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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00649/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza della Corte d'appello che aveva confermato, in larga parte, la decisione di primo grado favorevole alla curatela fallimentare: erano stati dichiarati inefficaci nei confronti della massa, ai sensi della legge fallimentare, sia la cessione di un credito della società poi fallita verso un terzo estero, sia alcune rimesse affluite sul conto corrente della medesima società, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme. La banca ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza e del procedimento per asserita nullità assoluta della CTU contabile, sostenendo che il consulente avesse illegittimamente acquisito documenti non prodotti tempestivamente dalla curatela e avesse svolto accertamenti oltre i limiti del mandato; ha inoltre contestato la qualificazione del vizio come nullità relativa sanabile. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 67, comma 1, n. 2, l. fall., contestando che la cessione del credito fosse in realtà un pagamento di debito scaduto e dedotto che non fosse stata provata la propria inscientia decoctionis. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione dell'art. 67, comma 2, l. fall., censurando l'apprezzamento della Corte territoriale in ordine alla prova della scientia decoctionis al momento delle rimesse solutorie. Con il quarto motivo ha dedotto violazione dell'art. 44 l. fall. in relazione a rimesse affluite sul conto dopo la domanda di concordato, sostenendo anche l'inapplicabilità dell'art. 167 l. fall. La curatela fallimentare ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Sul primo motivo ha applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui il CTU, nei limiti dell'incarico e nel rispetto del contraddittorio, può acquisire documenti utili alle risposte ai quesiti, ma l'eventuale acquisizione illegittima di documenti non comporta nullità assoluta bensì nullità relativa, soggetta a tempestiva eccezione ex art. 157, comma 2, c.p.c.; nel caso concreto la nullità non era stata eccepita tempestivamente ed era quindi sanata. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché mascheravano una richiesta di nuovo esame del merito, non consentito in cassazione, essendo diretti a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dal giudice di appello. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, perché non si confrontava con la reale ratio della decisione di merito, che aveva ritenuto inefficaci le rimesse come pagamenti di crediti anteriori eseguiti in violazione della par condicio, senza fondare la statuizione sull'applicazione dell'art. 44 l. fall. dalla sola presentazione della domanda di concordato. La banca è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 183, comma 6, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività della produzione documentale utilizzata dal CTU; la Corte ha però ritenuto che l'eventuale acquisizione irrituale non determinasse nullità assoluta.

  • art. 198 c.p.c.

    Il CTU, in materia contabile, può acquisire i documenti utili a rispondere ai quesiti, nei limiti dell'incarico e nel rispetto del contraddittorio.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    L'eventuale nullità derivante dall'acquisizione illegittima di documenti da parte del CTU è relativa e deve essere eccepita nella prima difesa successiva, altrimenti si sana.

  • art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

    Norma invocata per contestare la revocabilità della cessione del credito; la Corte non entra nel merito perché la censura è inammissibile come richiesta di rivalutazione dei fatti.

  • art. 67, comma 2, l. fall.

    Norma richiamata con riferimento alla revocatoria delle rimesse solutorie; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a sovvertire l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.

  • art. 44 l. fall.

    La censura sulla sua applicazione alle rimesse successive alla domanda di concordato è stata dichiarata inammissibile perché non coglieva la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 93 l. fall.

    Citato incidentalmente nel ragionamento sulla domanda di insinuazione al passivo, ritenuta non decisiva ai fini della domanda revocatoria.

  • art. 167 l. fall.

    Richiamato dalla ricorrente per escludere l'inefficacia di atti di ordinaria amministrazione nel concordato; la censura non è stata esaminata nel merito per difetto di confronto con la ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e delle risultanze di fatto, neppure sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, se la censura mira in sostanza a contestare l'apprezzamento compiuto dal giudice di merito.
  • In materia di consulenza tecnica contabile, il consulente può acquisire documenti utili alla risposta ai quesiti nei limiti dell'incarico e nel rispetto del contraddittorio; l'eventuale acquisizione irrituale di documenti non integra nullità assoluta, ma nullità relativa soggetta a tempestiva eccezione, altrimenti sanata.
  • Quando la decisione di merito è fondata su una determinata ratio, il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con essa; la censura è inammissibile se attacca una motivazione diversa o solo in via assertiva.
  • La revocatoria fallimentare di pagamenti e atti dispositivi richiede una critica coerente ai presupposti di fatto accertati dal giudice di merito, non essendo sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze documentali.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

Testo integrale

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