Cassazione Penale, Ordinanza n. 11425/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza di condanna resa dalla Corte d'appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, ritenendo non escludibili profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Firenze che aveva confermato la sua responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e mantenuto il trattamento sanzionatorio adottato in primo grado. I motivi erano due: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 c.p., sostenendo che la condotta contestata si sarebbe limitata a un tentativo di sottrarsi alla perquisizione personale e all'identificazione, traducendosi in mera non cooperazione o resistenza passiva, senza una vera violenza; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., deducendo l'erronea mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e l'inadeguatezza della motivazione sul punto, anche rispetto al criterio di proporzionalità della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che entrambi i motivi riproducessero censure già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza indicare specifiche criticità della sentenza impugnata; quanto al primo motivo, ha valorizzato che la condotta non era una mera resistenza passiva, ma comprendeva una spinta vigorosa all'agente, ulteriori spinte e pugni contro gli operanti, la necessità di usare spray e ammanettare l'imputato, integrando quindi violenza idonea a configurare il reato; quanto al secondo motivo, ha osservato che la motivazione sul giudizio di comparazione tra attenuanti e recidiva era sufficiente e non illogica, trattandosi di valutazione discrezionale del merito insindacabile in cassazione se sorretta da adeguata motivazione.
Norme richiamate
Per integrare il delitto di resistenza a pubblico ufficiale non è sufficiente la mera resistenza passiva o il semplice divincolarsi non strumentale, ma occorre una condotta connotata da violenza o minaccia idonea a ostacolare l'azione del pubblico ufficiale; nel caso concreto, spinte e pugni hanno superato la soglia della mera non cooperazione.
Il giudizio sulle attenuanti generiche, sul loro bilanciamento con la recidiva e sulla determinazione della pena è valutazione discrezionale di merito; è incensurabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 - 01
Le statuizioni sul giudizio di comparazione tra circostanze opposte sfuggono al sindacato di legittimità se non frutto di arbitrio o illogicità e se motivate in modo sufficiente, anche attraverso il richiamo all'adeguatezza della pena concreta.
Massime di principio
- La resistenza a pubblico ufficiale richiede una condotta attiva di violenza o minaccia: la mera resistenza passiva, il divincolarsi istintivo o la semplice mancata collaborazione non bastano, salvo che la condotta si traduca in atti aggressivi concretamente idonei a ostacolare l'operato degli agenti.
- In sede di legittimità non è consentito riproporre in modo generico questioni di merito già esaminate dal giudice d'appello: il ricorso deve individuare specifici vizi logici o giuridici della motivazione impugnata.
- Il giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e recidiva, così come la determinazione della pena, appartiene al merito ed è censurabile solo in presenza di motivazione mancante, meramente apparente o manifestamente illogica.
- Quando il giudice di merito esplicita le ragioni della propria scelta sanzionatoria e del bilanciamento tra circostanze, la motivazione è sufficiente se consente di comprendere perché la pena concreta sia ritenuta adeguata al fatto.
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