Parere n. 1240/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal signor Franco Di Carlo contro il Comune di Cassino e nei confronti della Legni Sud di Di Carlo Mario & C. s.a.s. per l’annullamento: - del provvedimento del Comune di Cassino del 10 dicembre 2024, prot. n. C_C034-1- 2024-12-10-0075330, avente ad oggetto “Fabbricato sito in Cassino alla Via Valente snc, di proprietà di Di Carlo Franco, censito in Catasto al Foglio 63 mapp. 826. Accertamento sulla legittimità delle Concessioni Edilizie n. 1414 del 11.02.1992 e successive varianti rilasciate per la realizzazione del fabbricato. Verifica sussistenza di violazioni alla normativa Edilizia e Urbanistica. Conclusione del procedimento avviato con nota prot. n. 16393 del 08.03.2024”, limitatamente alla parte in cui è stata accerta realizzazione di opere edilizie abusivamente eseguite; - dell’ordinanza di demolizione del Comune di Cassino del 10 dicembre 2024, prot. n. C_C034-1-2024-12-10-0075334, avente ad oggetto “Opere eseguite in Via Valente snc, su terreni censiti in Catasto al Foglio 63, Mappali 826 - 987 – 937. Ditta Proprietaria Di Carlo Franco. Ordinanza di demolizione di opere edilizie abusivamente eseguite e ripristino dello stato dei luoghi, emessa ai sensi dell’art. 31 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e ss.mm.ii. e dell’art. 15 della L.R. 15/08”; - ove occorra, della “Relazione di abuso edilizio” emessa il 2 ottobre 2024 dal Comune di Cassino e avente ad oggetto “Relazione di abuso edilizio. Opere eseguite in alla Via Valente snc, di proprietà di Di Carlo Franco, censito in Catasto al Foglio 63, mapp.li 826- 987 – 937. Ditta Proprietaria: sig. Carlo Di Franco”; - di ogni altro atto presupposto, inerente, conseguente o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento comunale di accertamento di opere edilizie abusive e della conseguente ordinanza di demolizione del 10 dicembre 2024, nonché degli atti presupposti e connessi.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il provvedimento del Comune di Cassino del 10 dicembre 2024 relativo all'accertamento della legittimità di titoli edilizi e alla verifica di violazioni edilizie e urbanistiche, l'ordinanza di demolizione emessa ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 15 della legge regionale n. 15/2008, nonché, ove occorra, la relazione di abuso edilizio del 2 ottobre 2024. Ha dedotto tre motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 15 della legge regionale n. 15/2008, con eccesso di potere per carenza di motivazione, istruttoria e travisamento dei fatti; ulteriore violazione delle medesime disposizioni e degli artt. 18 d.P.R. n. 285/1992 e 26 d.P.R. n. 495/1992, con analoghi vizi; illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione. Nel corso del procedimento il Comune di Cassino ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. La questione esaminata dalla Sezione ha riguardato gli effetti di tale opposizione sulla procedibilità del ricorso straordinario.
Il parere
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l'opposizione proposta dal Comune di Cassino il 24 aprile 2025. Ha quindi dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità dell'accertamento dell'abuso edilizio e dell'ordinanza di demolizione. Il parere richiama la funzione dell'opposizione quale strumento volto a consentire a ciascuna parte di adire il giudice precostituito per legge e afferma che il ricorso straordinario, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti circa il suo utilizzo.
Osservazioni
Opposizione e trasposizione
L'opposizione del Comune di Cassino, proposta il 24 aprile 2025 ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, è stata ritenuta rituale e tempestiva; ne consegue l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale.
Motivi di merito
I motivi relativi alla violazione della disciplina edilizia e urbanistica, ai dedotti difetti di motivazione e istruttoria, al travisamento dei fatti e all'illegittimità derivata non sono stati esaminati, essendo venuta meno la procedibilità del ricorso straordinario.
