Cassazione Civile, Ordinanza n. 00659/2023 del 12/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell’annullamento, da parte dell’Agenzia delle entrate, della pretesa tributaria oggetto del giudizio e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, richiamando le peculiari questioni di diritto affrontate dalla controversia.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005 nei confronti di una società operante nel settore delle telecomunicazioni. In particolare, l’atto impositivo contestava anche l’indebita detrazione dell’IVA esposta in alcune note di credito relative al traffico telefonico erogato verso clienti morosi, nei confronti dei quali il contratto era stato risolto. La società aveva impugnato l’accertamento; la Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva a sua volta accolto parzialmente l’appello della contribuente e rigettato quello dell’Ufficio. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità, l’Agenzia delle entrate ha però comunicato di aver annullato la ripresa oggetto del processo, con conseguente cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
È richiamato solo come base del deposito della memoria dell’Agenzia; il testo non contiene una specifica interpretazione sostanziale della norma.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione finanziaria annulla in corso di giudizio la ripresa fiscale impugnata, viene meno l’oggetto della controversia e il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del processo senza esame del motivo di ricorso nel merito.
- In presenza di peculiari questioni di diritto trattate dalla controversia, la Corte può disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00609/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00611/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00615/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00621/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00627/2023 del 12/01/2023
- ordinanza_civile · 12 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 00643/2023 del 12/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →