Sentenza n. 2733/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, n. 2198/2024, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente scolastica)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, pubblicata il 21 novembre 2024, notificata al Ministero lo stesso giorno e attestata come passata in giudicato il 4 febbraio 2026. Il titolo aveva condannato il Ministero a costituire la Carta elettronica del docente in suo favore e ad accreditarvi 2.000 euro per gli anni scolastici 2020/2021-2023/2024, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo e senza cumulo con la rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione del giudicato e chiesto l’ordine di ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Il ricorso è stato notificato il 23 giugno 2026 e depositato il 1° luglio 2026.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando che il titolo era stato notificato presso la sede reale dell’Amministrazione e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accolto la domanda: la ricorrente aveva provato il titolo e la sua scadenza, mentre spettava al Ministero dimostrare l’eventuale adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi; il Ministero non ha fornito tale prova né giustificato l’inadempimento. Ha quindi ordinato di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della DGOSV, con facoltà di delega, il quale dovrà intervenire su istanza della parte interessata entro l’ulteriore termine di sessanta giorni. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora, determinandola nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Osserva il Collegio, preliminarmente, che il ricorso è ammissibile, in quanto proposto ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 112, co. 2, lett. c), c.p.a..
Il ricorso per ottemperanza è ammissibile quando proposto ritualmente per ottenere l’esecuzione del titolo giudiziale.
art. 14 d.l. n. 669/1996
È, altresì, provata l’avvenuta notifica del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione, avvenuta in data 21.11.2024, con decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 (gg. 120) rispetto alla data di notifica del presente ricorso per l’ottemperanza, avvenuta il 23.06.2026.
Per l’azione di ottemperanza contro l’Amministrazione debitrice deve risultare decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 2697, comma 2, c.c.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rinunciato a dimostrare, come invece sarebbe stato suo preciso onere probatorio in ossequio a quanto previsto dall’art. 2697, co. 2 c.c., la sussistenza di eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto di credito vantato in ricorso.
Una volta provati dal creditore la fonte del diritto e il termine di scadenza e allegato l’inadempimento, grava sul debitore la prova dell’adempimento o degli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
È, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., sussistendo tutti i presupposti indicati dalla citata norma codicistica, che va determinata nella misura degli interessi legali sulle somme spettanti alla ricorrente, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta.
In presenza dei presupposti previsti dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la penalità di mora può essere fissata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, per il periodo indicato dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo al pagamento di un credito, il creditore deve provare la fonte del diritto e la sua scadenza, limitandosi ad allegare l’inadempimento; spetta al debitore provare l’avvenuto adempimento o gli altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
- Accertato il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione all’Amministrazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione, in mancanza di prova dell’adempimento o di una valida giustificazione il giudice ordina l’esecuzione entro un termine e può nominare un commissario ad acta per l’eventuale intervento sostitutivo.
- Ricorrendone i presupposti, la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza e termine finale stabiliti dal giudice.
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