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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33691/2025 del 13/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorsi contestavano, con vari motivi, vizi di diritto e di motivazione della sentenza di appello in relazione a: qualificazione dei reati (associazione per delinquere, ricettazione, favoreggiamento reale), attribuzione di ruoli (capo/organizzatore/promotore), mancato o contraddittorio esame di specifici capi d'imputazione e omissione del dispositivo rispetto a quanto affermato nella motivazione, errata valutazione di prove e intercettazioni, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nullità di notifica (omessa citazione) e mancato riconoscimento della tenuità del fatto. Alcuni ricorrenti inoltre deducevano che il giudice d'appello aveva travisato le risultanze peritali e le prove in ordine alla provenienza degli animali e alla sussistenza del dolo nella ricettazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha disposto: - annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con riguardo alle posizioni di Gioitta Nicolino e Girbino Giovanni, perché i reati a loro carico si sono estinti per sopravvenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia impugnata; - inammissibilità dei ricorsi proposti da Borgia Biagio Salvatore, Gioitta Carmelo e Artino Inferno Salvatore, con condanna di tali ricorrenti al pagamento delle spese e, per profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, alla somma di euro 3.000 ciascuno a titolo di ammenda; - rigetto delle richieste di liquidazione delle spese svolte dalle parti civili nel presente grado. La Corte ha inoltre motivato l'inammissibilità dei ricorsi richiamando la mancanza di interesse concreto all'impugnazione di pronunce di estinzione per prescrizione in assenza di specifici pregiudizi extrapenali, e ha confermato principi in tema di art. 129 c.p.p. e qualificazione degli illeciti (distinzione tra favoreggiamento reale e ricettazione, criterio per individuazione di capo/organizzatore).

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma pregiudiziale che impone al giudice di pronunciare immediatamente la causa di non punibilità quando essa sussista; impedisce l'approfondimento sul merito quando manchi una condizione di procedibilità; la Corte richiede un interesse concreto dell'imputato per impugnare sentenze che dichiarano estinzione per prescrizione.

  • art. 157 cod. pen.

    comma secondo (richiamato nel testo)

    Rilevato per il calcolo della prescrizione: la Corte ha utilizzato le disposizioni per stabilire la data di estinzione intervenuta successivamente alla sentenza impugnata.

  • art. 161 cod. pen.

    comma secondo (richiamato nel testo)

    Richiamato congiuntamente all'art. 157 per determinare la maturazione della prescrizione che ha determinato l'annullamento senza rinvio delle posizioni interessate.

  • art. 416 cod. pen.

    Norma sull'associazione per delinquere; la Corte ha chiarito la distinzione fra promotore, organizzatore e capo e affermato che anche una sola di tali qualifiche è sufficiente per la configurazione del reato.

  • art. 648 cod. pen.

    Norma sulla ricettazione; la sentenza richiama la distinzione tra ricettazione e favoreggiamento reale sulla base del diverso dolo (intenzione di trarre profitto vs. operare nell'interesse esclusivo dell'autore del reato).

  • art. 62-bis cod. pen.

    Citato in relazione alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche; la Corte ha valutato la rilevanza di precedenti detenzioni per reati di mafia e il ridimensionamento delle accuse nel bilancio delle attenuanti.

  • art. 179, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla nullità per omessa citazione; la Corte ha esaminato la qualificazione della nullità e i limiti temporali per la relativa deduzione.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Rilevato nel contesto delle nullità da contestare nei termini decadenziali; la Corte ha distinto nullità relative a regime intermedio da nullità assolute in relazione all'effettiva conoscenza dell'atto.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Citato nella richiesta di rettifica del dispositivo da parte dei ricorrenti; norma richiamata per la correzione di errori materiali o per rettifiche del dispositivo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Utilizzato per fondare la condanna alle spese e a misure sanzionatorie (ammende) nei confronti dei ricorrenti le cui impugnazioni sono state dichiarate inammissibili per profili di colpa.

  • art. 111 Cost.

    comma secondo (richiamato nel testo)

    Richiamato in tema di principio della ragionevole durata del processo come presupposto per dare priorità all'immediatezza dell'operatività della causa estintiva (art. 129 c.p.p.).

Massime di principio

  • Se la prescrizione del reato matura dopo la pronuncia impugnata ma prima della decisione della Corte di legittimità, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • In caso di pronuncia di estinzione per prescrizione, l'imputato ha interesse ad impugnare solo se dimostra un concreto pregiudizio o un interesse extrapenale rilevante che giustifichi la ricerca di una pronuncia di merito (es. effetti civili o disciplinari).
  • La distinzione fra ricettazione e favoreggiamento reale si fonda sul diverso elemento soggettivo: la ricettazione richiede il dolo di trarre profitto dalla cosa illecita, mentre il favoreggiamento reale è caratterizzato dall'operare nell'interesse esclusivo dell'autore del reato senza finalità di profitto personale.
  • La mancata corrispondenza fra la motivazione e il dispositivo (es.: motivazione che assolve ma dispositivo che non riporta l'assoluzione) può costituire vizio rimediabile e può dare luogo all'annullamento se influisce sulla decisione; la difesa deve tuttavia specificare e valorizzare tale incongruenza in modo concreto nell'impugnazione.
  • La notificazione presso il difensore di fiducia è, di regola, idonea a costituire validamente la conoscenza dell'atto; la nullità per errata elezione di domicilio va valutata riguardo all'effettiva inidoneità a garantire la conoscenza dell'atto (nullità assoluta) oppure come nullità relativa deducibile nei termini decadenziali.
  • Impugnazioni manifestamente infondate o prive di interesse concreto possono essere dichiarate inammissibili e comportare sanzioni pecuniarie e condanna per spese processuali a carico del ricorrente.

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