Cassazione Penale, Sentenza n. 28902/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso prospettava violazione di legge e omessa applicazione della disciplina della desistenza volontaria (art. 49, comma 3, c.p.) rispetto al reato di tentata estorsione: si sosteneva che l'imputato avrebbe desistito dal proposito criminoso dopo che la vittima aveva dichiarato di non avere disponibilità di denaro contante, sicché l'evento dannoso non si sarebbe verificato per volontaria condotta del Cavallaro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nei reati di danno a forma libera come l'estorsione, la desistenza volontaria è configurabile solo nella fase del tentativo incompiuto; quando siano già stati posti in essere gli atti che avviano il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento, non è ammessa la desistenza volontaria e, al più, può trovare spazio una diminuzione per "recesso attivo" se l'agente compie atti attivi diretti a scongiurare l'evento. Nel caso concreto la mancata consegna del denaro è avvenuta per la resistenza della vittima (dichiarazione di non avere contanti) e il cellulare non venne restituito spontaneamente dal Cavallaro, essendo stato poi ritrovato grazie all'intervento delle forze dell'ordine: ciò sconfessa la tesi della desistenza. Per l'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod.proc.pen. (lett. e))
art. 606 cod.proc.pen., lett. e)
Richiamato quale motivo di censura prospettato dal ricorrente (violazione di legge). La Corte ha ritenuto il motivo infondato e quindi non ha accolto la censura dedotta ai sensi di detta norma.
art. 49 cod.pen. comma 3
art. 49, comma 3, cod. pen.
La norma disciplina la desistenza volontaria nel tentativo: la Corte interpreta che, nei reati di danno a forma libera (es. estorsione), la desistenza è applicabile solo se l'agente desiste nella fase del tentativo incompiuto; se invece sono stati posti in essere atti idonei ad avviare il meccanismo causale dell'evento, la desistenza non è configurabile, salvo, al più, una riduzione della pena per recesso attivo quando l'agente compia atti attivi volti a impedire l'evento.
art. 616 cod.proc.pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata alla fattispecie per addebitare al ricorrente le spese della cassazione.
Giurisprudenza consultata (Cass. pen.)
Sez. 2, n. 24551 del 08/05/2015, Rv. 264226 - 01; Sez. 2, n. 3793 del 11/09/2019, Rv. 277969 - 01
La Corte richiama precedenti secondo cui nelle estorsioni la desistenza è esclusa quando gli atti posti in essere abbiano già avviato il meccanismo causale dell'evento o quando la mancata consumazione sia dovuta alla resistenza della vittima; tali principi sono stati applicati al caso concreto per escludere la desistenza invocata dalla difesa.
Massime di principio
- La desistenza volontaria prevista dall'art. 49 c.p. si applica solo se l'autore desiste prima che gli atti posti in essere abbiano avviato il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento: se tali atti sono già in atto, non è configurabile la desistenza.
- Nei reati di estorsione, se la mancata realizzazione dell'evento (es. pagamento) è dovuta alla resistenza della vittima o all'intervento di terzi (forze dell'ordine), non si può riconoscere la desistenza volontaria dell'autore.
- Per ottenere il riconoscimento della desistenza o di una diminuzione per "recesso attivo" è necessario dimostrare comportamenti attivi e autonomi volti a impedire l'evento (es. restituzione del bene, interventi concreti per bloccare l'evento), non la sola cessazione della condotta.
- La prova della desistenza grava sulla difesa: occorre che la ricostruzione fattuale dimostri chiaramente l'autonomia e la volontarietà del recesso rispetto a fattori esterni (resistenza della vittima, mancanza di mezzi, intervento di terzi).
- In cassazione, la mera reiterazione di motivi già esaminati in sede di merito senza nuovi elementi probatori o errori di diritto evidenti è spesso ritenuta manifestamente infondata e comporta il rigetto e l'addebito delle spese processuali.
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