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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4406/2020 del 20/02/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il Consorzio agrario provinciale impugnò l’avviso di accertamento n. 134AD del 10 giugno 2010, con il quale la società concessionaria del servizio rifiuti del Comune di Latina chiedeva Euro 10.039,85 per TIA, addizionali provinciali e sanzioni, relativamente alle annualità 2006-2009. Il Consorzio contestava, tra l’altro, la motivazione dell’atto, l’applicabilità della tariffa alla propria attività agricola e la legittimità della deliberazione comunale n. 44 del 30 maggio 2006. La Commissione tributaria provinciale di Latina rigettò il ricorso con sentenza n. 32/04/2012; la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, con sentenza n. 4599/39/15 depositata il 31 agosto 2015, accolse l’appello ritenendo illegittima la deliberazione comunale. La società concessionaria propose ricorso principale per Cassazione con due motivi, esaminati congiuntamente: denunciò violazione e falsa applicazione della disciplina della TIA e omesso esame della deliberazione comunale, sostenendo che nel 2006 il Comune poteva ancora istituire la TIA1 secondo il metodo normalizzato, che la legislazione successiva aveva mantenuto il regime di prelievo adottato nel 2006 e che la disciplina transitoria consentiva ai Comuni di adottare la TIA in attesa dei regolamenti attuativi. Contestò inoltre che il giudice regionale non avesse considerato una pronuncia del Consiglio di Stato del 2013, indicata come conferma della legittimità della deliberazione. Il Consorzio propose ricorso incidentale condizionato articolato in sei motivi: omessa pronuncia sulla riferibilità della tariffa a categorie di attività diverse da quella agricola e su un secondo avviso di accertamento e sull’IVA; effetti del secondo avviso sul primo e cessazione della materia del contendere; violazione del regolamento comunale e della disciplina dell’impresa agricola; riduzione della tariffa in ragione dell’autosmaltimento dei rifiuti documentato da fatture; e inapplicabilità dell’IVA alla TIA in quanto tributo.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi del ricorso principale, ritenendo legittima la decisione regionale che aveva giudicato illegittima la deliberazione comunale n. 44 del 30 maggio 2006. Ha affermato che, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, il 29 aprile 2006, era cessato il regime transitorio collegato all’istituzione della TIA1: in attesa della disciplina attuativa della nuova tariffa, i Comuni potevano continuare ad applicare le discipline regolamentari già vigenti, ma non passare ex novo dalla TARSU alla TIA1. La previsione di salvaguardia riguardava infatti i regolamenti e i provvedimenti attuativi già vigenti o adottati, non l’istituzione successiva della TIA1. Il ricorso incidentale condizionato del Consorzio è stato dichiarato assorbito, senza esame dei sei motivi, poiché il rigetto del ricorso principale ha lasciato ferma la decisione favorevole ottenuta in appello. La Corte ha compensato integralmente le spese, in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità sulle questioni trattate rispetto al momento d’introduzione della lite. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 238, commi 1 e 11, D.Lgs. 152/2006

    “La tariffa di cui al D.Lgs.5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, è soppressa a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 11”; “Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le disciplina regolamentari vigenti”.

    La soppressione della TIA1 non impediva la prosecuzione delle discipline regolamentari già vigenti in attesa della nuova tariffa, ma non autorizzava i Comuni che applicavano la TARSU a istituire ex novo la TIA1 dopo l’entrata in vigore del Codice dell’ambiente.

  • art. 264, comma 1, lett. i), D.Lgs. 152/2006

    “Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 citato, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsit dalla parte quarta del presente decreto”.

    La continuità normativa assicurata dalla disposizione riguarda i provvedimenti attuativi già adottati; non conserva un potere comunale di istituire successivamente la TIA1 dopo la sua soppressione.

  • art. 49, commi 1 e 5, D.Lgs. 22/1997

    “il Regolamento adottato con la Delib. cons. com. 30 maggio 2006, istitutiva della TIA 1 “in via sperimentale” nel Comune di Latina, si colloga temporamente in una fase della trasformazione della disciplina fiscale in cui, stante la mancata adozione del regolamento attuativo di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, comma 6, i Comuni che già erano passati dalla TARSU alla TIA 1 potevano continuare ad applicarla, essendo tale sistema tariffario destinato ad operare sino alla adozione della disciplina attuativa prevista dal Codice dell’Ambiente, così come i Comuni che tale opzione non avevano effettuato, potevano continuare ad applicare la TARSU, i cui criteri di determinazione sono stati peraltro estesi alla TIA, ma era loro precluso di passare alla “tariffa” prevista dal decreto Ronchi, ormai destinata ad essere sostituita dalla “tariffa” del Codice dell’Ambiente, intesa come “corrispettivo”, del servizio prestato e, pertanto, necessitante di un’apposita regolamentazione (mai intervenuta)”.

    La TIA1, istituita dall’art. 49 del decreto Ronchi, poteva continuare a essere applicata dai Comuni che l’avevano già adottata, ma dal 29 aprile 2006 non poteva essere introdotta per la prima volta dai Comuni rimasti in regime TARSU.

  • art. 11, D.P.R. 158/1999

    “Ritiene, quindi, il collegio di dare continuità alla soluzione interpretativa in discorso che, – contrariamente alla diversa opzione interpretativa (pur) emersa (minoritariamente) nella giurisprudenza della Corte (v. Cass., 24 gennaio 2019, n. 1999; Cass., 27 dicembre 2018, n. 33424), – condivisibilmente correla, alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006 (29 aprile 2006), la cessazione dello stesso regime transitorio delineato dal D.P.R. n. 158 del 1999, art. 11”.

    Il regime transitorio previsto dal D.P.R. n. 158 del 1999 è cessato con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152 del 2006, il 29 aprile 2006; non poteva quindi fondare l’istituzione della TIA1 da parte del Comune dopo tale data.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 115/2002

    “Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contribuente unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto”.

    In conseguenza del rigetto del ricorso principale, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Dopo la soppressione della TIA1 disposta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, durante l’attesa dei regolamenti attuativi della nuova tariffa i Comuni potevano mantenere le discipline regolamentari già vigenti, ma non istituire per la prima volta la TIA1 se fino ad allora avevano applicato la TARSU.
  • Le disposizioni transitorie che assicurano continuità al prelievo sui rifiuti conservano l’efficacia dei regolamenti e dei provvedimenti attuativi già vigenti o adottati, ma non prorogano il regime transitorio della TIA1 né attribuiscono ai Comuni un potere di nuova istituzione successivo alla sua soppressione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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