Sentenza n. 1013/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento 1) del provvedimento del Comune di Monte Argentario n. R. 04/2021-C, trasmesso con nota prot. n. 23771 del 12.08.2021, con cui è stata rigettata la domanda di concessione edilizia in sanatoria relativa alle “Opere per cambio di destinazione d’uso da locale commerciale-bar a n°3 appartamenti int. 3-4-5 – compreso fra l’asse dell’8° sino a parete Monte Filippo – interni 3-4-5”, presentata in data 7.03.1995; 2) di ogni altro atto, anche non conosciuto, precedente, coevo o successivo, comunque connesso al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di concessione edilizia in sanatoria relativa al cambio di destinazione d’uso di un locale commerciale-bar in tre appartamenti, realizzato su area demaniale marittima
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, socia della società titolare della concessione demaniale marittima dell’approdo turistico, aveva realizzato nel 1993 interventi di cambio di destinazione d’uso da locale commerciale-bar a residenziale e aveva presentato nel 1995 domanda di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 39 l. n. 724/1994. Il Comune aveva rigettato l’istanza ritenendo che la titolarità delle quote societarie non attribuisse alla ricorrente la legittimazione a chiedere la sanatoria, in mancanza di una concessione o subconcessione demaniale intestata alla stessa, e rilevando altresì l’assenza di ulteriori nulla osta, tra cui quello dell’Agenzia delle Dogane, nonché l’uso difforme del bene rispetto alla concessione demaniale. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione degli artt. 39 l. n. 724/1994 e 31 l. n. 47/1985, dell’art. 45-bis Cod. nav. e dell’art. 19 d.lgs. n. 374/1990; irretroattività delle norme; travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e motivazione; illogicità e irragionevolezza; violazione del giusto procedimento e dell’art. 10-bis l. n. 241/1990; incompetenza dell’amministrazione comunale in ordine al nulla osta doganale; sviamento di potere. Ha sostenuto di essere titolare di un diritto personale di godimento sull’immobile in virtù delle proprie azioni nella società concessionaria, che l’art. 45-bis Cod. nav. non fosse applicabile ratione temporis, che il nulla osta doganale non fosse necessario o dovesse essere acquisito dal Comune e che il diniego fosse volto impropriamente a contrastare la concessione demaniale della società concessionaria.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha qualificato il diniego come provvedimento plurimotivato, fondato su motivazioni autonome, ciascuna idonea a sostenere il dispositivo. Ha quindi esaminato il motivo relativo alla carenza di legittimazione della ricorrente e lo ha ritenuto infondato. L’art. 31, comma 3, l. n. 47/1985 consente di presentare la domanda di sanatoria anche a soggetti diversi dal proprietario che abbiano titolo o siano interessati, ma il soggetto titolare di un diritto personale di godimento non può ottenere la sanatoria senza il consenso, almeno implicito, del proprietario o del titolare del titolo demaniale relativo al bene. Nel caso concreto, la concessione demaniale era intestata esclusivamente alla società concessionaria; la ricorrente aveva agito soltanto quale socia, senza dimostrare una concessione o subconcessione demaniale propria e senza il consenso della concessionaria, che non era stata coinvolta nel procedimento. I rapporti interni tra soci e l’eventuale diritto esclusivo di godimento derivante dalla partecipazione societaria non erano opponibili al Comune né sufficienti a integrare la piena disponibilità giuridica del bene. La ricorrente era pertanto priva della necessaria legittimazione attiva e il Comune aveva legittimamente negato la sanatoria. Tale autonoma ragione era sufficiente a sorreggere il diniego, sicché il TAR ha ritenuto superfluo esaminare le censure relative all’art. 45-bis Cod. nav., al nulla osta dell’Agenzia delle Dogane e all’uso difforme del bene, secondo la tecnica dell’assorbimento dei motivi nei provvedimenti plurimotivati. È stata respinta anche la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990: il provvedimento finale dava conto dell’esame delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto e forniva una motivazione sufficientemente esaustiva e ponderata. Spese non liquidate nei confronti del Comune non costituito; spese compensate tra la ricorrente e la controinteressata.
Norme richiamate
art. 39 l. 724/1994
Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dal presente articolo, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993...
La norma delimita l’ambito temporale e oggettivo della definizione agevolata delle violazioni edilizie; nel caso concreto, la domanda di sanatoria riguardava opere realizzate nel 1993.
art. 31 l. 47/1985
Alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi possono altresì provvedere coloro che hanno titolo ... nonché ... ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima.
La domanda di sanatoria può essere presentata anche da soggetti diversi dal proprietario, purché titolari di un rapporto qualificato con il bene; tuttavia, il soggetto titolare di un diritto personale di godimento non può ottenere il titolo sanante senza il consenso, almeno implicito, del proprietario o del titolare del titolo demaniale.
art. 45-bis Cod. nav.
La questione relativa alla necessità e applicabilità dell’autorizzazione alla subconcessione non è stata esaminata, poiché il diniego era già autonomamente sorretto dalla carenza di legittimazione della richiedente.
art. 10-bis l. 241/1990
Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento ... sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
Il provvedimento finale di diniego deve confrontarsi con le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; l’obbligo è assolto quando l’amministrazione dà conto dell’esame effettivo e ponderato delle osservazioni e motiva sulle ragioni del loro mancato accoglimento.
art. 19 d.lgs. 374/1990
La censura relativa al nulla osta doganale e alla competenza per la sua acquisizione è stata assorbita perché non decisiva ai fini dell’esito del giudizio.
Massime di principio
- La domanda di condono o di concessione edilizia in sanatoria può essere presentata anche da un soggetto diverso dal proprietario quando questi abbia una relazione qualificata, anche obbligatoria, con il bene e un titolo per richiedere la sanatoria.
- Il titolare di un diritto personale di godimento non può conseguire il titolo edilizio in sanatoria senza il consenso, almeno implicito, del proprietario o del soggetto titolare del titolo demaniale sul bene interessato dagli abusi.
- La titolarità di quote societarie e i diritti di godimento derivanti dai rapporti interni tra soci non sostituiscono una concessione o subconcessione demaniale intestata al richiedente e non sono, di per sé, opponibili all’amministrazione concedente ai fini della legittimazione a chiedere la sanatoria.
- Quando un provvedimento amministrativo è plurimotivato e una delle motivazioni autonome risulta legittima e sufficiente a sostenerne il dispositivo, il giudice può arrestarsi all’esame di tale motivazione e assorbire le censure relative agli altri capi, perché la loro eventuale fondatezza non determinerebbe l’annullamento dell’atto.
- L’obbligo previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 è soddisfatto quando il provvedimento finale di diniego dà conto dell’esame delle osservazioni dell’interessato e indica, con motivazione coerente ed effettiva, le ragioni del loro mancato accoglimento.
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