Sentenza del 21/12/2016 n. 9658 - Comm. Trib. Prov. Milano
TARSU - Immobile non abitato - Dotazione di utenze essenziali - Debenza del tributo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il tributo non fosse dovuto perché l'immobile non era abitato e, presumibilmente, non veniva utilizzato. La questione riguardava quindi se il mancato utilizzo concreto dell'immobile fosse sufficiente a escludere la TARSU.
La decisione
La pretesa tributaria è stata ritenuta fondata. La TARSU è dovuta per il solo fatto della detenzione o disponibilità dei locali, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio e dalla presenza stabile di persone. L'esenzione può operare soltanto quando l'immobile sia oggettivamente insuscettibile di produrre rifiuti, ad esempio perché situato in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono. La semplice non abitazione o il mancato utilizzo non sono sufficienti a escludere il tributo.
Norme richiamate
Disciplina della TARSU
Il presupposto del tributo è la detenzione o occupazione di locali e aree potenzialmente idonei a produrre rifiuti, non l'effettiva fruizione del servizio da parte dell'utente.
Massime di principio
- Per escludere la TARSU non basta dimostrare che l'immobile sia vuoto, non abitato o utilizzato solo occasionalmente.
- La detenzione o disponibilità di un locale normalmente idoneo a produrre rifiuti fa presumere la debenza del tributo.
- L'esenzione richiede una concreta e oggettiva inidoneità dell'immobile a produrre rifiuti, come nel caso di inaccessibilità, interclusione, impraticabilità o stato di abbandono.
- Il mancato utilizzo del servizio non elimina, di regola, l'obbligo tributario, poiché la TARSU è collegata alla potenziale produzione di rifiuti e non al consumo effettivo del servizio.
- Chi contesta il tributo deve fornire elementi concreti sull'inidoneità dell'immobile, non limitandosi ad allegare la sua inutilizzazione.
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