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Sentenza

Sentenza n. 4374/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma quanto al ricorso n. 7383 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 11242/2023, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 7420 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 11242/2023, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 7778 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 11242/2023, resa tra le parti. quanto al ricorso n. 7351 del 2023: della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 11242/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202307383

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. I, n. 11242/2023, che aveva annullato gli atti di approvazione della graduatoria e di assegnazione dei contributi pubblici alle emittenti televisive locali per l’annualità 2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al resistente (ministero e operatori del settore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l’applicazione, per l’annualità 2022, del meccanismo previsto dall’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 146/2017, cosiddetto “scalino preferenziale”, in base al quale il 95% delle risorse è assegnato alle prime cento emittenti in graduatoria e il restante 5% alle emittenti collocate dalla centunesima posizione. Le emittenti collocate oltre il centesimo posto contestavano la graduatoria e gli atti applicativi, sostenendo che la disposizione fosse stata annullata dal Consiglio di Stato con riferimento alle annualità pregresse e che l’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 non avesse legificato integralmente il regolamento, ma soltanto introdotto una disciplina limitata al regime transitorio dell’annualità 2019. Il TAR aveva accolto i ricorsi, ritenendo che per il 2022 il regolamento, privo di rango primario e già inciso dal giudicato amministrativo, non consentisse l’applicazione dello scalino e imponendo la rideterminazione dei contributi mediante distribuzione dell’intero stanziamento tra tutti i concorrenti, in proporzione ai punteggi. Nel giudizio d’appello sono state inoltre prospettate questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 e dell’art. 13, comma 1-bis, del d.l. n. 145/2023, questioni rimesse alla Corte costituzionale dalla Sezione e dichiarate non fondate con sentenza n. 44/2025.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha confermato la riunione degli appelli per connessione soggettiva e oggettiva e li ha accolti, riformando la sentenza del TAR e respingendo integralmente il ricorso di primo grado. Alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2025, l’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018 ha operato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. n. 146/2017, determinando la novazione della fonte e l’elevazione a rango primario di tutte le norme regolamentari, compreso l’art. 6, comma 2, sullo scalino preferenziale. La legificazione non è limitata all’annualità 2019, ma ha efficacia stabile e opera dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 108/2018. Pertanto, l’approvazione della graduatoria del 21 dicembre 2022 e l’applicazione dello scalino preferenziale risultano conformi a una disciplina di rango primario, non sindacabile dal giudice amministrativo quanto alla sua validità, salvo il controllo di costituzionalità. Il precedente giudicato del Consiglio di Stato sull’illegittimità della norma regolamentare copre la disposizione soltanto fino alla sua legificazione e non impedisce l’applicazione della norma divenuta primaria. Le questioni di costituzionalità sono state ritenute superate o infondate in conformità alla sentenza della Corte costituzionale. Gli ulteriori motivi non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti o comunque inidonei a modificare l’esito. Le spese del doppio grado sono state compensate per la complessità della questione e per l’intervento della Corte costituzionale.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 2, d.P.R. n. 146/2017

    alle prime cento emittenti è destinato il 95 % delle risorse disponibili, mentre alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 % delle medesime risorse

    La disposizione introduce il meccanismo del cosiddetto scalino preferenziale, applicato alla graduatoria delle emittenti televisive locali.

  • art. 1, comma 163, legge n. 208/2015

    Costituisce la base primaria del regolamento sul Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, fissandone le finalità e rimettendo alla fonte regolamentare la disciplina attuativa.

  • art. 17, comma 2, legge n. 400/1988

    È la base normativa del regolamento governativo adottato per disciplinare la ripartizione delle risorse del Fondo.

  • art. 4-bis d.l. n. 91/2018, convertito dalla legge n. 108/2018

    da intendersi qui integralmente riportato

    Ha operato un rinvio recettizio e integrale al d.P.R. n. 146/2017, novando la fonte e attribuendo rango primario a tutte le disposizioni regolamentari, compreso il meccanismo dello scalino preferenziale, con efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

  • art. 13, comma 1-bis, d.l. n. 145/2023, convertito dalla legge n. 191/2023

    È stato oggetto, insieme all’art. 4-bis del d.l. n. 91/2018, delle questioni di legittimità costituzionale dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; il giudice può omettere l’esame di argomenti non rilevanti e comunque inidonei a sostenere una diversa decisione.

  • artt. 3, 24, 77, 103, 111, 113 e 117 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione a tali parametri sono state dichiarate non fondate dalla Corte costituzionale.

  • artt. 2, 3, 21, 41 e 117 Cost.

    Le ulteriori questioni di costituzionalità, anche in relazione agli artt. 10 e 14 CEDU, sono state dichiarate non fondate.

Massime di principio

  • Il rinvio legislativo integrale a uno specifico regolamento, accompagnato dalla formula secondo cui il regolamento deve intendersi integralmente riportato, è un rinvio recettizio che determina la novazione della fonte e attribuisce rango primario a tutte le disposizioni regolamentari richiamate.
  • Quando una disposizione regolamentare è successivamente legificata, il giudicato amministrativo che ne abbia accertato l’illegittimità opera fino alla data della legificazione e non impedisce l’applicazione della disciplina divenuta primaria per i periodi successivi.
  • La legificazione integrale di un regolamento non può essere limitata alla sola disposizione o annualità che abbia occasionato l’intervento legislativo, se il testo della legge richiama l’intero regolamento mediante una formula recettizia e il contesto normativo conferma la volontà di stabilizzare complessivamente la disciplina.
  • Il giudice amministrativo non può sindacare la validità di una disciplina avente rango primario, una volta esclusi i profili di illegittimità costituzionale, mentre può verificare la legittimità degli atti applicativi rispetto alla norma legislativa.
  • La dichiarazione di non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative alla norma primaria applicata elimina il presupposto per contestare gli atti amministrativi sulla base dell’illegittimità costituzionale della disciplina legislativa.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieDecreti legislativi e testi uniciGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativoFonti e atti normativi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fontiQuestione di legittimità costituzionaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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