Sentenza n. 466/2026 - Ancona, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08.10.2024 nel procedimento avente R.G. 128/2023, non appellata e passata in giudicato nonchè notificata ai fini della decorrenza dei termini per l'ottemperanza in data 11.04.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario, relativa all’accredito di un importo sulla carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, pubblicata l’8 ottobre 2024, non appellata, passata in giudicato e notificata ai fini della decorrenza dei termini per l’ottemperanza l’11 aprile 2025. Successivamente alla proposizione del ricorso, l’Amministrazione ha accreditato l’importo dovuto sulla carta elettronica del docente. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva dato integrale esecuzione al giudicato e che la pretesa azionata era stata interamente soddisfatta. Ha tuttavia posto le spese del giudizio a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, in quanto l’adempimento è intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso. La liquidazione è stata contenuta in 600 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, tenendo conto del successivo adempimento, che ha evitato ulteriori aggravi di spesa e attività giudiziaria. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, se la sua condotta ha reso necessario l’avvio del processo.
- La liquidazione delle spese può essere contenuta in considerazione dell’adempimento successivo alla proposizione del ricorso, qualora tale adempimento abbia evitato ulteriori attività processuali e aggravi di spesa.
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