Sentenza n. 1550/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: – della nota del Comune di Colle di Val d’Elsa prot. 2024/24164, trasmessa per PEC in data 22.11.2024, avente ad oggetto “Comunicazione avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 241/1990 per emanazione Ordinanza ai sensi dell’art. 50 del d.lgs 267/2000 per la rimozione di rifiuti abbandonati in loc. Spuntone nel comune di Colle Val d’Elsa (SI) – riapertura termini del procedimento” e relativi allegati; – della nota del Comune di Colle di Val d’Elsa prot. 2024/22309, trasmessa per PEC in data 29.10.2024, avente ad oggetto “Comunicazione avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 241/1990 per emanazione Ordinanza ai sensi dell’art. 50 del d.lgs 267/2000 per la rimozione di rifiuti abbandonati in loc. Spuntone nel comune di Colle Val d’Elsa (SI) – sospensione termini del procedimento” e relativi allegati; – della nota del Comune di Colle di Val d’Elsa prot. 2024/22185, trasmessa per PEC in data 28.10.2024, avente ad oggetto “Comunicazione avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 ed 8 della Legge 241/1990 per emanazione Ordinanza ai sensi dell’art. 50 del d.lgs 267/2000 per la rimozione di rifiuti abbandonati in loc. Spuntone nel comune di Colle Val d’Elsa (SI)” e relativi allegati; – di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi comprese, in quanto occorrer possa, le seguenti note: nota della Dolomiti Rocce S.r.l. del 28.10.2024 (Prot. N. 048/24-TC/bs-24-0001), acquisita al protocollo del Comune n. 22227/2024; nota della Dolomiti Rocce S.r.l. del 21.11.2024 (Prot. N. 0050/24-TC/bs-24-0001), acquisita al protocollo del Comune n. 24019/2024 e relativi allegati Rapporti di prova n. 2403921-001 e n. 2403921-002 del Laboratorio LASI S.r.l.; nota della Dolomiti Rocce S.r.l. del 17.10.2024, prot. 21525 (non conosciuta dalla ricorrente). Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lo Spuntone Re S.R.L. il 20.5.2025: - della nota del Comune di Colle di Val d’Elsa 2025/5480 PROT, datata 11.03.2025, avente ad oggetto “Avvio del procedimento di cui agli atti 28/10/2024 (rif. ns prot. 22185) Comune di Colle val d’Elsa - Convocazione accertamenti in contraddittorio soc. Spuntone Re srl”, ricevuta per PEC il 12.03.2025, per la parte in cui la nota si inserisce all’interno del procedimento avviato con nota del Comune di Colle di Val d’Elsa del 28.10.2024, prot. 22185, e si rivolge nei confronti della ricorrente (mentre resta esclusa dalla presente impugnativa la parte della nota del Comune di Colle di Val d’Elsa 2025/5480 PROT, datata 11.03.2025 con cui “si comunica che i termini indicati nelle precedenti comunicazioni sono da intendersi sospesi a far data dal ricevimento della presente e sino alla definizione delle indagini di cui sopra”); -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi comprese, in quanto occorrer possa, le seguenti note: nota del Comune di Colle di Val d’Elsa 2025/5772 PROT del 17.03.2025, avente ad oggetto “Avvio del procedimento di cui agli atti 28/10/2024 (rif. ns prot. 22185) Comune di Colle val d’Elsa - Convocazione accertamenti in contraddittorio soc. Spuntone Re srl”; nota del Comune di Colle di Val d’Elsa del 21.03.2025, 2025/6143 PROT, avente ad oggetto “Avvio del procedimento di cui agli atti 28/10/2024 (rif. ns prot. 22185) Comune di Colle val d’Elsa - Convocazione accertamenti in contraddittorio soc. Spuntone Re srl – Comunicazioni”; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lo Spuntone Re S.R.L. il 3.10.2025: - della nota del Comune di Colle di Val d’Elsa, Rif. 2025/12655 PROT, ricevuta per PEC il 24.06.2025, avente ad oggetto “Rinvenimento presenza amianto nel terreno in Loc. Lo Spuntone - comunicazioni ai sensi dell’art. 244 D. lgs. 152/06”; - della nota ARPAT del 28.04.2025 (cl. SI.01.39.13/12), allegata alla suddetta nota del Comune di Colle di Val d’Elsa Rif. 2025/12655 PROT, ricevuta per PEC il 24.06.2025, avente ad oggetto “Sopralluogo del 31 marzo 2025 - lo Spuntone Srl – Via dello Spuntone – Colle di Val D’elsa”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lo Spuntone RE S.R.L. il 26.1.2026: - dell’ordinanza del Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) n. 231 del 29.12.2025, trasmessa per PEC il 29.12.2025, avente ad oggetto “ordinanza ex art. 50-54 TUEL decreto legislativo N. 267/2000 - area via dello Spuntone civico n.15 Colle di Val d'Elsa”; - dell’allegato alla suddetta ordinanza del Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) n. 231 del 29.12.2025; - dei verbali dei sopralluoghi del 6.11.2025 e del 17.12.2025, citati nella suddetta ordinanza del Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) n. 231 del 29.12.2025, ma non conosciuti dalla ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi comprese – per quanto occorrer possa - della deliberazione di Giunta Comunale di Colle Val D’Elsa n. 17/2024 e delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Colle Val D’Elsa n. 6/2024 e n. 47/2024; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Lo Spuntone Re S.R.L. il 09.04.2026: - dell’ordinanza del Comune di Colle di Val d’Elsa (SI) n.17 del 6 febbraio 2026, trasmessa per PEC il 6.02.2026, avente ad oggetto “conferma ordinanza ex art.50- 54 tuel decreto legislativo n. 267/2000 n. 231 del 29.12.2025 area via dello spuntone civico n.15 colle di val d'elsa con parziale proroga dei termini”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresi per quanto occorrer possa, la relazione del Direttore dei Lavori, registrata al prot. n.2786 del 06.02.2026 e la nota del Servizio 6 “Lavori Pubblici” prot. n. 2807 del 06/02/2026; - della nota ARPAT del 28.04.2025 (cl. SI.01.39.13/12), allegata alla suddetta nota del Comune di Colle di Val d’Elsa Rif. 2025/12655 PROT, ricevuta per PEC il 24.06.2025, avente ad oggetto “Sopralluogo del 31 marzo 2025 - lo Spuntone Srl – Via dello Spuntone – Colle di Val D’elsa”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto dalla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti endoprocedimentali e ordinanze sindacali concernenti la rimozione, lo smaltimento e la messa in sicurezza di rifiuti contenenti amianto rinvenuti nell'area di proprietà della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, le comunicazioni di avvio e prosecuzione del procedimento comunale, la nota con cui il Comune ha segnalato a Provincia e Regione la possibile contaminazione ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. 152/2006, l'ordinanza sindacale n. 231 del 29 dicembre 2025 e l'ordinanza n. 17 del 6 febbraio 2026. Ha dedotto, tra l'altro, violazione degli artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000, dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, dei principi di buon andamento, tipicità, proporzionalità e chi inquina paga; incompetenza, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e carenza dei presupposti di contingibilità e urgenza. La ricorrente ha sostenuto che il Comune avrebbe utilizzato il potere extra ordinem per imporre obblighi definitivi di censimento, classificazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti, benché la materia fosse disciplinata dall'ordinario procedimento di cui all'art. 192 del d.lgs. 152/2006. Ha inoltre dedotto l'assenza di un accertamento, in contraddittorio, del dolo o della colpa della proprietaria e del nesso causale con l'abbandono dei rifiuti, nonché l'erronea individuazione della società quale destinataria degli obblighi, in luogo dell'impresa esecutrice dei lavori. Quanto alla nota ex art. 244 d.lgs. 152/2006, ha contestato l'assenza dei presupposti per l'avvio del procedimento di bonifica e la sua connessione con il procedimento ex art. 50 TUEL.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso originario e il primo ricorso per motivi aggiunti, poiché diretti contro atti endoprocedimentali o strumentali, superati dall'impugnazione dell'ordinanza conclusiva n. 231/2025. Ha dichiarato inammissibile il secondo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo che la nota comunale del 24 giugno 2025 costituisse una comunicazione dovuta ai sensi dell'art. 244, comma 1, d.lgs. 152/2006, priva di autonoma lesività e riferita a un distinto procedimento di competenza provinciale per l'individuazione del responsabile della contaminazione e l'eventuale bonifica. Ha accolto il terzo ricorso per motivi aggiunti e annullato l'ordinanza sindacale n. 231/2025. Il provvedimento, pur formalmente adottato ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL, aveva sostanzialmente imposto attività definitive di censimento, classificazione, rimozione e smaltimento dei rifiuti, non misure temporanee di neutralizzazione dell'emergenza. La fattispecie rientrava quindi nell'ambito tipico dell'art. 192 d.lgs. 152/2006, che impone l'accertamento dell'imputabilità a titolo di dolo o colpa anche nei confronti del proprietario dell'area, mediante adeguata istruttoria e contraddittorio. Il Comune non aveva accertato né motivato la sussistenza di dolo o colpa della società, e le giustificazioni formulate per la prima volta in giudizio costituivano motivazione postuma. Inoltre, il tempo trascorso tra il rinvenimento dei rifiuti, l'avvio del procedimento, gli approfondimenti istruttori e l'adozione dell'ordinanza non dimostrava l'impossibilità di utilizzare gli strumenti ordinari. Il contesto franoso e la necessità di proseguire i lavori pubblici non legittimavano l'elusione della disciplina tipica sui rifiuti; avrebbero potuto eventualmente giustificare misure contingenti e temporanee di messa in sicurezza, diverse dalla rimozione definitiva. Il quarto ricorso per motivi aggiunti, diretto contro l'ordinanza n. 17/2026, è stato dichiarato improcedibile: tale atto confermava integralmente l'ordinanza n. 231/2025, limitandosi a prorogare il termine di adempimento, e la sua efficacia è venuta meno per caducazione in conseguenza dell'annullamento dell'atto presupposto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000
Le ordinanze contingibili e urgenti hanno natura residuale ed eccezionale e richiedono un pericolo effettivo, contingibilità intesa come impossibilità di fronteggiare la situazione con rimedi ordinari e urgenza quale necessità assoluta di un intervento non rinviabile.
art. 192 d.lgs. 152/2006
Disciplina in via tipica la rimozione dei rifiuti abbandonati e consente di imporre obblighi al proprietario solo quando l'abbandono sia a lui imputabile a titolo di dolo o colpa, accertati mediante adeguata istruttoria e contraddittorio.
artt. 244, 245, 250 e 253 d.lgs. 152/2006
Regolano la segnalazione del superamento delle concentrazioni soglia, l'individuazione del responsabile della contaminazione, il procedimento di bonifica e gli interventi sostitutivi; la competenza ordinaria per l'ordinanza di diffida ex art. 244, comma 2, spetta alla Provincia.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
Rilevano per la partecipazione procedimentale e il contraddittorio, anche quale sede per l'accertamento dell'imputabilità soggettiva del proprietario nell'ambito dell'art. 192 d.lgs. 152/2006.
art. 244, comma 1, d.lgs. 152/2006
Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i livelli di contaminazione sono superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione, ne danno comunicazione alla regione, alla provincia e al comune competenti.
La comunicazione prevista dalla norma attiva un distinto procedimento di competenza delle amministrazioni competenti e, in assenza di autonoma lesività, non è direttamente impugnabile.
art. 21-octies l. 241/1990
null
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è richiamato tra i parametri di legittimità dell'azione amministrativa, in relazione all'adeguatezza dell'istruttoria, alla motivazione e alla proporzionalità dell'intervento.
Massime di principio
- Quando la misura amministrativa ha per oggetto sostanziale la rimozione, il censimento, la classificazione e lo smaltimento definitivo di rifiuti abbandonati, il Comune deve utilizzare il procedimento tipico previsto dall'art. 192 del d.lgs. 152/2006; il ricorso alle ordinanze contingibili e urgenti ex artt. 50 o 54 TUEL è consentito solo per misure temporanee e residuali, strettamente necessarie a fronteggiare un pericolo eccezionale non affrontabile con gli strumenti ordinari.
- La complessità del contesto fattuale, la concomitante presenza di un dissesto franoso o la necessità di proseguire lavori pubblici non consentono, di per sé, di sostituire il procedimento tipico in materia di rifiuti con un'ordinanza contingibile e urgente, né di eludere le garanzie sostanziali e procedimentali previste dall'art. 192 del d.lgs. 152/2006.
- L'ordine di rimozione dei rifiuti rivolto al proprietario dell'area richiede l'accertamento dell'imputabilità dell'abbandono a titolo di dolo o colpa e del relativo nesso causale; la mera qualità di proprietario o il rapporto qualificato con il bene non fondano una responsabilità oggettiva o per fatto altrui.
- La motivazione dell'ordinanza non può essere integrata per la prima volta in giudizio con argomentazioni sull'individuazione del destinatario, sulla disponibilità dell'area o sull'imputabilità soggettiva, quando tali elementi non risultino dall'istruttoria e dal provvedimento impugnato.
- La comunicazione prevista dall'art. 244, comma 1, d.lgs. 152/2006, rivolta alle amministrazioni competenti per l'individuazione del responsabile della contaminazione e l'eventuale bonifica, costituisce atto di impulso privo di autonoma lesività e appartiene a un procedimento distinto da quello comunale per la rimozione dei rifiuti.
- Quando un atto successivo si limita a confermare un provvedimento presupposto e a prorogarne i termini, senza introdurre un'autonoma disciplina sostanziale, l'annullamento dell'atto presupposto determina la caducazione dell'atto consequenziale e la sopravvenuta carenza di interesse alla sua autonoma impugnazione.
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