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Sentenza

Sentenza n. 2974/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, -del provvedimento REG. Decreti R. 0001247 del 10 luglio 2025, comunicato in pari data, adottato dal Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti; -nonché, per quanto di ragione ed ove occorrente, della nota dello stesso Ministero R.U. U.0011652 del 16 luglio 2025 di riscontro all'istanza di accesso agli atti inoltrata dalla ricorrente ed acquisita al prot. 11414 del 14 luglio 2025; -di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente, ivi compresa per quanto di ragione la nota del Ministero Infrastrutture e Trasporti di trasmissione all'ANAC (acquisita al prot. 1000557 del 10 luglio 2025) di detto provvedimento;

Giustizia amministrativa202509609

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, limitato al periodo di effettiva sospensione dell'attività imprenditoriale, nonché la relativa trasmissione all'ANAC e la nota di riscontro all'istanza di accesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008, con cui era stata formalizzata l'interdizione a contrarre per il periodo dal 12 al 14 marzo 2025, corrispondente alla durata effettiva della sospensione dell'attività disposta dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in seguito all'accertamento di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. La sospensione era stata revocata il 14 marzo 2025 dopo l'ottemperanza alle prescrizioni. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 7, 8 e 10 della l. n. 241/1990 per mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale; illegittimità derivata del decreto ministeriale dall'illegittimità della sospensione presupposta; tardività dell'adozione del decreto, intervenuta il 10 luglio 2025, circa quattro mesi dopo la sospensione.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 imponga l'adozione del provvedimento interdittivo per tutto il periodo in cui la sospensione dell'attività abbia prodotto effetti, anche quando la sospensione sia stata successivamente revocata. Il decreto interdittivo ha natura accessoria e ricognitiva, non sanzionatoria in senso tecnico: formalizza e rende conoscibile alle stazioni appaltanti l'esistenza di una sospensione effettivamente operativa, rilevante ai fini dell'affidabilità dell'operatore economico. La revoca della sospensione non elimina quindi la necessità di cristallizzarne gli effetti, purché l'interdizione sia limitata alla durata effettiva della sospensione. Nel caso concreto, il decreto era stato correttamente circoscritto ai soli giorni dal 12 al 14 marzo 2025. Il giudice ha escluso il difetto di motivazione, poiché l'atto indicava il periodo di sospensione, le relative cause e le ragioni della contestuale revoca. Ha respinto la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di atto vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità. Ha ritenuto infondata anche la censura sulla tardività, poiché il carattere ricognitivo del provvedimento consente la sua adozione anche a distanza di tempo, purché l'efficacia sia temporalmente delimitata al periodo di sospensione. La censura di illegittimità derivata è stata ritenuta genericamente formulata e quindi non scrutinabile. La società ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario e accessori.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

    per tutto il periodo della sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione

    La disposizione impone l'adozione del provvedimento interdittivo anche quando la sospensione sia stata successivamente revocata, purché essa abbia prodotto effetti; l'interdizione deve essere limitata al periodo di effettiva sospensione.

  • art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non si applica agli atti vincolati e dovuti, privi di margini di discrezionalità, quale il provvedimento interdittivo considerato.

  • art. 8 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato dalla ricorrente nel dedurre il difetto di contraddittorio procedimentale; la censura è stata respinta in ragione della natura vincolata dell'atto.

  • art. 10 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Invocato dalla ricorrente nel dedurre il difetto di partecipazione procedimentale; la censura è stata respinta in ragione della natura vincolata dell'atto.

  • circolare MIT n. 1733/2006

    Richiamata quale conferma della necessità di adottare il provvedimento interdittivo in relazione alla sospensione dell'attività.

  • circolare Ministero del Lavoro n. 33/2009

    è strettamente legato alla effettiva durata del provvedimento di sospensione

    Il provvedimento interdittivo deve essere emesso anche quando la sospensione abbia avuto efficacia per un solo giorno, ma con efficacia limitata alla durata effettiva della sospensione.

Massime di principio

  • Il provvedimento di interdizione a contrarre previsto dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 deve essere adottato anche quando il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sia stato successivamente revocato, se la sospensione ha prodotto effetti per un determinato periodo.
  • L'interdizione a contrarre prevista dall'art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 ha natura accessoria e ricognitiva, non sanzionatoria in senso tecnico, poiché formalizza e rende conoscibile alle stazioni appaltanti l'esistenza di una sospensione effettivamente operativa e rilevante per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico.
  • L'efficacia del provvedimento interdittivo deve essere rigorosamente circoscritta al periodo durante il quale la sospensione dell'attività imprenditoriale ha effettivamente prodotto effetti; l'adozione successiva del decreto non è illegittima se rispetta tale delimitazione temporale.
  • La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'adozione di un'interdizione vincolata e dovuta, priva di margini di discrezionalità amministrativa.
  • La natura ricognitiva del provvedimento interdittivo consente la sua adozione anche a distanza di tempo dalla sospensione, purché il decreto indichi adeguatamente il periodo, le cause della sospensione e le ragioni dell'interdizione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusionePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiSportContratti pubbliciProcedimento amministrativo
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

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