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Sentenza

Sentenza n. 4480/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202500253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro l'ingiunzione di rimozione e demolizione di opere edilizie, il ripristino dello stato dei luoghi e la successiva sanzione pecuniaria di 9.000 euro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Gli appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio dopo avere già proposto un precedente appello, notificato e iscritto a ruolo, dichiarato perento per mancata presentazione dell'istanza di fissazione di udienza entro il termine annuale previsto dall'art. 71, comma 1, c.p.a. Hanno sostenuto che la proposizione del primo appello avesse interrotto il termine decadenziale per impugnare la sentenza di primo grado e che, al momento della declaratoria di perenzione, residuassero ancora alcuni giorni per proporre validamente un nuovo appello. Hanno quindi ritenuto ammissibile la riproposizione dell'impugnazione nel medesimo giorno della declaratoria di perenzione. Il Collegio ha esaminato anche la possibilità di qualificare il nuovo ricorso come opposizione al decreto di perenzione, rilevando tuttavia che tale opposizione non era stata proposta e sarebbe stata comunque tardiva.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha chiarito che i termini per impugnare le sentenze hanno natura decadenziale e non prescrittiva; pertanto, non sono soggetti a interruzione o sospensione salvo i casi espressamente previsti dalla legge. La perenzione ordinaria, prevista dagli artt. 71 e 81 c.p.a., costituisce una causa di estinzione del giudizio fondata sull'inerzia della parte e opera automaticamente e oggettivamente con il decorso del termine annuale. Il decreto che dichiara la perenzione ha natura dichiarativa, limitandosi a prendere atto dell'effetto estintivo già prodotto, senza necessità di valutare la diligenza o eventuali esimenti soggettive della parte. L'intervenuta perenzione cristallizza la definizione del precedente giudizio e comporta la decadenza da ogni ulteriore impugnazione della medesima sentenza, sicché la riproposizione dell'appello è radicalmente inammissibile. La disciplina della domanda di fissazione dell'udienza, che può sospendere o interrompere il termine di perenzione, non è assimilabile a quella dei termini per impugnare. Neppure è applicabile il principio della consumazione del potere di impugnazione elaborato dall'Adunanza plenaria n. 6 del 2022, poiché tale principio presuppone la pendenza del termine per appellare e riguarda la proposizione di più gravami quando il primo giudizio è ancora pendente; nel caso deciso, invece, il primo appello era ormai estinto per perenzione. La riproposizione del gravame è stata ritenuta un tentativo di eludere gli effetti della perenzione e contrario al principio del ne bis in idem. Gli appellanti sono stati condannati alle spese del giudizio, liquidate in 4.000 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 71, comma 1, c.p.a.

    termine annuale previsto dall’art. 71, comma 1, c.p.a.

    La mancata presentazione dell'istanza di fissazione di udienza entro il termine annuale determina la perenzione del ricorso.

  • art. 81 c.p.a.

    il ricorso è da ritenersi perento ai sensi dell’art. 81 c.p.a.

    La perenzione ordinaria è una causa di estinzione del giudizio che opera automaticamente e oggettivamente per l'inerzia processuale della parte.

  • art. 71 c.p.a.

    La disciplina della perenzione e della domanda di fissazione dell'udienza non incide sulla natura decadenziale dei termini per impugnare le sentenze.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.

Massime di principio

  • I termini per impugnare le sentenze amministrative hanno natura decadenziale e non prescrittiva; pertanto, non possono essere interrotti o sospesi se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
  • La perenzione ordinaria prevista dagli artt. 71 e 81 c.p.a. opera automaticamente e oggettivamente per il decorso del termine annuale senza presentazione dell'istanza di fissazione di udienza; il provvedimento che la dichiara ha natura meramente dichiarativa.
  • La declaratoria di perenzione del primo appello cristallizza la definizione del giudizio e preclude la riproposizione di un nuovo appello contro la medesima sentenza, anche qualora l'interessato ritenga residuare una parte del termine ordinario di impugnazione.
  • La domanda di fissazione dell'udienza può produrre effetti sul termine di perenzione, ma tali effetti non sono estensibili ai termini decadenziali per impugnare le sentenze.
  • Il principio della consumazione del potere di impugnazione mediante la proposizione di più gravami presuppone che il primo giudizio sia ancora pendente e non si applica quando il primo appello sia già stato dichiarato perento.
  • La riproposizione di un appello identico dopo la declaratoria di perenzione del precedente giudizio costituisce un uso distorto dello strumento processuale e contrasta con il principio del ne bis in idem.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàAppelloAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
IstitutiDecadenza e tardivitàAbuso del diritto e del processo

Testo integrale

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