Cassazione Civile, Ordinanza n. 16751/2023 del 13/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diniego di rimborso di crediti verso l'Erario chiesto nel 2017 da una banca quale mandataria della cessionaria di un credito in garanzia originariamente vantato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. I crediti riguardavano: un rimborso per INVIM straordinaria relativo al 1991, una richiesta di rimborso per imposta straordinaria sui depositi bancari per il 1993 e un credito da prelievo ex art. 7 d.l. 323/1996 (c.d. legge Prodi) per il 1996. L'Ufficio aveva negato il rimborso sostenendo, da un lato, che la comunicazione della cessione del credito non fosse idonea a interrompere la prescrizione e, dall'altro, che alcuni crediti non fossero cedibili ai sensi dell'art. 43-bis d.P.R. 602/1973. La CTR aveva invece accolto le domande del contribuente ritenendo i crediti cedibili e attribuendo alla comunicazione di cessione efficacia interruttiva; inoltre aveva applicato la prescrizione decennale per l'INVIM e richiamato l'art. 2, comma 58, l. 350/2003 per le eccedenze IRPEF/IRPEG. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: violazione dell'art. 2943, comma 4, c.c. per avere la CTR qualificato come atto interruttivo la comunicazione della cessione; violazione dell'art. 2697 c.c. per avere attribuito all'atto un'indicazione specifica dei crediti sufficiente a produrre effetti interruttivi; omesso esame del contenuto dell'atto, privo di intimazione di pagamento; nullità della sentenza per motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la comunicazione della cessione del credito del 13 aprile 2006 non integri, di per sé, un atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943 c.c., perché le cause interruttive sono tassative e perché, nel caso concreto, l'atto non conteneva una chiara e inequivoca richiesta di pagamento idonea a costituire in mora il debitore. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2943 c.c.
Le cause di interruzione della prescrizione sono tassative e non possono essere estese per analogia; la comunicazione di cessione del credito non vi rientra se non contiene una vera intimazione di pagamento o costituzione in mora.
art. 2944 c.c.
Richiamato per distinguere l'interruzione per riconoscimento del debito da quella per atti del creditore.
art. 2697 c.c.
Invocato come parametro di censura sulla prova e sull'indicazione specifica dei crediti, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 360 c.p.c.
Norma processuale richiamata per articolare i motivi di ricorso per violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza.
art. 43-bis d.P.R. 602/1973
Richiamato nel diniego amministrativo come disciplina della cessione dei crediti verso l'Erario, ma la Corte non decide sul punto perché assorbito o non rilevante nei limiti dell'accoglimento del primo motivo.
art. 2, comma 58, l. 350/2003
Richiamato per i crediti qualificati come IRPEG; la Corte rileva il giudicato interno su tale profilo e quindi la mancata utilità della censura sul punto.
art. 7 d.l. 323/1996
Norma sostanziale all'origine del credito qualificato in sentenza come prelievo 'legge Prodi'.
d.P.R. 602/1973
È il testo normativo di riferimento per la disciplina della riscossione e della cessione dei crediti erariali.
Massime di principio
- Ai fini dell'interruzione della prescrizione, le ipotesi previste dalla legge sono tassative e non sono suscettibili di applicazione analogica.
- Una comunicazione di cessione del credito non produce automaticamente effetti interruttivi della prescrizione: occorre verificare il suo contenuto sostanziale e, in particolare, la presenza di una chiara richiesta di adempimento o di pagamento idonea a costituire in mora il debitore.
- La cessione del credito e la sua notificazione sono piani distinti dalla costituzione in mora: la prima non basta, da sola, a interrompere la prescrizione se non si traduce in una vera intimazione di pagamento.
- I motivi di ricorso che presuppongono questioni già coperte da giudicato interno o prive di interesse risultano non esaminabili o comunque assorbiti dalle ragioni decisive dell'accoglimento del motivo principale.
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