.

  • art. 97 Cost.

    Non emergono profili di contrasto con il buon andamento della pubblica amministrazione.

  • art. 119 Cost.

    L’autonomia finanziaria degli enti territoriali non consente di disapplicare il regime speciale legislativamente previsto per le occupazioni degli operatori FER.

Massime di principio

  • Le occupazioni permanenti del suolo o del sottosuolo con impianti direttamente funzionali all’erogazione di un servizio pubblico a rete comprendono anche quelle effettuate da imprese private che svolgono attività strumentali alla fornitura del servizio, senza che rilevino la natura privatistica o lo scopo lucrativo del soggetto e l’assenza di utenze direttamente servite.
  • Per le occupazioni del sottosuolo con impianti funzionali alla produzione e al trasporto di energia elettrica da fonti rinnovabili, l’art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019, come interpretato dall’art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021, prevede un regime speciale con canone minimo e forfetario di 800 euro annui; l’ente locale non può sostituirlo con il criterio ordinario basato sulla tariffa standard e sui coefficienti di classificazione.
  • Il principio di invarianza del gettito previsto dall’art. 1, comma 817, della legge n. 160/2019 riguarda il complesso delle entrate dell’ente e non il singolo rapporto concessorio o la singola entrata patrimoniale; esso non consente di modificare o sostituire le tariffe forfetarie determinate direttamente dalla legge.
  • Il principio iura novit curia consente al giudice amministrativo di accogliere una domanda sulla base di un percorso interpretativo diverso da quello prospettato dalla parte, purché il giudice rimanga entro i limiti della domanda e del thema decidendum; tale attività non integra ultrapetizione.
  • Il regime agevolativo previsto per le occupazioni funzionali alla filiera delle energie rinnovabili non viola i principi di uguaglianza, buon andamento e autonomia finanziaria, quando è ragionevolmente giustificato da finalità di tutela ambientale, sicurezza energetica e adempimento di obblighi europei e internazionali.

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