Cassazione Penale, Ordinanza n. 17300/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il procedimento riguarda il ricorso proposto nell'interesse di un detenuto, condannato per reati in materia di stupefacenti, contro l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania che aveva rigettato la richiesta di concessione della misura alternativa della semilibertà. Il diniego era fondato su plurimi elementi ostativi: numerose condanne per stupefacenti, due precedenti revoche dell'affidamento in prova, la disponibilità abitativa e lavorativa offerta da un fratello pregiudicato e con un dipendente a sua volta pregiudicato per stupefacenti, nonché la precarietà dell'offerta di lavoro, a tempo determinato e con scadenza anteriore al fine pena. Il ricorso sosteneva, in sostanza, una diversa valutazione di tali elementi fattuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di sorveglianza fosse adeguata e coerente, e che il ricorso mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del merito degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
misura alternativa della semilibertà
La semilibertà può essere negata quando la valutazione prognostica negativa sul percorso trattamentale e sulle concrete condizioni di inserimento del detenuto è sorretta da elementi fattuali specifici e non si risolve in una motivazione apparente.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso è disposta la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.
Massime di principio
- In materia di sorveglianza, il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice di merito, senza denunciare un vero vizio di legittimità.
- Il diniego della semilibertà è adeguatamente motivato se fondato su elementi concreti relativi alla personalità del condannato, ai precedenti penitenziari, ai falliti precedenti trattamenti alternativi e all'inadeguatezza dell'ambiente familiare o lavorativo proposto.
- La valutazione del Tribunale di sorveglianza sulla concessione delle misure alternative è censurabile in cassazione solo per vizi di legittimità e non per ottenere una nuova ponderazione delle circostanze di fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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