Sentenza n. 3946/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - del decreto del Direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria del 14.12.2022, n. 7967/2022, ad oggetto: “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” e relativi allegati (All. 1: Elenco quote di ripiano annuale per ciascuna azienda); -di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, anche se non conosciuto, per quanto di interesse della società ricorrente, compresi: (a) il decreto del Ministro della salute del 6.10.2022, ad oggetto: “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; (b) il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 6.7.2022, recante la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; (c) “l’accordo, ai sensi dell’art. 9 ter d.l. 19.6.2015, n. 78, conv. con mod. l. 6.8.2015, n. 125, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, del 7.11.2019, rep. atti n. 181/CSR; (d) la circolare del Ministero della salute del 29.7.2019, n. 22413, recante la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015, 2016, 2017 e 2018; (e) la nota del Ministero della salute del 5.8.2022, che prevede, ai fini del calcolo del ripiano, “l’esclusione dei fornitori pubblici”; (f) la deliberazione del direttore generale dell’ASL 1 Sistema sanitario Regione Liguria del 14.8.2019, n. 719, che ha certificato il valore della spesa sostenuto per l’acquisto di dispositivi medici; (g) la deliberazione del commissario straordinario dell’ASL 2 Sistema sanitario Regione Liguria del 21.8.2019, n. 655; (h) la deliberazione del direttore generale dell’ASL 3 Sistema sanitario Regione Liguria del 23.8.2019, n. 397; (i) la deliberazione del direttore generale dell’ASL 4 Sistema sanitario Regione Liguria del 22.8.2019, n. 582; (l) la deliberazione del commissario straordinario dell’ASL 5 Sistema sanitario Regione Liguria del 22.8.2019, n. 45; (m) la deliberazione del direttore generale dell’IRCSS Ospedale policlinico San Martino del 29.8.2019, n. 1338; (n) la deliberazione del direttore generale dell’IRCCS G. Gaslini del 26.8.2019, n. 672; (o) la nota a firma congiunta da parte del direttore generale di A.Li.Sa. (Azienda ligure sanitaria della Regione Liguria) e dal direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria del 7.12.2022, prot. n. 2022-1426291, ad oggetto: “Payback dispositivi medici. Ripiano anno 2015-2018”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di individuazione dell’impresa e dell’importo dovuto a titolo di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto del Direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria del 14 dicembre 2022, con il quale sono state individuate le aziende fornitrici e i relativi importi di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. L’impugnazione era estesa agli atti presupposti, tra cui i decreti ministeriali di certificazione del superamento del tetto e di adozione delle linee guida, l’accordo in Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale sulla ricognizione del fatturato, la nota ministeriale sull’esclusione dei fornitori pubblici e le deliberazioni delle aziende sanitarie liguri. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di avere versato il 25% degli importi richiesti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Dal testo non risultano specificamente riportati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso introduttivo.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 subordina tale pronuncia alla comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento dell’importo ridotto. Poiché la Regione interessata non aveva confermato formalmente il pagamento mediante la comunicazione prevista dalla legge, non ricorrevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere. Tuttavia, la dichiarazione della società circa l’avvenuto versamento del 25% ha evidenziato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito dell’impugnazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della controversia; il contributo unificato è rimasto a carico della ricorrente.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...] L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...] precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale [...]
La cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di ripiano è dichiarabile solo dopo la comunicazione al TAR, da parte della Regione o Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento della quota ridotta. In mancanza di tale comunicazione, la dichiarazione del pagamento da parte della ricorrente determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito.
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato quale fondamento degli obblighi di ripiano gravanti sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
È richiamato per individuare i provvedimenti regionali e provinciali oggetto dei ricorsi e per le conseguenze dell’eventuale inadempimento al versamento della quota ridotta.
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Costituisce la base processuale per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione della controversia.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Ha consentito la trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato da remoto.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta prevede la cessazione della materia del contendere nei giudizi relativi a determinati obblighi, la relativa pronuncia può essere adottata solo dopo l’adempimento della specifica formalità legale prevista, quale la comunicazione al giudice del provvedimento amministrativo di accertamento del pagamento.
- In assenza della comunicazione amministrativa formalmente richiesta per dichiarare la cessazione della materia del contendere, la dichiarazione del ricorrente di avere adempiuto all’obbligazione può comunque determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul merito e, quindi, l’improcedibilità del ricorso.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito deve essere dichiarata quando, per effetto di una disciplina sopravvenuta e dell’adempimento riferito dalla parte ricorrente, non residua un’utilità concreta e attuale derivante dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione.
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