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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9519/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato ha proposto ricorso per cassazione contestando la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per lesioni e violenza (artt. 582, 585 c.p. e connessi). Ha dedotto quattro motivi: 1) estinzione per prescrizione già intervenuta prima della sentenza di secondo grado, con contestazione del calcolo dei periodi di sospensione e deducendo che la recidiva non avrebbe inciso sulla prescrizione; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. per errata valutazione della attendibilita' della persona offesa e mancata considerazione di contraddizioni e di un procedimento reciproco che potrebbe spiegare le lesioni; critica anche la valutazione della prova indiziaria e la mancata applicazione dell'art. 530 c.p.p.; 3) erronea esclusione della scriminante della legittima difesa, tanto materiale quanto putativa; 4) insufficienza della prova oltre ogni ragionevole dubbio, con richiesta di assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha respinto tutti i motivi come manifestamente infondati. Sulla prescrizione ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva formale e del suo effetto sul termine massimo prescrizionale (termine decennale con scadenza 14/09/2021), nonché regolare il calcolo delle sospensioni (complessivi mesi 7 e giorni 5). Anche se vi fossero dubbi sui periodi di sospensione, la prescrizione sarebbe comunque maturata dopo la sentenza di appello, pertanto l'eccezione non inciderebbe. Sulle questioni di fatto (credibilità della persona offesa, riscontri documentali e testimonianze) la Cassazione ha richiamato il divieto di rivalutazione del merito salvo manifeste contraddizioni; ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello che aveva trovato riscontri nella documentazione sanitaria e in dichiarazioni convergenti. La causa di giustificazione della legittima difesa è stata esclusa in base alla motivazione di merito, che non ha riscontrato una situazione di pericolo attuale e inevitabile. Il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è stato ritenuto rispettato dalla motivazione di appello. Per tutto cio' il ricorso e' stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e' stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; nulla e' stato deciso sulle spese della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 582 c.p.

    Norma sostanziale relativa alle lesioni personali; utilizzata per qualificare il fatto contestato ai fini della condanna.

  • art. 585 c.p.

    Specifica le fattispecie aggravate delle lesioni; richiamata nella formulazione dell'imputazione confermata in sede di appello.

  • art. 81 c.p.

    Regola la continuazione e la determinazione della pena in presenza di più reati o circostanze; richiamata nella determinazione del cumulo/continuazione delle pene.

  • art. 612 c.p.

    Norma sostanziale menzionata nell'atto di imputazione; indicata come parte delle contestazioni originarie.

  • artt. 157, 158, 159 c.p.

    Norme sul calcolo della prescrizione dei reati; oggetto del primo motivo di ricorso riguardo al decorso dei termini e alle sospensioni.

  • art. 160 c.p.

    Richiamato in combinato disposto con gli artt. 157 e 159 per determinare il termine massimo di prescrizione sulla base della pena edittale.

  • art. 99 c.p.

    Disciplina la recidiva; la Corte ha ritenuto che la recidiva formale, anche se neutralizzata quoad poenam, incide sul calcolo del termine prescrizionale e puo' paralizzare l'effetto attenuante nel bilanciamento.

  • art. 69 c.p.

    Regola il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; utilizzato per spiegare l'effetto della recidiva sul processo di determinazione della pena e quindi sulla prescrizione.

  • art. 192 c.p.p.

    Principi di valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che le critiche alla valutazione della attendibilita' siano contestazioni di fatto non sindacabili in Cassazione se non per manifeste contraddizioni.

  • art. 371 c.p.p.

    Disciplina i casi di reati commessi in danno reciproco; richiamato per valutare la qualifica della persona offesa come possibile imputata in procedimento connesso e le conseguenze sulla valutazione della sua deposizione.

  • art. 197 e 197-bis c.p.p.

    Norme relative all'esame di persone indagate/ imputate e alle limitazioni quando vi sono reati reciproci; utilizzate per spiegare che l'eccezione si presentava generica e non idonea a scalfire la valutazione di merito.

  • art. 530 c.p.p.

    Prevede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o mancanza di prova; citato dalla difesa ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti in presenza di valutazione probatoria convergente.

  • art. 533 c.p.p.

    Stabilisce il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio per l'accertamento della responsabilita'. La Corte ha ritenuto che la motivazione di appello abbia rispettato tale standard.

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato con riferimento alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione e ai limiti dell'intervento d'ufficio da parte della Cassazione quando il ricorso e' inammissibile.

  • art. 609 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 129 per precisare i limiti della Corte di Cassazione nel rilevare d'ufficio l'estinzione del reato per prescrizione nel caso di inammissibilita' del ricorso.

  • Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 (dep. 2019)

    Giurisprudenza della Cassazione secondo cui la recidiva puo' incidere sul termine prescrizionale anche quando opera neutralizzazione quoad poenam, poiche' puo' paralizzare l'efficacia di circostanze attenuanti nel bilanciamento.

Massime di principio

  • La contestazione della prescrizione in cassazione richiede calcoli precisi: il ricorrente deve indicare esattamente quali rinvii o sospensioni contesta e fornire date e motivi per permettere alla Corte di valutare l'incidenza; obiezioni generiche sono inammissibili.
  • La recidiva, anche se neutralizzata ai fini della pena, puo' incidere sul computo del termine prescrizionale quando, nel bilanciamento delle circostanze, paralizza l'effetto di attenuanti: va quindi verificata la qualita' formale e l'applicazione della recidiva nella decisione di merito.
  • Le questioni di fatto e di valutazione della credibilita' delle fonti probatorie sono in linea di massima non sindacabili in Cassazione, salvo che emergano manifesti contrasti o illogicita' nella motivazione; per questo chi impugna deve dimostrare difetti logico-argomentativi evidenti.
  • La circostanza di procedimenti reciproci (reati commessi in danno reciproco) impone attenzione: se rilevanti e connessi spazialmente e temporalmente, modificano la veste probatoria della persona offesa e richiedono una precisa deduzione per poter influire sulla valutazione delle dichiarazioni.
  • La scriminante della legittima difesa richiede la presenza di pericolo attuale, inevitabile e proporzionato alla reazione; la sola deduzione difensiva non basta se la motivazione di merito riscontra l'assenza di tali presupposti.
  • Il principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio e' stringente: per ottenere l'annullamento per insufficienza probatoria in Cassazione e' necessario puntare a vizi di motivazione tali da dimostrare che la valutazione del merito non ha raggiunto lo standard richiesto, non la mera plausibilita' di ricostruzioni alternative.

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