Cassazione Penale, Sentenza n. 09821/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva parzialmente annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240-bis c.p. relativo a somme ritenute riferibili a un indagato per reati associativi (fumus delitto ex art. 416-bis c.p.). Il ricorrente eccepiva che, nel caso di sequestro di beni intestati a un terzo ma asseritamente riconducibili a un condannato, l'accusa ha un duplice onere probatorio: a) provare la fittizietà dell'intestazione e la riconducibilità del bene all'indagato; b) dimostrare la sproporzione tra redditi/proventi e valore dei beni e l'assenza di giustificazioni credibili circa la provenienza. Si deduceva inoltre che la presunzione iuris tantum di cui all'art. 12-sexies legge n. 356/92 non opera nei confronti del terzo e che il Tribunale aveva deciso il dissequestro del 50% della somma senza adeguata motivazione, ignorando le prove offerte dalla difesa circa la natura delle somme (regali di compleanno) e violando l'onere motivazionale e probatorio dell'accusa
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha censurato la motivazione del Tribunale come apparente e insufficiente, perché pur avendo accolto la ricostruzione difensiva circa l'origine delle somme (regali per il compleanno), non ha spiegato in alcun modo perché fosse congruo dissequestrare solo la metà della somma. Per tale vizio di motivazione la Corte ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di sequestro preventivo del GIP del 31/10/2025, e ha ordinato il dissequestro e l'immediata restituzione della somma di euro 4.900 all'avente diritto. Ha inoltre disposto la comunicazione all'ufficio del Procuratore Generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p.
Norme richiamate
art. 240-bis cod. pen.
Norma che prevede la confisca 'allargata' per beni ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi dell'interessato; qui utilizzata quale titolo del sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La Corte valuta l'applicazione con riguardo agli oneri probatori quando i beni sono intestati a terzi
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento al delitto associativo per il quale era ritenuto sussistente il fumus: la contestazione originaria che giustificava il sequestro preventivo per sproporzione e collegamento con l'attività illecita
art. 12-sexies legge n. 356/1992
Presunzione iuris tantum prevista dalla normativa antimafia; la Corte rileva che tale meccanismo non vale automaticamente nei confronti di terzi e non può sostituire l'onere probatorio a carico dell'accusa circa la fittizietà dell'intestazione
art. 125 cod. proc. pen.
Principio della motivazione del provvedimento: la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse apparente e priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, integrando violazione di legge
art. 626 cod. proc. pen.
Norma procedurale che impone la comunicazione alla Procura Generale: la Corte ha disposto l'invio della sentenza alla cancelleria per la comunicazione dovuta
Massime di principio
- Quando il sequestro preventivo finalizzato alla confisca riguarda beni intestati a terzi, l'accusa ha un doppio onere probatorio: deve dimostrare sia la fittizietà dell'intestazione (riconducibilità dei beni all'indagato) sia la sproporzione tra redditi/proventi e valore dei beni e l'assenza di giustificazioni credibili
- Le presunzioni di legge (es. art. 12-sexies legge n. 356/92) non possono essere applicate meccanicamente nei confronti di terzi senza che l'accusa soddisfi gli specifici oneri probatori a loro carico
- Il giudice che dispone il dissequestro parziale deve motivare in modo chiaro e specifico il criterio adottato per quantificare la parte da ritenere ‘congrua’; motivazioni apparenti o generiche possono determinare l'annullamento del provvedimento
- Se la motivazione è talmente carente da non consentire al giudice del rinvio di determinare la misura del sequestro residuo, la Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la restituzione delle somme
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge, comprensiva degli errori di iudicando/in procedendo e dei vizi motivazionali che rendono il provvedimento privo dei minimi requisiti di ragionevolezza e completezza
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