Ordinanza n. 2440/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo del Giudice di Pace
Esito
La controversia
La società ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 322/24, emesso dal Giudice di Pace il 16 novembre 2024 e notificato all'amministrazione il 20 novembre 2024. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile profilo di inammissibilità del ricorso: dagli atti risulta che il titolo giudiziale sarebbe stato notificato all'amministrazione in forma non esecutiva, ai soli fini della decorrenza del termine per l'eventuale opposizione, senza che risultasse una successiva notifica del medesimo titolo dopo la dichiarazione di esecutorietà. Il giudice ha prospettato l'applicabilità del divieto previsto dall'art. 14, primo comma, secondo periodo, del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Rilevata d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso, ha riservato la decisione e, in applicazione dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alla parte ricorrente il termine di dieci giorni dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza per depositare eventuali memorie controdeduttive sulla questione. Nessuno era comparso alla camera di consiglio dell'8 settembre 2026. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione alla parte costituita.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, secondo periodo, d.l. n. 669/1996
> divieto previsto dall'art. 14, primo comma, secondo periodo, del D.L. n. 669 del 1996
Il giudice ha prospettato che la mancata reiterazione della notifica del titolo dopo la dichiarazione di esecutorietà possa impedire la proposizione del ricorso per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, il giudice la indica in udienza dandone atto a verbale. Se la questione emerge dopo il passaggio in decisione, il giudice riserva quest’ultima e con ordinanza assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve sottoporla al contraddittorio delle parti assegnando un termine per il deposito di memorie; nel caso concreto il termine è stato fissato in dieci giorni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un titolo giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione, la mancata notifica del titolo in forma esecutiva dopo la dichiarazione di esecutorietà può determinare l'inammissibilità del ricorso, qualora trovi applicazione il divieto previsto dall'art. 14, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 669/1996.
- Quando il giudice amministrativo rileva d'ufficio, dopo il passaggio della causa in decisione, una questione potenzialmente decisiva non previamente sottoposta al contraddittorio, deve riservare la decisione e assegnare alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
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