Sentenza del 29/03/2018 n. 2087 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo Tributario - Accessi, ispezioni e verifiche fiscali - Accertamento - Decorrenza dei termini
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, entro il quale il contribuente deve poter presentare osservazioni dopo la conclusione delle operazioni di controllo. La questione era se tale termine fosse applicabile anche quando non fossero stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche presso il luogo in cui il contribuente esercita la propria attività.
La decisione
La decisione ha stabilito che il termine dilatorio di sessanta giorni opera esclusivamente quando l'Amministrazione finanziaria abbia svolto accessi, ispezioni o verifiche fiscali nei locali destinati all'attività del contribuente. Non si applica, invece, ai controlli eseguiti in forma diversa, come quelli svolti presso gli uffici dell'Amministrazione o mediante acquisizione documentale senza accesso ai locali del contribuente. La contestazione fondata sulla violazione del termine, quindi, non può essere accolta se manca un'ispezione presso il luogo di esercizio dell'attività.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il termine dilatorio di sessanta giorni
La garanzia del termine per presentare osservazioni prima dell'emissione dell'atto impositivo è collegata alla conclusione di accessi, ispezioni o verifiche fiscali effettuati presso i locali in cui il contribuente esercita la propria attività.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di sessanta giorni non si applica automaticamente a ogni attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria.
- Per invocare la garanzia prevista dall'art. 12, comma 7, deve risultare un accesso, un'ispezione o una verifica presso i locali dell'attività del contribuente.
- I controlli svolti esclusivamente tramite richieste documentali, questionari, banche dati o attività d'ufficio non fanno normalmente decorrere il termine dilatorio.
- La violazione del termine può determinare conseguenze sull'atto impositivo solo quando il presupposto dell'accesso o della verifica presso i locali sia effettivamente presente e non siano rispettate le garanzie procedimentali previste.
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