Cassazione Civile, Ordinanza n. 23308/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La controversia nasce da un'istanza di rimborso IRES presentata dalla consolidante di un gruppo fiscale per il periodo d'imposta 2007. La società sosteneva di aver versato maggiore imposta perché, a seguito di una verifica fiscale svolta nei confronti di una società partecipata della catena, era stato disconosciuto in deduzione il cd. premio di gestione corrisposto da una società partecipata a una società del gruppo, con conseguente doppia imposizione economica sul medesimo flusso reddituale. Dopo un primo diniego poi annullato in autotutela, l'Ufficio emetteva un secondo diniego di rimborso. In primo e secondo grado il giudizio ebbe esiti contrastanti, con accoglimento in CTP e riforma in CTR. Nel ricorso per cassazione la società deduceva tre censure: 1) violazione degli artt. 163 e 109, comma 5, TUIR, art. 67 d.P.R. 600/1973 e artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che la CTR avesse escluso indebitamente il principio di simmetria fiscale e il divieto di doppia imposizione; 2) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., perché il giudice d'appello non avrebbe esaminato la doglianza di illegittimità del diniego per violazione della buona fede e dell'affidamento, fondati sull'atto di adesione reso in altro procedimento; 3) violazione dell'art. 10 L. 212/2000, assumendo che l'Amministrazione, avendo riconosciuto in sede di adesione il diritto al rimborso, non potesse poi negarlo in contrasto con i principi di affidamento e buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che il recupero a tassazione del premio di gestione era avvenuto per difetto di inerenza del costo, sicché non si poteva parlare di doppia imposizione, poiché i presupposti impositivi delle società coinvolte erano distinti. Ha respinto anche il secondo motivo, affermando che non ricorre omessa pronuncia quando la decisione impugnata, pur senza trattare espressamente una censura, risulta incompatibile con la pretesa dedotta e comporta il rigetto implicito della stessa; inoltre la CTR aveva comunque motivato sulla legittimità del diniego, valorizzando la mancata prova dell'inerenza del costo. È stato respinto pure il terzo motivo, perché l'art. 10 dello Statuto del contribuente, in mancanza di un formale interpello o di un atto generale cui il contribuente si fosse conformato, non consente comunque di escludere il tributo in sé, ma al più sanzioni e interessi; in ogni caso l'atto di adesione era riferito ad altro soggetto e non vincolava la ricorrente. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 117 ss. d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
richiamati per l'opzione di tassazione di gruppo nel consolidato nazionale
art. 109, comma 5, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
il costo è stato considerato indeducibile per difetto di inerenza
art. 163 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
il divieto di doppia imposizione non è stato ritenuto operante nel caso di specie, perché i presupposti d'imposta delle società coinvolte erano distinti e la norma incontra un limite in presenza di violazioni fiscali
art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 3 Cost.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 53 Cost.
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
riferimento del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
riferimento del motivo di ricorso per nullità della sentenza per error in procedendo
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia non ricorre se la decisione adottata è incompatibile con la pretesa non espressamente esaminata e ne comporta il rigetto implicito
art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212
tutela il contribuente che si sia conformato a indicazioni dell'Amministrazione soltanto quanto a sanzioni e interessi, non alla debenza dell'imposta in sé; nel caso concreto non vi era comunque un atto formale riferibile alla ricorrente
art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212
richiamato per distinguere l'ipotesi del formale interpello
art. 15 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
l'accertamento con adesione è divenuto definitivo per acquiescenza
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il presupposto del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto
Massime di principio
- Il divieto di doppia imposizione economica non opera automaticamente quando il recupero a tassazione discenda dal disconoscimento di un costo per difetto di inerenza: occorre verificare se i soggetti coinvolti abbiano effettivamente realizzato il medesimo presupposto d'imposta.
- In presenza di soggetti giuridicamente distinti, il venir meno della deducibilità di un costo in capo a uno di essi non implica necessariamente l'indebita tassazione del corrispondente componente positivo in capo all'altro.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la sentenza, pur non affrontando espressamente un motivo, contenga una statuizione incompatibile con la domanda o il motivo stesso, così da integrare un rigetto implicito.
- Il principio di affidamento di cui all'art. 10 dello Statuto del contribuente, in assenza di un formale interpello o di un atto dell'Amministrazione a cui il contribuente abbia effettivamente aderito, non consente di paralizzare il pagamento dell'imposta, ma al più incide su sanzioni e interessi.
- Un atto definito in adesione da un soggetto diverso non può essere automaticamente opposto da altro soggetto per fondare il rimborso del tributo, se manca un vincolo diretto e univoco riferibile al richiedente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23127/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23128/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23130/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23131/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23132/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23135/2023 del 31/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →