Cassazione Civile, Ordinanza n. 34764/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento notificato a una società cooperativa e dalla successiva cartella di pagamento emessa per l’iscrizione a ruolo provvisoria delle somme accertate. La commissione tributaria regionale aveva respinto gli appelli di entrambe le parti, ritenendo in parte deducibili solo alcuni costi documentalmente riscontrati presso un terzo fornitore e, per il resto, indeducibili le altre spese per difetto di prova della loro riferibilità e inerenza. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi, preceduti da due ulteriori censure qualificate come eccezioni di nullità. In sintesi, ha denunciato: nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia, ultrapetizione/extrapetizione, vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sull’accertamento tributario e sulla determinazione del reddito imponibile; violazione dell’onere della prova e del principio di non contestazione; mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; errata considerazione delle controdeduzioni dell’Ufficio. La Corte ha esaminato le singole censure rilevando, per la maggior parte, inammissibilità per genericità, difetto di specificità e autosufficienza, novità delle questioni, oppure perché miravano a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure sulla motivazione della sentenza impugnata, sull’asserita omessa pronuncia, sulla dedotta violazione delle regole sull’accertamento tributario, sull’onere della prova, sul contraddittorio endoprocedimentale e sulle controdeduzioni dell’Ufficio. Ha inoltre confermato che la motivazione della CTR non era apparente e superava il minimo costituzionale, e che molte doglianze tendevano impropriamente a una nuova valutazione del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore della sola Agenzia delle Entrate; nulla è stato liquidato nei confronti dell’agente della riscossione rimasto intimato.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: chi deduce un error in procedendo o omessa pronuncia deve riportare nel ricorso gli elementi necessari a individuare con precisione gli atti e i motivi asseritamente non esaminati.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta per errori processuali, ma la censura è scrutinabile solo se formulata in modo specifico e coerente con il vizio denunciato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia richiede che la questione sia stata ritualmente e inequivocabilmente proposta in merito e poi specificamente riprodotta in cassazione.
art. 115 c.p.c.
La violazione di tale norma non si configura per una mera contestazione dell’apprezzamento delle prove; occorre allegare che il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia trattato come prove legali elementi soggetti a valutazione.
art. 116 c.p.c.
La doglianza è configurabile solo se il giudice abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono o abbia disatteso prove legali secondo il proprio prudente apprezzamento.
art. 2697 c.c.
La violazione dell’onere della prova ricorre solo se il giudice lo abbia erroneamente distribuito tra le parti; non quando abbia semplicemente valutato in modo non condiviso il materiale probatorio.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
La censura sull’accertamento analitico-induttivo è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e per novità della questione non adeguatamente riportata e localizzata negli atti.
art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne ha esaminato nel merito la portata per inammissibilità della censura.
art. 56 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne ha esaminato nel merito la portata per inammissibilità della censura.
art. 7 l. n. 212 del 2000
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non ne ha esaminato nel merito la portata per inammissibilità della censura.
art. 109 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986)
Richiamato dalla ricorrente per contestare la determinazione del reddito e la deducibilità dei costi, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’accertamento; la Corte non è entrata nel merito per inammissibilità della doglianza.
legge n. 311 del 2004
Richiamata dalla ricorrente nella censura sulla determinazione dell’IRES; la Corte non ne ha esaminato il merito.
art. 84 TUIR (d.P.R. n. 917 del 1986)
Richiamato dalla ricorrente in tema di compensazione delle perdite pregresse; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
art. 12 l. n. 212 del 2000
La doglianza sulla mancata attivazione del contraddittorio è stata reputata inammissibile, anche per novità della questione e difetto di specificità.
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ha affermato che il comma 3 non prevede una sanzione processuale per l’eventuale mancanza di contenuti nelle controdeduzioni dell’Ufficio.
art. 167 c.p.c.
Richiamato in relazione alla pretesa mancata contestazione dell’Ufficio; la censura è stata ritenuta inammissibile e, in parte, infondata.
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per sostenere la nullità della sentenza tributaria per motivazione apparente, ma la Corte ha escluso il vizio.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento della censura di motivazione apparente, senza esito favorevole.
art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa salvo la deduzione di divergenze tra le rationes di fatto dei due giudici di merito.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa pronuncia richiede la puntuale indicazione, nei suoi esatti termini, della domanda o eccezione proposta in merito e del punto della sentenza che l’avrebbe omessa; la mera affermazione della mancata decisione non basta.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere la ratio decidendi; se la sentenza espone ragioni identificabili e intelligibili, il vizio non sussiste.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito censurare in cassazione l’insufficienza o la contraddittorietà della motivazione, ma soltanto l’omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti del minimo costituzionale.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. sussiste solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti, in sostanza, la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Le doglianze che mirano a una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in sede di legittimità.
- In presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se non sono indicati specifici profili di divergenza tra le due decisioni di merito.
- Il principio di specificità e autosufficienza del ricorso impone che il ricorrente trascriva o indichi con precisione gli atti e i documenti rilevanti, così da consentire alla Corte il controllo senza ricerche esplorative nel fascicolo.
- La mancata specifica contestazione delle controdeduzioni dell’Ufficio non comporta, di per sé, nullità della decisione tributaria, e l’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 non prevede una sanzione per controdeduzioni prive dei contenuti indicati dalla norma.
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