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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04420/2026 del 03/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato condannato dal Tribunale alla pena di 1.000 euro di ammenda per il porto fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, di un coltello tipo pattadese lungo 22 cm, ritenuto chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alle persone. Il ricorso per cassazione, originariamente proposto come appello e poi riqualificato, deduceva: (1) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 l. n. 110 del 1975, sostenendo che sussistesse un giustificato motivo, da collegare a una regola comportamentale lecita; veniva valorizzata una dichiarazione resa in udienza dalla coimputata sull'acquisto del coltello in una bancarella, mentre l'imputato aveva riferito al momento del controllo di stare rientrando dalle vacanze; (2) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., richiamando modalità della condotta, asserita non abitualità, esiguità del pericolo e mera negligenza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché basato su censure di merito: il giustificato motivo del porto dell'oggetto vietato ricorre solo quando particolari esigenze dell'agente corrispondano a regole comportamentali lecite, e nel caso concreto la presenza di sostanza stupefacente rinvenuta in sede di perquisizione escludeva la lecita spiegazione del porto del coltello; inoltre, la giustificazione addotta successivamente dalla difesa o da terzi in udienza è irrilevante, poiché il giustificato motivo deve essere immediatamente espresso e verificabile dai verbalizzanti. Anche il secondo motivo è stato ritenuto infondato, perché la particolare tenuità del fatto non risultava essere stata richiesta al giudice di merito. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    senza giustificato motivo

    Il giustificato motivo del porto di oggetti atti a offendere ricorre solo quando esigenze particolari dell'agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, in relazione alla natura dell'oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi e alla normale funzione dell'oggetto.

  • art. 606, comma 2, c.p.p.

    L'atto di appello è stato riqualificato come ricorso per cassazione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è esaminabile quando non risulti richiesta al primo giudice.

  • artt. 110 c.p. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Nel corso della perquisizione era stata rinvenuta sostanza stupefacente, in relazione alla quale l'imputato risultava anche imputato, poi assolto, per un diverso capo di imputazione.

  • art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110

    La giustificazione non può essere dedotta a posteriori, ma deve essere immediatamente riferita e suscettibile di verifica immediata da parte degli operanti.

Massime di principio

  • Nel reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere, il "giustificato motivo" sussiste solo se l'esigenza concreta dell'agente è coerente con una lecita regola di comportamento e risulta verificabile in relazione a oggetto, contesto, luogo, modalità del fatto e condizioni del portatore.
  • La giustificazione del porto di un'arma impropria o di un oggetto atto a offendere non può essere formulata utilmente solo ex post dalla difesa: deve essere immediatamente resa al momento del controllo, così da consentire una verifica istantanea agli operanti.
  • Le doglianze che mirano a una rivalutazione del fatto e della prova, senza evidenziare un vero errore di diritto, sono manifestamente infondate in sede di legittimità.
  • La particolare tenuità del fatto non può essere dedotta in cassazione come vizio della sentenza se la relativa causa di non punibilità non è stata previamente devoluta al giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieMinacce
RamiDelitti contro la persona
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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