Norme richiamate
art. 10 d.P.R. 1199/1971
Consente alla parte interessata di proporre opposizione al ricorso straordinario e di chiedere la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale; un'opposizione rituale e tempestiva determina l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione.
art. 31 d.P.R. 380/2001
È richiamato dal ricorrente e negli atti comunali quale base normativa dell'ordinanza di demolizione, ma non è stato esaminato nel merito dalla Sezione.
art. 15 legge regionale 11 agosto 2008, n. 15
È richiamato quale ulteriore fondamento della contestazione e dell'ordinanza di demolizione, senza esame sostanziale per effetto dell'improcedibilità.
art. 18 d.P.R. 285/1992
È richiamato nel secondo motivo di ricorso, non esaminato nel merito.
art. 26 d.P.R. 495/1992
È richiamato nel secondo motivo di ricorso, non esaminato nel merito.
Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396
Richiamato a sostegno del principio secondo cui l'opposizione consente di adire il giudice precostituito per legge e incide sulla procedibilità del ricorso straordinario.
Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496
Richiamato a sostegno della natura alternativa del ricorso straordinario e della necessità della concorde volontà delle parti per l'utilizzo di tale rimedio.
Massime di principio
- L'opposizione rituale e tempestiva proposta da una parte ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 determina l'improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione della controversia in sede giurisdizionale.
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, in quanto rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà delle parti circa l'utilizzo del rimedio straordinario; tale presupposto viene meno quando una parte esercita il diritto di opposizione e chiede la trasposizione davanti al giudice.
- In presenza di un'opposizione rituale e tempestiva, il Consiglio di Stato non procede all'esame dei motivi di merito dedotti contro gli atti amministrativi impugnati.
Opposizione al ricorso straordinario contro accertamento di abuso edilizio e ordinanza di demolizione
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un proprietario contro il Comune di Cassino e nei confronti di un'impresa privata controinteressata, per l'annullamento di un provvedimento comunale di accertamento di opere edilizie abusive, della conseguente ordinanza di demolizione e degli atti presupposti.
Atti impugnati e motivi di ricorso
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 10 dicembre 2024 relativo alla verifica della legittimità di concessioni edilizie e successive varianti e all'accertamento di violazioni edilizie e urbanistiche. Ha inoltre impugnato l'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 15 della legge regionale n. 15/2008, nonché, ove occorra, la relazione di abuso edilizio del 2 ottobre 2024.
I motivi dedotti riguardavano:
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001 e dell'art. 15 della legge regionale n. 15/2008;
- l'ulteriore violazione delle medesime disposizioni e degli artt. 18 d.P.R. n. 285/1992 e 26 d.P.R. n. 495/1992;
- l'eccesso di potere per carenza di motivazione, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti;
- l'illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione.
Opposizione dell'amministrazione
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella relazione istruttoria, ha riferito che il Comune di Cassino aveva notificato alle altre parti, il 24 aprile 2025, un atto di opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione della controversia in sede giurisdizionale. Il Ministero ha pertanto prospettato l'improcedibilità del ricorso.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha verificato che l'opposizione comunale era rituale e tempestiva. Ha ricordato che l'opposizione costituisce lo strumento attraverso il quale ciascuna parte può adire il giudice precostituito per legge e che il ricorso straordinario, quale rimedio alternativo a quello giurisdizionale, presuppone la concorde volontà di tutte le parti circa l'utilizzo di tale rimedio. A sostegno sono stati richiamati Cons. Stato, sez. III, 25 maggio 2019, n. 3396, e Cons. Stato, sez. I, 18 dicembre 2015, n. 3496.
Esito
Il Consiglio di Stato non ha esaminato i motivi di merito relativi all'abuso edilizio, alla motivazione degli atti, all'istruttoria, al travisamento dei fatti e all'illegittimità derivata dell'ordinanza di demolizione. Ha espresso il parere che il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per trasposizione.
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