Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41566/2025 del 29/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari che ha rigettato l'istanza di unificazione sotto il vincolo della continuazione relativa a plurime evasioni commesse nel 2022. La ricorrente, tramite unico motivo, denunciava violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. per presunta carenza motivazionale dell'ordinanza, sostenendo che il giudice non avrebbe valutato tutti gli indicatori di cui all'art. 81 c.p. (in particolare la prossimità temporale e spaziale degli episodi e lo stato di tossicodipendenza), e che la condotta sarebbe stata determinata dalla necessità di procurarsi stupefacenti. Il Tribunale aveva invece ritenuto insufficiente la sola prossimità temporale e aveva osservato che lo stato di tossicodipendenza risultava come mera affermazione priva di prova documentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura fosse generica e non avesse efficacemente contestato il punto centrale della motivazione impugnata (la mancanza di prova dello stato di tossicodipendenza). Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre disposta, se ricorrono le condizioni, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondo della censura dedotto in cassazione (omessa o carente motivazione). La Corte ricorda che il motivo deve essere specifico e correlato alle argomentazioni del giudice impugnato; la genericità comporta l'inammissibilità.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma richiamata in tema di continuazione: la valutazione della 'preordinazione' dei reati richiede l'esame di indicatori quali proximità temporale e spaziale, modalità di commissione, sistematicità, omogeneità delle violazioni, cause e stato di luogo/tempo, incluso l'eventuale stato di tossicodipendenza quale elemento che può influire sulla commissione dei reati.

  • art. 671, comma 1, cod. proc. pen.

    Dispositivo che impone al giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione, di verificare la medesima risoluzione criminosa preventiva e di valutare indicatori (tra cui lo stato di tossicodipendenza) per accertare la unità ideativa dei reati. La Corte richiama l'elenco degli indicatori utili per tale verifica.

  • art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamata dalla Corte per sancire il principio per cui l'assenza di specificità del motivo di impugnazione (non aver mirato alle ragioni argomentate dal giudice impugnato) è causa di inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Citata in relazione al principio che non sussistono elementi per esentare la ricorrente dalle spese/ammende quando il ricorso è inammissibile e non risultano giustificazioni per l'esenzione.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 20 giugno 2003, n. 196

    Riferimento per l'annotazione relativa alla protezione dei dati personali quando ricorrono le condizioni previste.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione è necessario dimostrare la sussistenza di una "preordinazione" o unità ideativa: la mera vicinanza temporale non è sufficiente.
  • Se la difesa invoca lo stato di tossicodipendenza come causa delle condotte (es. per reperire stupefacenti), deve produrre prove adeguate (documentazione sanitaria, accertamenti, perizia, certificati, elementi processuali) che attestino il concretamente ravvisabile nesso causale tra la dipendenza e le condotte criminali.
  • Il giudice deve motivare puntualmente il rifiuto della continuazione valorizzando gli indicatori previsti dalla norma (cronologia, modalità, sistematicità, tipologia dei reati, omogeneità del bene giuridico offeso ecc.); chi impugna deve contestare in modo specifico tali argomentazioni per evitare l'inammissibilità per genericità.
  • In sede di cassazione i motivi devono essere congruenti rispetto alla motivazione impugnata: critiche vaghe o ripetitive prive di documentazione probatoria saranno ritenute generiche e non idonee a fondare il ricorso.
  • È opportuno, in fase esecutiva e impugnativa, allegare e riferire chiaramente le fonti probatorie che supportano le circostanze rilevanti (perizie, referti, dichiarazioni, precedenti atti), indicando quale effetto tali elementi dovrebbero avere sulla valutazione della continuazione.
  • La mancata produzione di elementi probatori chiari sulla condizione invocata (es. dipendenza) espone la difesa al rischio che il giudice consideri la circostanza come mera affermazione non dimostrata e rigetti la richiesta.
  • In caso di censura per carenza motivazionale, il ricorso deve evidenziare le specifiche omissioni o contraddizioni della motivazione impugnata e non limitarsi a contestazioni apodittiche.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.