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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19792/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione pubblica)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento emesso dall’agenzia pubblica per ottenere la restituzione di somme corrisposte a titolo di aiuto comunitario, ritenute indebitamente percepite perché mancante la richiesta di aiuto e, secondo la Corte d’appello, il relativo valido titolo legittimante. Il tribunale aveva accolto l’opposizione del percettore, ma la Corte d’appello ha riformato la decisione e ha rigettato l’opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro censure: 1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione del rito, sostenendo che il primo grado fosse stato celebrato con rito speciale e che l’appello fosse stato erroneamente introdotto e deciso come rito ordinario; 2) nullità per violazione del divieto di nuove prove in appello, perché la decisione si sarebbe basata su documenti prodotti solo in secondo grado; 3) violazione delle regole sulla prova e dell’onere probatorio, assumendo che la Corte territoriale avesse errato nel riparto dell’onere della prova e che, comunque, spettasse all’agenzia dimostrare il diritto alla restituzione; 4) violazione della disciplina sulle ingiunzioni fiscali, perché l’atto non sarebbe stato qualificabile come ingiunzione fiscale, ma come atto fondato su un verbale relativo a una pretesa violazione normativa che l’agenzia non sarebbe stata legittimata a contestare. Il ricorrente, con istanza di decisione, ha anche richiamato una successiva pronuncia della Corte d’appello di Catanzaro in un caso analogo e la giurisprudenza di legittimità sulla ripetizione dell’indebito, sostenendo che sarebbe sufficiente contestare l’inesistenza del diritto alla restituzione in capo all’ente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi non si confrontassero con la ratio decidendi della sentenza d’appello: la Corte territoriale aveva fondato il rigetto dell’opposizione sul rilievo che l’interessato aveva percepito i contributi senza presentare la richiesta di aiuto, sicché l’agenzia aveva dimostrato l’inesistenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale e, dunque, il diritto alla restituzione dell’indebito. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse e per mancata indicazione di un concreto pregiudizio difensivo derivato dall’asserito errore di rito. Il secondo è stato giudicato generico, perché non indicava quali documenti fossero stati prodotti solo in appello e quale parte della motivazione li avesse valorizzati. Il terzo è stato ritenuto non pertinente e in parte improprio, poiché le censure su artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. non denunciavano un errore nel riparto dell’onere della prova, ma solo una diversa valutazione del materiale istruttorio; inoltre, non colpivano la ratio basata sull’assenza della richiesta di aiuto. Il quarto motivo è stato ritenuto inconferente, perché la Corte d’appello aveva escluso che si trattasse di un’ingiunzione per illecito amministrativo, avendo invece accertato la mancanza dei requisiti per il percepimento legittimo dell’aiuto e chiesto la restituzione dell’indebito. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende, senza liquidare spese per mancata costituzione dell’AGEA.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    la censura di nullità del procedimento o della sentenza è scrutinabile solo se effettivamente incide sul contraddittorio o su vizi processuali rilevanti; non basta una doglianza astratta

  • art. 380 bis c.p.c.

    il ricorrente può chiedere la decisione nonostante la proposta di definizione anticipata; se la decisione conferma la proposta, opera la disciplina sanzionatoria richiamata

  • art. 96 c.p.c.

    quando la decisione finale è conforme alla proposta ex art. 380-bis, la norma consente la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, quale presunzione legale di abuso del processo valutata nel caso concreto

  • art. 96 c.p.c.

    non applicato per la mancata costituzione in giudizio della parte intimata

  • art. 115 c.p.c.

    la sua violazione è deducibile solo se il giudice dichiara espressamente di non applicare la regola di decisione o utilizza prove non introdotte dalle parti; non quando attribuisce maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice disattende la regola della libera valutazione della prova nei casi consentiti dalla legge, non per contestare il prudente apprezzamento del materiale probatorio

  • art. 2697 c.c.

    la violazione sussiste solo se l’onere della prova è attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 345 c.p.c.

    in appello non possono essere introdotti nuovi documenti o nuove prove nei limiti di legge; la censura però deve essere specifica e indicare i documenti, la loro rilevanza e il passaggio motivazionale investito

  • art. 427 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l’erronea applicazione del rito, ma la Corte rileva che la doglianza è priva di concreto pregiudizio

  • art. 439 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul rito, senza che sia dimostrato un danno concreto al diritto di difesa

  • d.lgs. n. 150/2011, art. 4

    invocato per sostenere che il giudizio dovesse seguire un rito speciale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di interesse

  • d.lgs. n. 150/2011, art. 6

    richiamato dal ricorrente per qualificare il rito di primo grado e di appello come speciale, ma senza allegazione del concreto pregiudizio

  • d.lgs. n. 150/2011, art. 9

    richiamato per contestare la qualificazione dell’atto come ingiunzione fiscale; la Corte ha però ritenuto decisiva la natura di richiesta restitutoria di indebito

  • L. n. 898/1986, artt. 3 e 4

    invocati dal ricorrente come base della dedotta illegittimità dell’atto, ma la Corte d’appello aveva escluso che fosse stata irrogata una sanzione amministrativa

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo

  • art. 3 Cost.

    richiamato solo in relazione alla doglianza sul rito, senza autonoma ratio decisoria

  • art. 4 Cost.

    richiamato solo in relazione alla doglianza sul rito, senza autonoma ratio decisoria

Massime di principio

  • La censura di nullità processuale è inammissibile se la parte non allega e dimostra quale concreto pregiudizio al diritto di difesa sia derivato dall’errore denunciato, perché l’impugnazione tutela il pregiudizio effettivo e non la sola regolarità astratta del processo.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura quando si contesta il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove, ma solo se il giudice ha fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o ha espressamente disapplicato la regola di giudizio.
  • La violazione dell’art. 116 c.p.c. è denunciabile in cassazione soltanto quando il giudice abbia negato la libera valutazione della prova nei casi in cui essa è legalmente prevista; non è sufficiente dolersi del diverso peso attribuito alle risultanze istruttorie.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se l’onere probatorio è stato posto a carico della parte errata; non ricorre quando la censura investe la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • In materia di ripetizione di indebito, la decisione si concentra sulla prova dell’assenza di una giusta causa dell’attribuzione patrimoniale nei rapporti specifici dedotti in giudizio; il motivo di ricorso deve confrontarsi con tale ratio, altrimenti è inammissibile.
  • La deduzione di violazione dell’art. 345 c.p.c. per nuove produzioni in appello richiede una censura specifica, con indicazione dei documenti, del loro momento di produzione e della loro effettiva incidenza sulla motivazione impugnata.
  • Quando la decisione finale conferma la proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., può operare la condanna sanzionatoria prevista dall’art. 96, comma 4, c.p.c., quale indice tipizzato di abuso del processo, da applicarsi però alla luce delle circostanze del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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