Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00822/2026 del 09/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato il beneficio dell'indulto (legge 31/07/2006, n.241) applicato ad Ascone per anni tre di reclusione. La revoca era stata motivata dalla Corte territoriale con la circostanza che Ascone sarebbe stato condannato, con sentenza definitiva, a 11 anni e 4 mesi per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., commesso a partire dagli anni '90 fino alla sentenza di primo grado (2014), e quindi rientrante nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge sull'indulto (2006-2011). Il ricorrente ha dedotto: (i) vizio di motivazione e violazione degli artt. 111 Cost. e 125, comma 3, c.p.p., per errore materiale nel riportare il nome di un altro soggetto (Paolo Sergi) e per la mancata indicazione della specifica sentenza che avrebbe fondato la revoca; (ii) violazione dell'art. 1, comma 3, della legge sull'indulto, in quanto il reato associativo contestato è delitto permanente nella forma "aperta" e la sentenza di condanna non avrebbe precisato la data di cessazione della permanenza: era quindi necessario che il giudice dell'esecuzione accertasse, con analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito, se la cessazione fosse avvenuta prima del quinquennio rilevante (la difesa ha sostenuto che la cessazione era avvenuta nel 2004).

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo esame. La Suprema Corte ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha assolto l'onere di accertare la data di cessazione della condotta permanente (quando la sentenza di condanna non la indica), né ha esaminato gli elementi emersi nel giudizio di merito, limitandosi a richiamare il certificato di esecuzione e la richiesta del Procuratore generale e commettendo inoltre un probabile refuso nell'indicazione del condannato. Pertanto l'annullamento è stato disposto per carenza di motivazione e per omissione dell'accertamento richiesto dalla giurisprudenza sulla cessazione della permanenza, con rinvio per nuovo esame.

Norme richiamate

  • legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)

    La Corte ha applicato i principi della legge sull'indulto per valutare la legittimità della revoca: per la revoca ex lege occorre che il reato non colposo per il quale si è stati condannati sia stato commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge e che la condanna sia non inferiore a due anni. Se il reato è permanente e contestato in forma "aperta" e la sentenza non precisa la data di cessazione, il giudice dell'esecuzione deve accertare la data di cessazione attraverso l'analisi degli elementi emersi nel giudizio di merito.

  • art. 3, legge 31 luglio 2006, n. 241

    Richiama la causa e le condizioni per la revoca del beneficio; la Corte ha precisato che l'accertamento della sussistenza dei presupposti di revoca richiede verifica concreta della temporalità dell'illecito rispetto al quinquennio rilevante quando si tratta di reato permanente in forma aperta.

  • art. 1, comma 3, legge 31 luglio 2006, n. 241 (citato nel ricorso come n.141 nel testo)

    Invocato dalla difesa con riferimento al trattamento delle fattispecie a contestazione aperta: la norma è stata intesa come richiedente l'accertamento del periodo di permanenza nell'organizzazione per stabilire se la condotta rientri nel quinquennio di escludibilità del beneficio.

  • art. 416-bis cod. pen.

    È il reato (associazione mafiosa) che ha formato il presupposto per la revoca; trattandosi di reato permanente contestato in forma aperta, la sua qualificazione impone al giudice dell'esecuzione di verificare quando è cessata la permanenza per stabilire la rilevanza temporale rispetto all'indulto.

  • art. 111 Cost.

    Rilevato in relazione al dovere del giudice di motivare adeguatamente le decisioni per garantire il controllo da parte delle parti e la correttezza del percorso logico-giuridico; la Corte ha censurato la motivazione apparente e gli errori materiali che impediscono tale controllo.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione degli atti del giudice dell'esecuzione; la sentenza è stata annullata perché la motivazione non ha consentito di verificare l'esattezza e la logicità del ragionamento, essendo mancato l'accertamento sulla cessazione della permanenza e presente un possibile refuso identificativo.

Massime di principio

  • Quando il reato alla base di una revoca di benefici è un reato permanente contestato in forma "aperta", se la sentenza di condanna non indica la data di cessazione della condotta, spetta al giudice dell'esecuzione accertare la data di cessazione analizzando gli elementi emersi nel giudizio di merito.
  • La revoca dell'indulto richiede la verifica temporale che il reato sia stato commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore della legge; l'accertamento di tale elemento è essenziale e deve essere motivato in modo completo.
  • Il semplice richiamo alla richiesta del Procuratore generale o al certificato di esecuzione non sostituisce l'obbligo del giudice di motivare e di compiere un'analisi concreta degli elementi probatori per stabilire la cessazione della permanenza.
  • Errori materiali nella motivazione (es. indicazione del nome di un altro soggetto) o omissioni decisive nella ricostruzione dei fatti costituiscono vizio che può portare all'annullamento con rinvio per nuovo esame.
  • In situazioni analoghe la difesa deve tempestivamente depositare e sollecitare l'acquisizione delle sentenze e degli atti del giudizio di merito utili a dimostrare la data di cessazione della permanenza, perché il giudice dell'esecuzione valuti correttamente l'applicabilità o meno della revoca del beneficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.