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Ordinanza

Ordinanza n. 1314/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del DM di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana, comunicato il 5.8.2022, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale. K10/-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202214423

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, comunicato il 5 agosto 2022

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno recante il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dall'ordinanza non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Nella fase di calendarizzazione per le udienze di smaltimento dell'arretrato, il Collegio ha rilevato la necessità di verificare la persistente attualità dell'interesse a ricorrere, la completezza dell'istruzione della causa e la conformità degli atti alle regole del processo amministrativo telematico. È inoltre emerso che non era stato depositato il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l'atto impugnato.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento. Ha disposto incombenti istruttori a carico di entrambe le parti, assegnando trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per fornire chiarimenti sull'effettiva persistenza dell'interesse a ricorrere e per segnalare eventuali circostanze idonee a determinare una definizione del giudizio con pronuncia in rito. Ha inoltre ordinato alla pubblica amministrazione di depositare il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con il decreto impugnato, ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a. Il differimento della trattazione è stato ritenuto incompatibile con gli impegni PNRR e con il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, richiamato dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a. Le spese non sono state disciplinate nel testo dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Richiamato insieme alle altre disposizioni processuali nel contesto della gestione della trattazione del ricorso.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base dell'ordine rivolto al Ministero dell'Interno di depositare il fascicolo del procedimento amministrativo non presente in atti.

  • art. 72-bis c.p.a.

    Richiamato quale disposizione che limita il rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Richiamato quale disposizione che limita il rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati in relazione alla tutela dei dati personali e all'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nella calendarizzazione dei ricorsi per le udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice può richiedere alle parti chiarimenti sulla persistente attualità dell'interesse a ricorrere e sull'eventuale esistenza di circostanze idonee a definire il giudizio con una pronuncia in rito.
  • Quando il fascicolo del procedimento amministrativo conclusosi con l'atto impugnato non è presente agli atti, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito della documentazione ai sensi dell'art. 65, comma 3, c.p.a., assegnando un termine per l'adempimento.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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