Sentenza n. 3374/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato parzialmente il bando e gli atti della procedura di trasferimento ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria
Esito
Favorevole al ricorrente (università appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Università ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, in seguito alla sostituzione in autotutela della graduatoria originaria, ma aveva accolto i motivi aggiunti, annullando parzialmente il bando e gli atti della rinnovata procedura. La candidata aveva contestato i criteri di valutazione delle domande di trasferimento, in particolare la priorità attribuita ai candidati vincitori del test nazionale di ammissione previsto dalla legge n. 264/1999 rispetto agli ulteriori elementi concernenti la carriera universitaria pregressa. Con il primo motivo d’appello, l’Università ha dedotto la tardività dell’impugnazione dei criteri, poiché essi erano espressamente contenuti nell’art. 5 del bando del 30 giugno 2022 e avrebbero dovuto essere impugnati entro sessanta giorni, mentre il ricorso era stato notificato il 1° dicembre 2022. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione della legge n. 264/1999, degli artt. 3, 33 e 34 Cost., nonché l’erronea applicazione dei principi delle Adunanze plenarie n. 1 del 2015 e n. 16 del 2018, sostenendo che il superamento del test nazionale era stato previsto quale criterio preferenziale di graduatoria e non quale requisito di ammissione. Con il terzo motivo ha contestato il rilievo del difetto di motivazione e di istruttoria relativo alla valutazione delle candidature.
La decisione
L’appello è stato accolto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che i criteri contestati erano immediatamente lesivi ed erano chiaramente stabiliti dall’art. 5 del bando, sicché la candidata avrebbe dovuto impugnarli entro il termine decadenziale di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione del bando. È stato ritenuto fondato anche il secondo motivo. La sentenza del TAR aveva applicato erroneamente il principio dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2015, relativo al superamento del test quale requisito di ammissione al trasferimento, mentre nella fattispecie il superamento della prova era stato previsto soltanto come criterio preferenziale nella graduatoria per l’ammissione ad anni successivi al primo. Il Consiglio di Stato ha rilevato che né la normativa primaria né quella secondaria vietano tale criterio e che la sua previsione rientra nell’autonomia organizzativa e valutativa dell’università. La valorizzazione prioritaria del superamento del test non è stata ritenuta macroscopicamente illogica o irragionevole, anche perché costituisce un obiettivo elemento di merito coerente con l’art. 34 Cost. Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione nella graduazione dei criteri, salvo il riscontro di macroscopiche illogicità o travisamenti, non ravvisati nel caso concreto. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza del TAR è stata riformata e i motivi aggiunti sono stati respinti. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
termine decadenziale di sessanta giorni
I criteri di valutazione contenuti nel bando e immediatamente lesivi devono essere impugnati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando.
art. 4 l. n. 264/1999
prova di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato
Il superamento della prova nazionale può essere valorizzato, nelle procedure di trasferimento ad anni successivi al primo, come criterio preferenziale, senza costituire necessariamente un requisito di ammissione.
art. 33 Cost.
le Università “hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”
L’autonomia universitaria consente all’ateneo di graduare i criteri di valutazione delle domande di trasferimento, purché non violi divieti legislativi e non eserciti il potere in modo macroscopicamente illogico o irragionevole.
art. 34 Cost.
principio di meritocrazia
Il superamento del test nazionale costituisce un obiettivo elemento di merito che può essere valorizzato anche nella prosecuzione del percorso universitario.
art. 21-octies l. n. 241/1990
La disposizione è richiamata dall’appellante, ma non viene utilizzata come autonoma ratio decidendi della sentenza.
artt. 27, 35, 41, 43 e 49 c.p.a.
Disposizioni richiamate dall’appellante con riguardo ai profili processuali, senza autonoma applicazione decisiva nella motivazione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della causa con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- I criteri di valutazione contenuti in modo chiaro e immediatamente lesivo nel bando devono essere impugnati entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del bando; la loro contestazione soltanto dopo la pubblicazione della graduatoria è tardiva.
- Nelle procedure di trasferimento universitario ad anni successivi al primo, il superamento del test nazionale di accesso può essere previsto come criterio preferenziale di graduatoria anche per studenti provenienti da corsi universitari stranieri, purché non sia configurato come requisito esclusivo o necessario di ammissione.
- La scelta dell’università di attribuire priorità al superamento della prova nazionale di accesso rientra nella sua autonomia organizzativa e valutativa e può essere sindacata dal giudice amministrativo soltanto in presenza di macroscopica illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
- Il principio secondo cui non è necessario imporre il test nazionale agli studenti provenienti da università straniere per l’ammissione ad anni successivi al primo non impedisce di valorizzare il superamento del test come elemento preferenziale nella comparazione tra candidati.
- Nella graduazione dei criteri per una procedura selettiva universitaria, il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’amministrazione quando la scelta risulti coerente, non manifestamente irragionevole e rispettosa della normativa applicabile.
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