Cassazione Civile, Ordinanza n. 17655/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto del 6 dicembre 2011 avente a oggetto il ripristino della corte condominiale e di altre opere nel compendio condominiale. In primo grado il condominio otteneva una condanna dell'appaltatrice al pagamento di una somma per vizi e difetti delle opere, con riconoscimento in favore dell'impresa di un controcredito per lavori extra contratto. In appello l'impresa lamentava, tra l'altro, che la Corte territoriale avesse erroneamente omesso di compensare le reciproche poste di dare-avere emerse dalla CTU, che aveva ricostruito un saldo finale a credito dell'appaltatrice; inoltre contestava la mancata pronuncia sulla richiesta di restituzione di somme indebitamente versate e la regolazione delle spese di lite. Il ricorso per cassazione è stato articolato in tre motivi: 1) violazione degli artt. 99 c.p.c., 1241 e 1243 c.c. e dell'art. 111 Cost. per avere la Corte d'appello, pur dando atto dei conteggi finali della CTU, ritenuto discrezionale la mancata compensazione impropria e confermato una condanna in favore del condominio nonostante l'esistenza di un saldo finale a favore dell'appaltatrice; 2) nullità per violazione degli artt. 112, 115 e 336 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di restituzione; 3) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese, per la mancata compensazione integrale o per l'erronea attribuzione della soccombenza all'impresa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondata la censura sulla mancata corretta definizione delle poste reciproche di dare-avere e sulla non configurabilità di un potere meramente discrezionale del giudice di lasciare ineseguita la compensazione impropria quando il saldo contabile finale è già accertato. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, affinché proceda alla corretta regolazione dei rapporti economici tra committente e appaltatrice e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 99 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per denunciare la violazione del principio della domanda nel mancato governo delle poste reciproche e della compensazione
art. 1241 c.c.
richiamato quale norma sulla compensazione, applicata al caso di poste contrapposte tra le parti
art. 1243 c.c.
richiamato quale norma sulla compensazione giudiziale; la Corte di legittimità valorizza la necessità di corretta regolazione del saldo tra crediti reciproci
art. 111 Cost.
richiamato dalla ricorrente a sostegno del vizio di motivazione/razionalità della decisione
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 112 c.p.c.
richiamato per la dedotta omessa pronuncia sulla domanda di restituzione
art. 115 c.p.c.
richiamato per la dedotta violazione delle regole di disponibilità e valutazione della prova
art. 336 c.p.c.
richiamato in relazione agli effetti della riforma e alle conseguenze restitutorie
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
base dei motivi di nullità della sentenza
art. 91 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza
art. 92 c.p.c.
richiamato per la possibile compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca
Massime di principio
- Quando il giudice di merito accerta integralmente le reciproche poste di dare-avere tra committente e appaltatore, deve correttamente regolare il saldo finale, non potendo lasciare irrisolta la compensazione di fatto tra i crediti contrapposti.
- La compensazione impropria, una volta che i reciproci crediti siano stati accertati nella loro consistenza, non può essere trattata come mero esercizio discrezionale privo di riflessi sul decisum finale: il giudice deve rendere coerente la statuizione con il saldo effettivamente risultante.
- Se la sentenza di merito riconosce un credito residuo in favore di una parte, non è coerente confermare contestualmente una condanna dell'altra parte per una somma che, secondo i medesimi conteggi, risulti già assorbita dal saldo complessivo.
- Le questioni sulle spese di lite e sulle domande restitutorie restano assorbite quando la cassazione interviene sulla statuizione principale che definisce il saldo economico tra le parti.
- In presenza di un errore nella ricostruzione del saldo contabile finale emerso da CTU, la causa va rinviata al giudice di merito affinché proceda alla nuova e coerente determinazione delle somme dovute e delle spese di lite.
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