Sentenza del 21/04/2017 n. 1405 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
NON DISPONIBILE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato una cartella di pagamento di euro 516,91 emessa dopo un controllo formale ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione dei redditi 2007. Contestavano il recupero fiscale relativo alla detrazione degli interessi passivi e degli oneri accessori di un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale. In particolare, sostenevano che l'Ufficio avesse calcolato erroneamente il costo complessivo dell'immobile, considerando solo la somma versata in denaro ed escludendo il valore della permuta, e che avesse illegittimamente escluso le spese notarili, necessarie per l'acquisto. Contestavano inoltre la violazione delle garanzie procedimentali nei confronti del responsabile dell'assistenza fiscale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto integralmente l'appello dei contribuenti, riformando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso solo parzialmente. Ha ritenuto che, per determinare la quota di interessi detraibile, il valore dell'acquisto dovesse comprendere sia il denaro versato sia il valore dell'immobile ceduto in permuta, poiché entrambi concorrevano al prezzo complessivo dell'abitazione. Ha inoltre riconosciuto la rilevanza delle spese notarili quali oneri accessori necessari all'acquisto del bene. Le cartelle impugnate sono state annullate integralmente. Il motivo relativo alla violazione dell'art. 26 del d.m. n. 164/1999 è stato dichiarato assorbito, mentre le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, nell'ambito del quale era stata emessa la cartella contestata.
Art. 15, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
gli interessi passivi, e relativi oneri accessori pagati ... in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro
Consente la detrazione del 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori relativi a mutui ipotecari contratti per acquistare l'abitazione principale, entro il limite normativo. Gli oneri accessori comprendono anche i costi notarili strettamente necessari all'acquisto.
Art. 76, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 917/1986
È richiamato il principio secondo cui le spese notarili strettamente funzionali all'acquisto costituiscono oneri accessori di diretta imputazione; tale principio è stato ritenuto applicabile, per analogia concettuale, anche all'acquisto dell'abitazione da parte di un privato.
Art. 26 del d.m. n. 164/1999
Il motivo relativo alla sua violazione è stato ritenuto meramente formale e dichiarato assorbito, perché l'annullamento della cartella è stato disposto sulla base di ragioni sostanziali.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 20 aprile 2005
Fornisce criteri per determinare la parte degli interessi passivi detraibile. Il Collegio ha ritenuto che l'Agenzia l'avesse applicata erroneamente, escludendo dal valore dell'acquisto il valore dell'immobile dato in permuta.
Cassazione civile, sezione tributaria, 10 agosto 2010, n. 18537
i costi per le spese notarili relative all'acquisto di azienda, in quanto strettamente funzionali all'acquisto stesso, costituiscono oneri accessori di diretta imputazione
La sentenza utilizza il principio per riconoscere che le spese notarili necessarie e strettamente collegate all'acquisto possono rientrare tra gli oneri accessori fiscalmente rilevanti.
Massime di principio
- Nel calcolo della detrazione degli interessi passivi su un mutuo destinato all'acquisto dell'abitazione principale, il costo dell'immobile deve riflettere il corrispettivo effettivo complessivo, includendo sia le somme pagate in denaro sia il valore di beni immobili ceduti in permuta.
- Le spese notarili possono essere considerate oneri accessori detraibili quando sono necessarie e direttamente funzionali alla conclusione dell'acquisto dell'abitazione, purché adeguatamente documentate.
- L'Amministrazione finanziaria non può applicare in modo restrittivo i criteri di calcolo degli interessi detraibili escludendo componenti del prezzo che hanno concorso effettivamente all'acquisto dell'immobile.
- Le contestazioni meramente formali sul procedimento possono risultare assorbite o irrilevanti quando il contribuente ottiene l'annullamento dell'atto per motivi sostanziali.
- Per sostenere una detrazione relativa a mutuo e oneri accessori è opportuno conservare contratto di mutuo, atto di acquisto o permuta, fatture e ricevute notarili, nonché la documentazione che dimostri il collegamento diretto delle spese con l'acquisto dell'abitazione principale.
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