Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 634/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - dell'ordinanza n.270 del 04.11.2020 prot. n.32302, notificata il 30.11.2020, con cui il Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Copertino ha ordinato alla ricorrente, “in qualità di soggetto proprietario e responsabile dell'abuso in premessa generalizzato, relativo alle opere realizzate su civile abitazione sita in località “Ballerini – Strada Prov.le 17, distinto in Catasto Fabbricati al fg. 37 p.lla 667 unità collabente e in catasto terreni fg.37 p.lla 666, nel PRG vigente il lotto ricade in zona agricola E1”, l'immediato ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione a propria cura e spese, entro 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza, nonchè di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto.

Giustizia amministrativa202100291

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive realizzate presso un'abitazione in zona agricola E1

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che le intimava di demolire, entro novanta giorni, alcune opere realizzate presso un'abitazione: un bagno di circa 5,94 mq in ampliamento all'immobile autorizzato, una piscina di circa 89 mq, una pavimentazione esterna in pietra di circa 1.090 mq e una tettoia in legno di circa 40 mq. Ha dedotto: la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il difetto di motivazione dell'ordinanza, anche con riferimento alla richiesta di applicazione dell'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001; l'erronea qualificazione degli interventi nell'ambito degli artt. 31 e 32 d.P.R. 380/2001, sostenendo che gli abusi avrebbero dovuto essere ricondotti alla fattispecie di parziale difformità di cui all'art. 34, comma 1, d.P.R. 380/2001.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'ordinanza di demolizione costituisce esercizio di attività vincolata e sanzionatoria, adottata al ricorrere dei presupposti dell'abuso edilizio, senza necessità di previa partecipazione dell'interessato. Ha escluso il difetto di motivazione, rilevando che l'ordinanza descriveva puntualmente le opere abusive e indicava le disposizioni ritenute violate; inoltre, per gli ordini di demolizione non è necessaria una specifica ponderazione dell'interesse pubblico alla rimozione né una motivazione rafforzata sull'affidamento del privato. Ha ritenuto corretta la qualificazione degli interventi nella più grave fattispecie dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, valorizzando soprattutto la realizzazione di una piscina non autorizzata, di dimensioni incompatibili con la disciplina comunale e idonea a evidenziare una difformità totale rispetto al titolo edilizio. Da tale qualificazione ha fatto discendere l'inapplicabilità della fiscalizzazione dell'abuso invocata dalla ricorrente. Il Comune non si è costituito e il TAR ha disposto nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento non è necessaria per l'ordinanza di demolizione edilizia, trattandosi di attività vincolata e sanzionatoria.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio del procedimento non determina, in ogni caso, l'annullamento dell'ordinanza di demolizione quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La fattispecie dell'assenza sostanziale del permesso di costruire comprende anche la difformità totale dell'opera rispetto al titolo rilasciato; in presenza di tale presupposto trova applicazione la demolizione.

  • art. 32 d.P.R. 380/2001

    La qualificazione degli interventi è stata esaminata in rapporto alla più grave fattispecie di difformità totale richiamata dall'amministrazione.

  • art. 34, comma 1, d.P.R. 380/2001

    La parziale difformità ricorre quando l'intervento, previsto dal titolo, sia realizzato con modalità diverse incidenti su elementi particolari e non essenziali; il TAR ha escluso che tale fattispecie ricorresse nel caso concreto.

  • art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001

    La possibilità di sostituire la demolizione con una sanzione pecuniaria non è utilmente invocabile quando l'abuso è riconducibile alla difformità totale disciplinata dall'art. 31 d.P.R. 380/2001.

Massime di principio

  • L'ordinanza di demolizione edilizia è espressione di attività vincolata e sanzionatoria: non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, né richiede una specifica ponderazione dell'interesse pubblico concreto alla demolizione o dell'affidamento del privato.
  • Un ordine di demolizione è adeguatamente motivato quando individua in modo puntuale le opere abusive e le disposizioni urbanistico-edilizie violate; non è necessaria una motivazione rafforzata sulle ragioni di interesse pubblico alla rimozione dell'abuso.
  • La difformità totale rispetto al titolo edilizio può configurare una mancanza sostanziale del permesso di costruire ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, anche quando un titolo sia stato formalmente rilasciato, se l'opera costituisce un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche, architettoniche, edilizie o di utilizzazione, oppure introduce volumi nuovi e autonomi.
  • La parziale difformità ricorre soltanto quando l'intervento sia contemplato dal titolo edilizio ma venga eseguito con modalità diverse incidenti su elementi particolari e non essenziali dell'opera; quando le modifiche determinano una trasformazione sostanziale o un volume nuovo e autonomo, trova applicazione la disciplina della difformità totale.
  • La fiscalizzazione dell'abuso non è invocabile per opere correttamente qualificate come difformità totale soggetta alla demolizione ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.