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Sentenza

Sentenza n. 586/2026 - Roma, Sezione 1B

per l'annullamento per il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali, non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti dal Primo Caporal Maggiore (V.S.P.) dell’Esercito Italiano (in congedo) -OMISSIS-, a causa delle malattie/patologie – “Leucemia Mieloide Acuta in Chemioterapia”, “Sindrome Post Traumatica da Stress – Moderata” e “Bio-accumulo di xenobiotici” - dal medesimo asseritamente contratte a seguito del servizio prestato in occasione delle Missioni Internazionali di pace in Bosnia – Herzegovina (dal 15.09.2001 al 29.11.2001), in Kosovo (dall’1.08.2003 al 29.11.2003), in Iraq (dall’1.09.2004 al 28.12.2004), in Bosnia (dal 09.06.2005 al 15.12.2005) in qualità di militare in servizio dell’Esercito Italiano, alle dipendenze del Ministero della Difesa e dell’Esercito Italiano, per l’importo complessivo di Euro 5.000.000 (cinquemilioni/00) o nella maggiore o minore somma che l’adito Tribunale vorrà determinare secondo il proprio giudizio equitativo, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell’insorgenza della malattia sino a quella dell’effettivo soddisfo, con conseguente condanna a carico delle Amministrazioni convenute alla corresponsione in favore del ricorrente della somma predetta con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di insorgenza della patologia sino a quella dell’effettivo soddisfo, nonché al rimborso di tutte le spese mediche sostenute a causa della malattia contratta dal militare.

Giustizia amministrativa201511325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: comportamento omissivo del Ministero della Difesa asseritamente consistito nella mancata informazione sui rischi e nella mancata adozione di adeguate misure di protezione durante missioni internazionali in Bosnia-Erzegovina, Kosovo e Iraq

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento della responsabilità del Ministero della Difesa e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla leucemia mieloide acuta, dalla sindrome post-traumatica da stress e dal bioaccumulo di xenobiotici, asseritamente contratti in occasione del servizio prestato in missioni internazionali. Ha dedotto la violazione degli obblighi di protezione gravanti sull’Amministrazione ai sensi degli artt. 32, 2050 e 2087 c.c., per non avere preventivamente valutato i rischi ambientali e operativi connessi ai teatri di guerra, informato adeguatamente il personale e fornito dispositivi di protezione idonei rispetto all’esposizione a particelle di metalli pesanti derivanti, in particolare, dall’impiego di munizionamento all’uranio impoverito. Ha inoltre sostenuto il nesso causale tra tali condizioni di servizio e le patologie insorte, richiamando il riconoscimento amministrativo della dipendenza della leucemia da causa di servizio e lo status di vittima del dovere. In via istruttoria ha chiesto consulenza tecnica d’ufficio e prova testimoniale. Il Ministero della Difesa si è costituito con comparsa di stile senza fornire una specifica prova contraria. La verificazione iniziale ha escluso elementi sufficienti per accertare la sindrome post-traumatica da stress e il bioaccumulo di xenobiotici e ha espresso dubbi sul nesso causale relativo alla leucemia; il Collegio ha tuttavia ritenuto decisivo il precedente riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio, valutato unitamente ai principi affermati dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 2025 sul rischio professionale tipico dei militari impiegati in missioni e sulle relative regole probatorie.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti della sola leucemia mieloide acuta. Ha ritenuto provati il servizio prestato in missioni internazionali caratterizzate da particolari condizioni ambientali e operative, l’insorgenza della patologia tumorale successivamente al servizio e il nesso causale, anche in forza del riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio, qualificato come avente portata confessoria e non superato da prova contraria dell’Amministrazione. Applicando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 15 del 2025, il Collegio ha affermato che il militare deve dimostrare il servizio in contesti tipizzati, le particolari condizioni ambientali o operative, l’insorgenza successiva di una patologia tumorale e la riconducibilità della stessa al rischio tipico; spetta invece all’Amministrazione provare una specifica genesi extra-lavorativa della patologia. Il Ministero è stato ritenuto responsabile ai sensi dell’art. 2087 c.c. per non avere adottato, prima e durante le missioni, misure ragionevolmente disponibili di prevenzione, informazione e protezione rispetto ai rischi non strettamente bellici, anche se scientificamente non ancora pienamente accertati. La CTU ha quantificato il danno biologico permanente riferibile alla leucemia nel 30% e ha qualificato come medio il danno morale, senza ravvisare presupposti per una personalizzazione ulteriore. Il danno non patrimoniale, comprensivo della componente dinamico-relazionale, è stato liquidato in euro 132.939,00 secondo le Tabelle del Tribunale di Milano, con interessi legali dalla sentenza al saldo. Sono state escluse la sindrome post-traumatica da stress e il bioaccumulo di xenobiotici per carenza di documentazione e di definizione nosologica, nonché le voci patrimoniali per genericità dell’allegazione e mancata prova. È stata disposta la compensatio lucri cum damno, con possibilità per l’Amministrazione di detrarre le somme già corrisposte o da corrispondere per indennità e trattamento pensionistico privilegiato derivanti dal riconoscimento della causa di servizio. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, quantificate in euro 4.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, e alle spese della CTU, quantificate in euro 4.000,00 oltre IVA e oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 2087 c.c.

    tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro

    La disposizione si applica anche al rapporto di servizio tra militare e Amministrazione della Difesa e impone l’adozione di misure ragionevolmente disponibili, secondo precauzione e prevenzione, per eliminare o ridurre i rischi non strettamente bellici.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento della tutela dell’integrità psico-fisica; la decisione lo considera nell’ambito degli obblighi di protezione gravanti sull’Amministrazione.

  • art. 2050 c.c.

    Invocato dal ricorrente, anche in via alternativa, quale fondamento della responsabilità per attività pericolosa; la decisione accoglie la domanda principalmente sulla base della responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c.

  • art. 603 d.lgs. 66/2010

    personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative

    La norma, come interpretata dall’Adunanza Plenaria, tipizza un rischio professionale specifico connesso alle missioni e alle particolari condizioni ambientali od operative, agevolando la prova del nesso causale.

  • art. 1078, lett. d), d.P.R. 90/2010

    condizioni comunque implicanti l’esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto

    Definisce le particolari condizioni ambientali od operative rilevanti ai fini della tipizzazione del rischio professionale.

  • art. 2, comma 78, l. 244/2007

    Richiamato quale base dell’attribuzione al ricorrente della speciale elargizione una tantum conseguente al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Richiamati quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal TAR mediante verificazione.

  • art. 30 c.p.a.

    Richiamato implicitamente nel quadro dell’azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla disciplina europea e nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Nel giudizio risarcitorio promosso da un militare per una patologia tumorale insorta dopo il servizio prestato in missioni nazionali o internazionali caratterizzate da particolari condizioni ambientali od operative, il militare deve provare lo svolgimento del servizio in tali contesti, l’esposizione al rischio tipico e l’insorgenza successiva della patologia tumorale; non è necessario dimostrare, con certezza scientifica o elevata probabilità razionale, lo specifico meccanismo eziopatogenetico della malattia.
  • Una volta dimostrati il servizio in condizioni di rischio tipizzato e l’insorgenza successiva della patologia tumorale, grava sull’Amministrazione la prova liberatoria di una specifica genesi extra-lavorativa della malattia; la mera incertezza scientifica sul fattore causale non costituisce prova contraria sufficiente.
  • Il riconoscimento amministrativo della dipendenza da causa di servizio di una patologia può assumere valore probatorio decisivo, anche con portata confessoria nell’azione risarcitoria, imponendo all’Amministrazione che intenda negare il nesso causale di fornire una concreta prova contraria.
  • L’Amministrazione della Difesa, prima di inviare militari all’estero, deve informarsi sulle condizioni ambientali e operative del teatro, accertare l’idoneità psico-fisica del personale, individuare i rischi prevedibili e adottare le misure ragionevolmente disponibili di prevenzione, informazione e protezione, anche rispetto a rischi con bassa probabilità statistica o non ancora definitivamente accertati dalla scienza.
  • La responsabilità dell’Amministrazione ex art. 2087 c.c. per i danni alla salute del militare non comprende automaticamente ogni rischio bellico, ma riguarda i pericoli ulteriori, prevedibili e prevenibili, non strettamente dipendenti dall’azione bellica; il rischio causale ignoto resta a carico dell’Amministrazione quando questa non dimostri uno specifico fattore fortuito non prevedibile e non prevenibile.
  • Nel risarcimento del danno non patrimoniale derivante da una patologia riconducibile al servizio, il danno biologico e la componente dinamico-relazionale possono essere liquidati mediante criteri tabellari; la personalizzazione in aumento richiede l’allegazione e la prova di conseguenze peculiari e anomale ulteriori rispetto a quelle normalmente connesse alla medesima invalidità, mentre le prestazioni già percepite in dipendenza della medesima causa possono essere detratte secondo il principio della compensatio lucri cum damno.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoCausa di servizio ed equo indennizzoIstruttoria processuale
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoPrincipi di precauzione e prevenzioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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