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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34284/2025 del 20/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

In un procedimento definito con applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., il giudice di merito ha applicato all'imputato la pena di sei mesi di reclusione per un reato previsto dalla legge sulle armi, commesso il 1 dicembre 2023. L'imputato, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., lamentando che il giudice non avesse valutato la concreta offensività della condotta, asseritamente tenuta in una situazione di pericolosità. In sostanza, il ricorso mirava a ottenere una lettura della norma penalmente incriminatrice in chiave costituzionalmente orientata, idonea a escludere la punibilità in assenza di concreta pericolosità del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, trattandosi di sentenza di patteggiamento pronunciata dopo l'entrata in vigore della riforma del 2017, l'impugnazione fosse proponibile solo nei casi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. (volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza). Il ricorrente aveva invece censurato un vizio motivazionale e, in sostanza, la mancata verifica della concreta offensività, profilo non deducibile nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha inoltre osservato che la norma incriminatrice sanziona la condotta a prescindere da una valutazione di pericolosità concreta, trattandosi di reato di pericolo presunto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    secondo il rito di cui all'art.444 cod. proc. pen.

    la sentenza impugnata è una decisione di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    il ricorrente ha formalmente dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso può essere trattato nelle forme “de plano”, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    l'impugnazione è stata decisa con procedura semplificata perché proposta avverso una sentenza di patteggiamento.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita la ricorribilità in cassazione delle sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ai «motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»

    nei casi di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dalla norma.

  • art. 129 c.p.p.

    mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

    la Corte richiama il principio secondo cui, nel patteggiamento, non è deducibile come motivo di ricorso la mancata verifica delle cause di proscioglimento al di fuori dei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

    alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, in assenza di colpa del ricorrente non risultante, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 4-bis legge n. 110/1975

    per il reato di cui all’art. 4-bis legge n. 110/1975

    la norma incriminatrice è letta come fattispecie che punisce la condotta indipendentemente da una valutazione di concreta pericolosità, configurata dalla Corte come reato di pericolo presunto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso sentenza di patteggiamento, l'impugnazione è ammissibile soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito proporre censure estranee a tali ipotesi, anche se formalmente qualificate come violazione di legge.
  • La doglianza che investe la mancata valutazione della concreta offensività del fatto, quando la norma incriminatrice configuri un reato di pericolo presunto, non è idonea a superare il limite legale di ricorribilità imposto per le sentenze di applicazione della pena.
  • Nel patteggiamento, il controllo di legittimità non può essere utilizzato per sollecitare una verifica generalizzata dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. al di fuori dei casi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emerge assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ricorrente risponde anche del pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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