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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00586/2026 del 10/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a una sentenza del Tribunale di Catania che aveva deciso su un'opposizione allo stato passivo in una procedura concorsuale. Nell'atto giudiziario erano enunciate fideiussioni collegate a una convenzione interbancaria relativa a finanziamenti a medio-lungo termine concessi a società del gruppo Costanzo. L'amministrazione finanziaria sosteneva che tali fideiussioni dovessero scontare l'imposta di registro in misura proporzionale dello 0,50%, perché la fideiussione, anche se accessoria sul piano civilistico, nel diritto tributario ha autonoma rilevanza; inoltre affermava che l'art. 15 d.P.R. 601/1973 non esclude l'imposizione ordinaria per gli atti giudiziari relativi a tali operazioni e che l'art. 22 d.P.R. 131/1986 impone il tributo sugli atti enunciati in sentenza. La contribuente eccepiva, invece, che le fideiussioni erano funzionalmente inserite in operazioni di finanziamento a medio-lungo termine già assoggettate al regime sostitutivo e quindi non potevano essere nuovamente tassate con imposta di registro proporzionale. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 22 e 37 d.P.R. 131/1986, dell'art. 15 d.P.R. 601/1973, dell'art. 1939 c.c. e dell'art. 14 disp. prel. c.c., censurando l'annullamento dell'imposta dello 0,50% operato dalla CTR. La resistente chiedeva il rigetto del ricorso, deducendone anche l'inammissibilità e invocando pure il giudicato esterno e la condanna ex art. 96 c.p.c.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo in via generale la fideiussione autonomamente tassabile in misura proporzionale quando enunciata in sentenza, nel caso concreto le garanzie erano correlate a operazioni di finanziamento a medio-lungo termine ammesse al regime sostitutivo ex art. 15 d.P.R. 601/1973; perciò l'enunciazione in un atto giudiziario non comporta una nuova imposizione ai sensi dell'art. 22 d.P.R. 131/1986. La Corte ha richiamato il principio secondo cui gli atti già soggetti a imposta sostitutiva non possono essere colpiti nuovamente da imposta di registro per il solo fatto di essere enunciati in sentenza. Ha anche escluso la declaratoria di inammissibilità ex art. 360-bis c.p.c., perché il consolidamento dell'orientamento di legittimità era successivo al ricorso, e ha negato la condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 22 d.P.R. 131/1986

    Disciplina l'imposizione degli atti enunciati non registrati; non si applica per attrarre a imposta di registro atti già soggetti a imposta sostitutiva o esenti.

  • art. 37 d.P.R. 131/1986

    Richiamato come disposizione che individua gli atti dell'autorità giudiziaria rilevanti ai fini dell'enunciazione.

  • art. 15 d.P.R. 601/1973

    Le operazioni di credito a medio-lungo termine sono assoggettate a imposta sostitutiva; tale regime speciale impedisce una nuova imposizione di registro sulle garanzie correlate, anche se enunciate in sentenza.

  • art. 1939 c.c.

    L'accessorietà della fideiussione vale sul piano civilistico, ma non impone automaticamente il medesimo trattamento fiscale del rapporto principale.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'interpretazione rigida delle norme agevolative, ma non accolto come criterio decisivo.

  • art. 43, comma 1, lett. f), d.P.R. 131/1986

    Richiamato nel ricorso per la base imponibile degli atti di garanzia, ma non ritenuto dirimente nel caso concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Base formale del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Esclusa la sua applicazione perché l'orientamento giurisprudenziale consolidato è sopravvenuto al deposito del ricorso.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Domanda di condanna per responsabilità aggravata respinta perché non ricorrevano i presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Esclusa l'applicazione del doppio contributo unificato per la natura di amministrazione pubblica della ricorrente.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la fideiussione può essere autonomamente tassata in misura proporzionale anche se civilisticamente accessoria, poiché il tributo valorizza l'autonoma rilevanza dell'atto enunciato.
  • L'enunciazione in un provvedimento giudiziario non determina nuova imposizione di registro quando l'atto enunciato sia già ricompreso in un regime di imposta sostitutiva previsto per le operazioni di finanziamento a medio-lungo termine.
  • L'art. 22 d.P.R. 131/1986 opera per gli atti enunciati non registrati o non eseguiti, ma non può essere utilizzato per assoggettare nuovamente a registro atti che abbiano già scontato un'imposta sostitutiva o che siano esenti per speciale disciplina.
  • Nel valutare un motivo di ricorso per violazione di legge in materia tributaria, il giudice di legittimità può dare continuità a un orientamento giurisprudenziale consolidato anche sopravvenuto, ma ciò non basta da solo a rendere inammissibile il ricorso se al momento del deposito l'orientamento non era ancora definitivamente formato.
  • La condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede presupposti ulteriori rispetto alla mera soccombenza e non può essere disposta quando la parte abbia agito su una questione oggetto di evoluzione giurisprudenziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

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