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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25891/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per genericità e per difetto di correlazione con le ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Frosinone per lesioni personali stradali. Nel ricorso per cassazione deduceva un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo in modo generico che il giudice di merito avesse fatto un riferimento altrettanto generico alle fonti di prova raccolte. La Corte rileva che la decisione di merito era invece fondata sull'accertata assunzione di stupefacenti e sull'analisi di rilievi fotografici e planimetrici per la ricostruzione del sinistro. Nel ricorso si faceva inoltre riferimento, sempre in modo non specifico, alla modalità dei fatti, alla personalità della ricorrente, al riconoscimento della recidiva e alla congruità del trattamento sanzionatorio, senza però confrontarsi con le puntuali ragioni della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 590-bis c.p.

    individua il reato di lesioni personali stradali contestato e confermato nei giudizi di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    è la base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente, ma la decisione richiama la valutazione delle fonti di prova poste a base dell'accertamento di responsabilità.

  • Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822

    i motivi di ricorso sono inammissibili anche quando non siano correlati alle ragioni della decisione impugnata.

  • Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264-01

    la parte civile ha diritto alla rifusione delle spese quando il suo intervento abbia contrastato specificamente i motivi di impugnazione e contribuito alla dialettica processuale.

  • Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino

    conferma il principio sulla legittimazione della parte civile alla rifusione delle spese nel giudizio di legittimità quando sia stata attiva nel contraddittorio.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici, indeterminati o non si confrontano con le specifiche ragioni della decisione impugnata.
  • Per censurare una doppia conforme di merito non è sufficiente una critica astratta alle prove: occorre indicare puntualmente gli specifici passaggi argomentativi che si assumono erronei.
  • La mera evocazione di elementi come la personalità dell'imputato, le modalità del fatto o il trattamento sanzionatorio non basta se non è sviluppata una critica argomentata e aderente al contenuto della sentenza.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, l'imputato è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La parte civile che abbia svolto un'effettiva attività difensiva nel giudizio di legittimità, contrastando i motivi di ricorso, ha diritto alla rifusione delle spese anche in caso di inammissibilità del gravame.

Come è indicizzato

MaterieLesioni stradaliImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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