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Sentenza

Sentenza n. 1095/2026 - Catania, Sezione 1

per l’annullamento 1) del provvedimento emesso in data -OMISSIS- dal Sig. Questore della Provincia di -OMISSIS- attraverso il quale il Sig. -OMISSIS- veniva “ammonito a desistere da qualsivoglia condotta che, attraverso atteggiamenti aggressivi, violenti, molesto o vessatori, anche sotto forma di minaccia, comporti alla persona offesa disagio psicofisico e, nel contempo, ragionevole timore per la sua incolumità”. 2) di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o collegato, ancorché non conosciuto dall’odierno ricorrente.

Giustizia amministrativa202500293

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di ammonimento a desistere da condotte aggressive, violente, moleste o vessatorie nei confronti dell’ex coniuge

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (destinatario ammonimento)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ammonimento adottato ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 93/2013, deducendo, con tre motivi, la violazione della disciplina sull’ammonimento per violenza domestica e degli artt. 7 e 8 l. n. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, di istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità, irrazionalità e ingiustizia manifesta. In particolare, ha contestato che il provvedimento fosse fondato essenzialmente sulle dichiarazioni dell’ex coniuge, senza audizione del destinatario, dei figli, della suocera e di altre persone informate sui fatti, e senza adeguati accertamenti sulla prospettata sudditanza psicologica ed economica. Ha inoltre sostenuto che la situazione economica dell’ex coniuge fosse incompatibile con l’ipotizzata coercizione economica. L’amministrazione ha riferito di avere valorizzato la denuncia-querela, le condotte di controllo e prevaricazione, le conseguenze sulla persona offesa, il cambio di domicilio, il ricorso a cure specialistiche, il ritiro cautelare delle armi e il procedimento penale per atti persecutori e maltrattamenti, ritenendo sufficiente la documentazione acquisita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ammonimento. Ha premesso che l’ammonimento ex art. 3 d.l. n. 93/2013 è una misura amministrativa preventiva, cautelare e dissuasiva, distinta dall’accertamento penale: il Questore non deve raggiungere lo standard probatorio penale, ma deve ricostruire, almeno in via indiziaria, una condotta plausibilmente riconducibile ai reati indicati dalla legge e una situazione di violenza domestica. Ha inoltre chiarito che l’ammonimento per violenza domestica può essere adottato anche in assenza di querela e non è impedito dalla pendenza o dall’avvio di un procedimento penale. Nel caso concreto, tuttavia, l’amministrazione si era sostanzialmente limitata a recepire le dichiarazioni della persona offesa, senza svolgere l’ulteriore istruttoria necessaria sui profili di sudditanza psicologica ed economica e sulla loro incidenza sulle abitudini di vita. Il giudice ha valorizzato la mancata audizione del ricorrente e di altre persone informate sui fatti, nonché l’omessa acquisizione o verifica di elementi quali l’audizione dei dipendenti della società coinvolta, chat e messaggi asseritamente ingiuriosi o minacciosi e dichiarazioni dei familiari. Tale approfondimento era necessario anche per gli effetti processuali, reputazionali e professionali dell’ammonimento. Il primo e il secondo motivo sono stati accolti nei sensi indicati; il terzo è stato assorbito. Spese compensate, con rimborso del contributo unificato al ricorrente, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 3 d.l. n. 93/2013, conv. in l. n. 119/2013

    Nei casi in cui alle forze dell’ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell’ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all’ammonimento dell’autore del fatto.

    La disposizione attribuisce al Questore un potere preventivo e dissuasivo esercitabile anche senza querela, ma impone la ricostruzione indiziaria di una condotta riconducibile ai reati indicati e l’audizione delle persone informate dei fatti; tale incombente istruttorio è necessario.

  • art. 8 d.l. n. 11/2009, conv. in l. n. 38/2009

    La vittima può avanzare al Questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta lesiva fino a quando non è stata proposta querela.

    La disciplina dell’ammonimento per atti persecutori è distinta da quella dell’ammonimento per violenza domestica: per quest’ultimo non opera l’alternatività con la querela e l’ammonimento può essere adottato anche in presenza di querela o di procedimento penale.

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    La mancata partecipazione procedimentale è stata esaminata insieme al difetto di istruttoria; l’amministrazione non ha acquisito le informazioni necessarie e non ha sentito il destinatario né altre persone informate, in un caso nel quale non risultava adeguatamente giustificata l’omissione.

  • art. 612-bis c.p.

    Per distinguere gli atti persecutori dalle mere molestie, occorre che le condotte siano idonee a cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia oppure l’alterazione delle abitudini di vita; la mera condotta molesta non consente l’adozione dell’ammonimento.

  • art. 473-bis.10 c.p.c.

    La dichiarazione resa nel giudizio di separazione costituiva, insieme ad altri elementi, un dato allegato dal ricorrente che avrebbe dovuto essere oggetto di approfondimento istruttorio.

Massime di principio

  • L’ammonimento del Questore previsto dall’art. 3 d.l. n. 93/2013 è una misura amministrativa preventiva, cautelare e dissuasiva, distinta dall’accertamento penale: per adottarlo non occorre la prova oltre ogni ragionevole dubbio, ma devono emergere elementi attendibili e una ricostruzione indiziaria plausibile della condotta e dell’identità dell’autore.
  • L’ammonimento per violenza domestica può essere adottato anche in assenza di querela e non è precluso dalla presentazione della querela, dal deferimento all’autorità giudiziaria o dall’avvio di un procedimento penale, poiché l’accertamento amministrativo e quello penale perseguono finalità e utilizzano standard diversi.
  • Nell’istruttoria finalizzata all’ammonimento, l’amministrazione deve sentire le persone informate dei fatti; tale attività costituisce un incombente necessario, distinto dalla mera eventuale acquisizione di informazioni dagli organi investigativi.
  • Quando la segnalazione prospetta violenza psicologica o economica e minacce idonee a incidere sulle abitudini di vita, non è sufficiente recepire le dichiarazioni della persona offesa: il Questore deve svolgere un approfondimento istruttorio proporzionato alla gravità degli effetti dell’ammonimento, acquisendo e verificando gli ulteriori elementi rilevanti, inclusi messaggi, documentazione e dichiarazioni di familiari o altri soggetti informati.
  • La distinzione tra atti persecutori e mere molestie richiede la verifica dell’idoneità delle condotte a cagionare un perdurante e grave stato di ansia oppure l’alterazione delle abitudini di vita; condotte meramente fastidiose, riconducibili alle molestie, non bastano a fondare l’ammonimento.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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