Sentenza n. 318/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento - della determinazione n. 509 del 08/09/2025 di aggiudicazione della procedura ad evidenza pubblica CIG B6FA3A08B8 - comunicata ex art. 90, comma 1 lett. c) D. Lgs. 36/2023 in data 10/09/2025; - di tutti i verbali di gara ed in particolare dei verbali in seduta riservata afferenti l’attribuzione del punteggio tecnico; - del provvedimento di rigetto di istanza di autotutela relativo alla procedura in epigrafe, prot. n. 29054 del 14/10/2025; e per la conseguente declaratoria di nullità del contratto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione ed il RTI controinteressato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di assistenza educativa specialistica scolastica, i verbali relativi all'attribuzione del punteggio tecnico e il rigetto dell'istanza di autotutela
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedeva come requisito di capacità tecnica e professionale l'esecuzione, negli ultimi dieci anni, di almeno quattro servizi analoghi di importo minimo complessivo indicato nel disciplinare. Il sub-criterio 1.B premiava invece l'ulteriore esperienza professionale mediante l'attribuzione di punteggi per singoli contratti, della durata di almeno un anno scolastico e di valore minimo pari a 200.000 euro, sottoscritti nei quattro anni scolastici antecedenti la pubblicazione del bando. Il ricorrente e il raggruppamento aggiudicatario avevano conseguito lo stesso punteggio complessivo; l'aggiudicazione era stata determinata dal maggiore punteggio tecnico dell'aggiudicatario. Con il primo motivo il ricorrente ha sostenuto che il raggruppamento non avesse dimostrato il possesso di otto contratti ulteriori utili al conseguimento del punteggio massimo, contestando il computo di più annualità riferite allo stesso appalto, di rapporti contrattuali iniziati prima del 2021 e di rinnovi o prosecuzioni di precedenti contratti. Con il secondo motivo ha dedotto che la stazione appaltante avesse utilizzato, ai fini del punteggio premiale, gli stessi servizi già considerati per il requisito minimo di partecipazione, in violazione della previsione relativa ai contratti 'ulteriori', prospettando violazione e falsa applicazione dei punti 6.3 e 17.1 del disciplinare, nonché disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il sub-criterio 1.B dovesse essere interpretato alla luce della sua ratio, consistente nel premiare la capacità dell'operatore economico di assicurare un servizio migliore. Sono quindi computabili, ai fini premiali, le singole annualità scolastiche di servizi di durata almeno annuale e di valore minimo pari a 200.000 euro, anche quando derivino da rinnovi, prosecuzioni o rapporti contrattuali pluriennali iniziati anteriormente al quadriennio di riferimento, purché il servizio sia stato espletato nell'ultimo quadriennio previsto dalla lex specialis. Una diversa interpretazione penalizzerebbe gli operatori vincolati da contratti pluriennali rispetto a quelli titolari di distinti contratti annuali, senza una ragione coerente con l'obiettivo del criterio. Il Comune aveva inoltre dimostrato che il raggruppamento aveva prodotto un numero di certificazioni superiore a quello necessario per il punteggio massimo, anche secondo un conteggio prudenziale della commissione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha rilevato che dal DGUE risultava l'utilizzazione, ai fini del requisito di qualificazione, di servizi relativi ad annualità anteriori al settembre 2021, mentre per il punteggio premiale erano stati indicati servizi espletati negli ultimi quattro anni; non vi era quindi sovrapposizione tra i servizi utilizzati per la partecipazione e quelli valorizzati per il sub-criterio 1.B. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della natura interpretativa, peculiare e nuova delle questioni.
Norme richiamate
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base della comunicazione dell'aggiudicazione; la decisione non sviluppa una specifica interpretazione della disposizione.
l. 104/1992
Richiamata per individuare i destinatari del servizio di assistenza educativa specialistica; non costituisce oggetto di specifica interpretazione.
art. 6.3 del disciplinare di gara
Prevede il requisito minimo di capacità tecnica e professionale relativo ai servizi analoghi eseguiti negli ultimi dieci anni.
art. 17.1, sub-criterio 1.B, del disciplinare di gara
È valutata l'ulteriore esperienza professionale a sostegno della capacità progettuale e esecutiva del servizio rispetto a quella prevista come requisito di ammissione alla gara.
Il criterio premiale va interpretato secondo la sua ratio di valorizzazione dell'esperienza effettiva nel settore; possono rilevare le singole annualità di servizio espletate nel quadriennio di riferimento anche se derivanti da contratti pluriennali o iniziati anteriormente, purché ciascuna annualità abbia durata almeno scolastica e valore minimo previsto.
art. 15 del disciplinare di gara
Imponeva la produzione di certificazioni delle stazioni appaltanti dalle quali desumere periodo, oggetto, committente, importo, regolare esecuzione ed eventuali penali; tali certificazioni costituiscono il mezzo documentale per dimostrare l'esperienza premiale.
Massime di principio
- Nell'interpretazione di un criterio premiale di gara, la lex specialis deve essere letta coerentemente con la funzione perseguita dal criterio, consistente nel valorizzare l'esperienza e la capacità effettiva dell'operatore economico di eseguire il servizio oggetto dell'affidamento.
- Quando il criterio premiale richiede servizi di durata almeno annuale svolti in un determinato periodo, possono essere valorizzate le singole annualità di un servizio scolastico espletato nel periodo di riferimento anche se il rapporto contrattuale è iniziato anteriormente o si è sviluppato mediante rinnovi e prosecuzioni, purché siano rispettati la durata minima e l'importo richiesti.
- L'interpretazione della lex specialis non può determinare un'ingiustificata penalizzazione dell'operatore economico che abbia eseguito il servizio mediante un contratto pluriennale rispetto a quello che abbia svolto servizi analoghi mediante distinti contratti annuali, quando entrambe le situazioni dimostrino la medesima esperienza sostanziale rilevante per il criterio.
- Il divieto di computare gli stessi servizi sia come requisito minimo di partecipazione sia come esperienza premiale opera quando vi sia effettiva sovrapposizione; non sussiste duplicazione se il disciplinare individua periodi temporali distinti e il concorrente utilizza, per la qualificazione, servizi anteriori rispetto a quelli indicati per il punteggio premiale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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