Sentenza n. 2668/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1193/2025 pubblicata in data 06.04.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1193/2025, relativa al pagamento di un'indennità risarcitoria per l'illegittima reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da sentenza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1193/2025, che aveva accertato l'abuso di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato e riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno, condannando l'Amministrazione al pagamento di un'indennità onnicomprensiva pari a 7,5 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che la sentenza era stata integralmente ottemperata e ha depositato la documentazione giustificativa. Non risultano eccezioni del Ministero resistente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che la pretesa azionata era stata soddisfatta mediante l'adempimento dell'Amministrazione. Poiché il pagamento è intervenuto soltanto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico del Ministero, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della ricorrente dichiaratisi antistatari. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione adempie, nel corso del giudizio di ottemperanza, alla pretesa riconosciuta da una sentenza, determinando la piena soddisfazione del ricorrente, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Se l'adempimento dell'Amministrazione interviene soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, le spese di lite possono essere poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale o della causalità, anche se il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere.
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