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Sentenza

Sentenza n. 2416/2026 - Catania, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di parere di compatibilità paesaggistica relativo a un’istanza di condono edilizio, accompagnato dall’ordine di rimessione in pristino

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la nota con cui la Soprintendenza ha respinto la richiesta di parere paesaggistico riferita a un ampliamento edilizio oggetto di istanza di condono ai sensi della disciplina del terzo condono, motivando il diniego con la ricaduta dell’opera in un’area sottoposta a notevole vincolo paesaggistico e richiamando la circolare dirigenziale n. 2/2022. Il ricorrente ha contestato, in particolare, l’applicabilità dei limiti del terzo condono in presenza di un vincolo paesaggistico relativo e ha dedotto l’illegittimità del diniego sotto i profili della manifesta ingiustizia, della disparità di trattamento, dell’affidamento derivante dal tempo trascorso e dalla destinazione dell’immobile ad abitazione principale, nonché della violazione delle garanzie partecipative. Con memoria del 29 maggio 2026 ha inoltre censurato l’ordine di rimessione in pristino, deducendo l’illegittimo esercizio dei poteri repressivi da parte dell’amministrazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato irricevibile per tardività la censura relativa all’ordine di rimessione in pristino, poiché introdotta con memoria difensiva e non giustificata dalla sopravvenuta conoscenza di atti o documenti nuovi; l’art. 43 c.p.a. consente i motivi aggiunti soltanto quando la doglianza dipenda da atti o documenti non conoscibili al momento del ricorso introduttivo, mentre la memoria non può ampliare il thema decidendum. Nel merito, il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto applicabile in Sicilia la disciplina statale del terzo condono edilizio, in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 25-bis della l.r. n. 16/2016, introdotto dalla l.r. n. 19/2021, pronunciata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 252/2022. Ne consegue che l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003 preclude la sanatoria per opere realizzate, prima dell’imposizione del vincolo, su aree vincolate; nel caso concreto il vincolo paesaggistico risultava anteriore alla realizzazione delle opere. Inoltre, le opere erano riconducibili alla tipologia n. 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, relativa a opere realizzate in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici, tipologia esclusa dal terzo condono. La Soprintendenza esercitava quindi un potere vincolato e non era necessaria un’ulteriore valutazione del concreto impatto paesaggistico. Sono state respinte le censure di manifesta ingiustizia, disparità di trattamento e lesione dell’affidamento, poiché l’abuso edilizio ha carattere oggettivo e il decorso del tempo, la destinazione dell’immobile ad abitazione principale e la posizione soggettiva del proprietario non incidono sulla preclusione legale. È stata altresì ritenuta non invalidante la dedotta violazione delle garanzie partecipative, in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il provvedimento aveva natura vincolata e il contraddittorio non avrebbe potuto modificare l’esito. Le spese sono state compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.a.

    ammette l’introduzione di nuovi motivi soltanto quando la relativa doglianza trovi giustificazione nella sopravvenuta conoscenza di atti o documenti non conoscibili al momento del ricorso introduttivo

    I motivi aggiunti non possono essere utilizzati per introdurre censure già deducibili con il ricorso introduttivo; una memoria difensiva, avente funzione illustrativa, non è idonea ad ampliare il thema decidendum.

  • art. 33 l. 47/1985

    Le opere di cui all’art. 31 non sono suscettibili di sanatoria quando siano in contrasto con vincoli [...] a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici

    Nel primo condono, il vincolo anteriormente imposto è ostativo quando comporti inedificabilità, secondo i presupposti indicati dalla disposizione.

  • art. 32 l. 47/1985

    il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso

    Il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo costituisce presupposto del rilascio della sanatoria, salvo le fattispecie ostative previste dall’art. 33.

  • art. 32, comma 27, lettera d), d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria [...] qualora [...] siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli [...] a tutela [...] dei beni ambientali e paesistici [...] qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici

    Nel terzo condono l’anteriorità del vincolo paesaggistico è ostativa alla sanatoria anche se il vincolo non comporta inedificabilità assoluta; la preclusione opera quando ricorrono anche l’assenza o difformità del titolo e la non conformità urbanistica.

  • art. 24 l.r. Sicilia 15/2004

    è consentita la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269

    Il rinvio regionale recepisce integralmente la disciplina statale del terzo condono, compresi i limiti sostanziali alla sanabilità.

  • art. 25-bis l.r. Sicilia 16/2016, introdotto dalla l.r. Sicilia 19/2021

    resta ferma l’ammissibilità delle istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportino inedificabilità assoluta

    La disposizione regionale aveva ampliato l’ambito del terzo condono ai vincoli relativi, ma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima perché contrastante con i limiti statali qualificabili come norme di grande riforma economico-sociale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento del provvedimento vincolato quando l’amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 97 Cost.

    Il TAR ha escluso che la circolare n. 2/2022 o l’applicazione vincolata dei limiti del terzo condono violino il principio di buon andamento.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Disposizione richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Disposizione richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • In Sicilia, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della disciplina regionale di favore, il terzo condono edilizio è regolato integralmente dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, compresi i limiti sostanziali previsti dal comma 27, lettera d).
  • Nel regime del terzo condono, un vincolo paesaggistico preesistente alla realizzazione dell’opera impedisce la sanatoria anche quando si tratti di un vincolo relativo e non comporti inedificabilità assoluta, se ricorrono altresì l’assenza o difformità del titolo edilizio e la non conformità urbanistica.
  • La riconducibilità dell’abuso alla tipologia n. 1 dell’allegato 1 al d.l. n. 269/2003, concernente opere realizzate in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici, esclude l’accesso al terzo condono.
  • Quando la preclusione alla sanatoria deriva direttamente dalla legge, il parere dell’autorità paesaggistica ha natura vincolata e non è necessaria una distinta valutazione del concreto impatto dell’opera sui valori paesaggistici.
  • In presenza di un potere vincolato, non possono fondare l’annullamento del diniego né il decorso del tempo, né la destinazione dell’immobile ad abitazione principale, né l’affidamento soggettivo del proprietario o la disparità di trattamento, poiché l’abuso edilizio ha carattere oggettivo.
  • Una censura introdotta con memoria difensiva è irricevibile quando non dipenda dalla sopravvenuta conoscenza di atti o documenti nuovi e avrebbe dovuto essere proposta con il ricorso introduttivo; inoltre, la violazione delle garanzie partecipative è non invalidante se il carattere vincolato dell’atto rende certo che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiMotivi aggiunti e ricorso incidentale
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
SottomaterieDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneLegittimo affidamentoVizi formali non invalidantiDecadenza e tardività

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