Cassazione Penale, Sentenza n. 40430/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità per rapina aggravata e lesioni personali (seppur rideterminando la pena). Le censure principali riguardavano: 1) la qualificazione giuridica del fatto come rapina (art. 628 c.p.), sostenendo l'assenza della "altruità" della cosa sottratta e dell'ingiusto profitto perché l'auto sarebbe stata di proprietà degli imputati e il fine era il recupero del bene e la tutela di una minore; 2) carenze motivazionali e presunto travisamento delle prove; 3) omissione di derubricazione in violenza privata o esercizio arbitrario delle proprie ragioni; 4) mancata declaratoria di estinzione del reato di lesioni per remissione di querela; 5) errori nella determinazione della pena e omissione di pronunciarsi sulla recidiva reiterata specifica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi, nel complesso, infondati per la maggior parte dei profili. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come rapina: la disponibilità materiale del veicolo da parte della persona offesa integra l'altruità del bene anche in assenza di titolo giuridico e l'ingiusto profitto può consistere anche in utilità morale/sentimentale. Ha respinto la doglianza sulla remissione di querela per le lesioni, confermando che, essendo le lesioni state commesse per l'esecuzione della rapina, il reato è procedibile d'ufficio. Tuttavia la Corte ha accolto parzialmente il ricorso limitatamente alla mancata pronuncia sulla recidiva reiterata specifica: ha annullato la sentenza impugnata esclusivamente in relazione a quel profilo e ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello per colmare la lacuna motivazionale. Ha inoltre dichiarato l'irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p., fatta salva la valutazione sulla recidiva dopo il rinvio. Infine, ha disposto l'oscuramento delle generalità per la presenza di minore.
Norme richiamate
art. 611, commi 1-bis e 1-ter c.p.p.
Richiamati in relazione alla richiesta di trattazione orale in presenza avanzata dal difensore; nessuna particolare controversia interpretativa nel provvedimento.
art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Norma richiamata come criterio di inammissibilità o valutazione dei motivi di ricorso per violazione di legge e carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto che alcune doglianze non fossero deducibili sotto il profilo della violazione di legge.
art. 628 c.p.
Il giudice di legittimità ha confermato che il delitto di rapina si configura anche quando la cosa sottratta è nella materiale disponibilità della vittima senza titolo giuridico; l'altruità è valutata anche in termini di possesso/relazione di fatto e l'ingiusto profitto può consistere in utilità economiche o morali.
art. 125, art. 192, art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p. e art. 111 Cost.
Richiamate dalle difese per censurare la valutazione probatoria e la motivazione; la Corte ha ribadito che le doglianze attinenti alla valutazione delle prove (art. 192) non sono proponibili come vizio di diritto e richiedono specificità e autosufficienza nell'impugnazione.
art. 129 c.p.p., art. 6 CEDU
Censura relativa alla mancata declaratoria di estinzione del reato per remissione di querela: la Corte ha ritenuto che la rimessione fosse ininfluente perché le lesioni, commesse per eseguire la rapina, sono procedibili d'ufficio.
artt. 585, 576, comma 1, n.1, e art. 61, comma 1, n.2 c.p.
Richiamati per affermare il nesso teleologico fra rapina e lesioni: le lesioni aggravate dal nesso con la rapina rendono il reato procedibile d'ufficio, impedendo l'effetto estintivo della remissione di querela.
art. 624, comma 2 c.p.p.
La Corte ha dichiarato ricorrenti le condizioni di irrevocabilità dell'affermazione della responsabilità penale ai sensi di questa norma, ossia l'affermazione di responsabilità viene resa irrevocabile salvo quanto annullato e rinviato (qui la recidiva).
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Applicato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti quando vi è un soggetto minorenne coinvolto.
Massime di principio
- La qualificazione del reato di rapina può essere confermata anche quando la vittima aveva solo la disponibilità materiale del bene: il possesso/relazione di fatto sulla cosa è sufficiente per configurare l'altruità.
- L'"ingiusto profitto" richiesto per la rapina non è limitato al vantaggio patrimoniale immediato: utilità morali o la volontà di ricondurre una persona possono concorrere a integrare l'elemento soggettivo, se idonee a costituire un vantaggio per l'agente.
- Le obiezioni sulla valutazione della prova (art. 192 c.p.p.) non possono essere formulate genericamente come violazione di legge; il ricorso in Cassazione deve essere autosufficiente e specificare gli atti e gli elementi probatori ritenuti travisati.
- La remissione di querela non produce effetti estintivi quando il reato di cui all'oggetto è strumentale o commesso in esecuzione di un reato procedibile d'ufficio (es. lesioni connesse a rapina).
- Se la Corte d'appello omette di pronunciarsi su un profilo rilevante (ad es. recidiva), la Cassazione può annullare limitatamente a quella omissione e disporre il rinvio per integrare la motivazione, senza rimettere in discussione l'intera affermazione di responsabilità.
- In sede di impugnazione è essenziale indicare con precisione quali Atti o prove si ritengono travisati e dimostrare l'incidenza di tali omissioni sull'esito del giudizio per permettere l'esame di Cassazione.
- La dichiarazione di irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità può essere pronunciata dalla Cassazione con esclusione delle questioni specificamente annullate e rinviate.
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