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Sentenza

Sentenza n. 243/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalle amministrazioni resistenti sull’istanza presentata dalla AGI a mezzo pec del 20.03.2024; con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto propria competenza, a provvedere entro il termine di cui all’art. 117, comma 2, cpa, in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione del provvedimento richiesto ovvero di un provvedimento espresso; con ogni effetto ed onere conseguente, tra cui la nomina di un Commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia e comunque ove occorra ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, comma 3, c.p.a..;

Giustizia amministrativa202500631

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 20 marzo 2024 volta al riconoscimento o rimborso dei maggiori costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale negli anni 2020-2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (struttura sociosanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, gestore di una casa protetta per anziani accreditata con il Servizio sanitario regionale, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza diretta a ottenere il rimborso dei costi sostenuti per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale durante l’emergenza COVID-19. Ha dedotto che le strutture sociosanitarie erano state equiparate ai presidi ospedalieri ai fini dell’accesso prioritario ai DPI e che la normativa emergenziale aveva previsto misure di sostegno per le strutture residenziali private accreditate, nonché che la Regione Calabria aveva impartito disposizioni per la distribuzione dei DPI e la rendicontazione dei fabbisogni e delle richieste di rimborso. La ricorrente ha quindi sostenuto che l’amministrazione fosse obbligata a esaminare l’istanza e ad adottare un provvedimento espresso. L’ASP di Cosenza e il Commissario ad acta hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, indicando nella Regione l’amministrazione competente, e hanno sostenuto l’inammissibilità del ricorso per l’assenza di un obbligo di provvedere, ritenendo che la normativa attribuisse alle Regioni soltanto una facoltà di riconoscere maggiorazioni tariffarie o ristori.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’ASP di Cosenza e del Commissario ad acta, poiché l’art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020 individua nelle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, i soggetti competenti a valutare l’opportunità di riconoscere alle strutture interessate una remunerazione specifica per i maggiori costi connessi alla gestione dell’emergenza COVID-19 e un incremento tariffario per le prestazioni rese a pazienti COVID. Ha quindi individuato nella Regione Calabria l’unica amministrazione legittimata a provvedere sull’istanza. Nel merito, il Collegio ha distinto la discrezionalità dell’amministrazione circa l’an del riconoscimento economico dall’obbligo procedimentale di esaminare l’istanza e concludere il procedimento con un provvedimento espresso e adeguatamente motivato. La facoltà di accordare o negare il ristoro non esclude, infatti, l’obbligo di pronunciarsi. Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio-inadempimento della Regione e l’ha condannata a riscontrare l’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con un provvedimento scritto e motivato sulle ragioni della decisione in ordine all’applicazione dell’art. 4 d.l. n. 34/2020. La Regione è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00, oltre accessori e contributo unificato, mentre le spese sono state compensate nei rapporti con l’ASP e il Commissario ad acta, in ragione del loro difetto di legittimazione passiva.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina l’azione avverso il silenzio e consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine.

  • art. 4, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020

    possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

    Attribuisce alle Regioni, comprese quelle sottoposte a piano di rientro, il potere discrezionale di valutare il riconoscimento di una remunerazione specifica per i maggiori costi correlati alla gestione dell’emergenza COVID-19 e di incrementi tariffari; tale discrezionalità sull’esito non esclude l’obbligo di esaminare l’istanza e adottare un provvedimento espresso.

  • art. 2, comma 1, l. n. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, anche nei casi di manifesta irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità della domanda, nei quali è ammessa soltanto una motivazione semplificata.

  • art. 1-ter, comma 3, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in l. n. 77/2020

    È richiamato quale base dell’equiparazione delle strutture sociosanitarie ai presidi ospedalieri ai fini dell’accesso prioritario alle forniture di DPI durante l’emergenza epidemiologica.

  • art. 19-nonies d.l. n. 137/2020, convertito in l. n. 176/2020

    È richiamato quale disposizione che ha previsto misure di sostegno e un fondo destinato a facilitare l’acquisizione di DPI e altri dispositivi medicali da parte delle strutture residenziali private accreditate.

Massime di principio

  • Quando una disposizione attribuisce alla pubblica amministrazione il potere discrezionale di riconoscere o negare un beneficio economico, la discrezionalità riguarda l’esito della valutazione e non esclude l’obbligo di avviare e concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato sull’istanza del privato.
  • L’obbligo di provvedere sussiste ogniqualvolta la realizzazione della pretesa sostanziale del privato dipenda dall’intermediazione del potere amministrativo e il privato abbia una legittima aspettativa a conoscere la decisione e le relative ragioni, anche quando l’amministrazione possa legittimamente adottare una decisione negativa.
  • La competenza a decidere sulle misure regionali di remunerazione dei maggiori costi sostenuti dalle strutture sanitarie e sociosanitarie per la gestione dell’emergenza COVID-19 spetta alla Regione individuata dalla normativa, non all’azienda sanitaria territoriale né al commissario ad acta, salvo diversa specifica attribuzione normativa.
  • Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione competente di provvedere entro un termine determinato, imponendo l’adozione di un atto scritto adeguatamente motivato, senza sostituirsi all’amministrazione nella valutazione discrezionale dell’an e del quantum del beneficio.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaBuona fede e correttezza della PADifetto di motivazione

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