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Sentenza

Sentenza n. 14254/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento del decreto emesso dal Prefetto di Roma di revoca delle misure di accoglienza presso il CAS Alex & Lorenz, notificato in data 30 gennaio 2025; nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto dell’odierno ricorrente al mantenimento delle misure d’accoglienza presso il Cas Alex & Lorenz in convenzione con la Prefettura di Roma.

Giustizia amministrativa202505165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di revoca delle misure di accoglienza presso un CAS per disponibilità di mezzi economici sufficienti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca delle misure di accoglienza, deducendo la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 20, par. 3, della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 23 d.lgs. 142/2015, interpretato alla luce degli artt. 17, 18 e 20 della direttiva. Ha sostenuto che la disponibilità di mezzi economici idonei a giustificare la revoca dovesse essere stabile e duratura, riferita a un arco temporale minimo di un anno e alle condizioni attuali del richiedente, non potendo fondarsi automaticamente su un rapporto di lavoro a tempo determinato o su un reddito suscettibile di variazione. Ha inoltre dedotto omessa o carente istruttoria, travisamento dei presupposti, motivazione incoerente, incongrua e stereotipata, nonché illogicità manifesta, assumendo che l’Amministrazione non avesse adeguatamente valutato la situazione concreta e la stabilità del rapporto lavorativo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha chiarito che gli artt. 14 e 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015 consentono di subordinare l’accesso alle misure di accoglienza alla mancanza di mezzi sufficienti e di revocarle quando un nuovo accertamento evidenzi il venir meno di tale requisito. La revoca ha natura di decadenza e presuppone una nuova verifica della permanenza delle condizioni per beneficiare della misura. In conformità alla direttiva 2013/33/UE, i mezzi economici devono eccedere l’importo annuo dell’assegno sociale, avere carattere stabile o duraturo e riferirsi a un periodo minimo di un anno e alle condizioni attuali dell’interessato; tuttavia, la titolarità di un rapporto di lavoro non determina automaticamente la revoca, dovendo l’Amministrazione verificare la prevedibile stabilità dell’occupazione e del reddito. Nel caso concreto, il ricorrente aveva lavorato dal giugno 2024, percependo fino al gennaio 2025 una retribuzione netta di euro 11.059,00, sulla base di un contratto inizialmente a tempo determinato e poi trasformato a tempo indeterminato dal 30 settembre 2024. Il TAR ha ritenuto ragionevole la presunzione di continuità occupazionale e di mantenimento o superamento del livello reddituale raggiunto, reputando sufficiente la motivazione del provvedimento e insussistenti il contrasto con la disciplina nazionale o unionale, l’automatismo censurato, la sproporzione e l’irragionevolezza. La scelta legislativa di utilizzare l’importo dell’assegno sociale come soglia uniforme è stata ritenuta legittima perché idonea a evitare disparità di trattamento. Spese compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 142/2015

    Il soggetto formalizzante la domanda di protezione internazionale, se “risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso … alle misure di accoglienza”. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza è effettuata con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale.

    La disponibilità di mezzi sufficienti costituisce presupposto negativo per l’accesso alle misure di accoglienza; la soglia dell’assegno sociale orienta uniformemente la valutazione amministrativa.

  • art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015

    Il prefetto dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di “accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti”.

    La disposizione legittima la revoca quale decadenza conseguente a un nuovo accertamento del venir meno dei requisiti economici per il mantenimento dell’accoglienza.

  • art. 23, comma 5, d.lgs. 142/2015

    La disciplina degli effetti temporali della revoca deve essere interpretata in modo conforme alla direttiva 2013/33/UE, in connessione con la natura discrezionale della decadenza.

  • art. 17, par. 3, direttiva 2013/33/UE

    Gli Stati membri possono subordinare la concessione delle condizioni materiali d’accoglienza alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire una qualità della vita adeguata e il loro sostentamento.

    La disposizione unionale consente agli Stati membri di subordinare l’accoglienza all’assenza di mezzi sufficienti e costituisce base per la disciplina nazionale della revoca in caso di successiva disponibilità di risorse.

  • art. 17, par. 4, direttiva 2013/33/UE

    Sufficienti risorse”; l’occupazione deve protrarsi “per un ragionevole lasso di tempo”.

    La valutazione della sufficienza economica richiede risorse stabili o durature e un rapporto lavorativo destinato a protrarsi per un periodo ragionevole.

  • art. 20, par. 3, direttiva 2013/33/UE

    Gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza.

    Il giudice ritiene che l’art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 142/2015 possa essere interpretato conformemente alla direttiva e non sia incompatibile con essa per il solo fatto di prevedere la revoca anche in caso di accertata disponibilità di mezzi sufficienti.

  • art. 20, par. 5, direttiva 2013/33/UE

    Le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate, tenendo conto della particolare situazione della persona interessata e del principio di proporzionalità.

    La revoca deve essere individualizzata, motivata e proporzionata, con considerazione della situazione concreta dell’interessato.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del provvedimento di revoca è sufficiente quando espone gli elementi economici e lavorativi posti dall’Amministrazione a fondamento della decisione e consente di comprenderne l’iter logico.

Massime di principio

  • La revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di mezzi economici sufficienti ha natura di decadenza e presuppone un nuovo accertamento del venir meno dei requisiti economici necessari per il mantenimento della misura.
  • Ai fini della revoca, non è sufficiente che il reddito del richiedente superi l’importo annuo dell’assegno sociale in un determinato periodo: le risorse devono presentare carattere stabile o duraturo, riferirsi alle condizioni attuali dell’interessato e risultare parametrabili almeno a un arco temporale di un anno.
  • La titolarità di un rapporto di lavoro non comporta automaticamente la revoca dell’accoglienza; l’Amministrazione deve verificare la prevedibile stabilità nel tempo del rapporto e del reddito, così da accertare con ragionevole certezza l’autonomia economica del richiedente.
  • La soglia dell’importo annuo dell’assegno sociale costituisce un parametro legislativo uniforme e legittimo per valutare la sufficienza dei mezzi di sussistenza, in quanto idoneo a evitare disparità di trattamento sul territorio nazionale.
  • La revoca delle condizioni materiali di accoglienza deve essere adottata con valutazione individuale, obiettiva, imparziale, motivata e proporzionata, ma è legittima quando il provvedimento espone adeguatamente la durata del rapporto lavorativo, il reddito percepito e la ragionevole previsione di continuità occupazionale.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

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