Ordinanza n. 1375/2026 - Milano, Sezione 3
per la declaratoria di illegittimità del silenzio e contestuale nomina del Commissario ad Acta ex art. 117, comma 3, del d. lgs. 104/2010 serbato da ANAS S.p.A. in relazione alla istanza di avvio del procedimento amministrativo di conclusione dell'iter espropriativo, volto alla predisposizione di atto ricognitivo e alla conseguente rettifica catastale dei terreni siti in Comune di Suello (LC), identificati al Catasto Terreni al Foglio 9, particelle 420, 1779, 1780, 1781, 1782 e 1783
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato da ANAS S.p.A. sull'istanza di avvio del procedimento per la conclusione dell'iter espropriativo, la predisposizione di un atto ricognitivo e la conseguente rettifica catastale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da ANAS S.p.A. in relazione all'istanza volta all'avvio e alla conclusione del procedimento amministrativo concernente alcuni terreni siti nel Comune di Suello, con predisposizione di un atto ricognitivo e rettifica catastale. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'art. 117, comma 3, c.p.a. In camera di consiglio il ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione, riferendo che l'amministrazione aveva avviato le procedure per le volture oggetto del giudizio. ANAS si è opposta al rinvio, pur riconoscendo che il procedimento era in itinere e che le operazioni non erano ancora concluse per meri ostacoli formali.
La decisione
Il TAR, per ragioni di economia processuale, ha ritenuto opportuno concedere un breve rinvio della trattazione, considerato che la stessa amministrazione resistente ha riconosciuto l'avvio del procedimento e il suo carattere ancora in itinere, nonché il fatto che le operazioni di voltura non erano state completate. Non è stata quindi definita la domanda principale sul silenzio, né è stata adottata una pronuncia sulla nomina del commissario ad acta. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 19 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 117, comma 3, c.p.a.
Il ricorrente ha invocato la disposizione per la declaratoria di illegittimità del silenzio e la contestuale nomina del commissario ad acta; l'ordinanza non decide tali domande.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, quando l'amministrazione dimostri di avere avviato il procedimento richiesto e il procedimento sia ancora in itinere, il giudice può rinviare brevemente la trattazione per ragioni di economia processuale, senza definire nell'immediato la domanda sul silenzio né quella relativa alla nomina del commissario ad acta.
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