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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22523/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La società ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un provvedimento di assegnazione emesso nell’ambito di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, lamentando che l’importo assegnato fosse superiore a quello intimato nel precetto, oltre a chiedere la riunione di più procedure esecutive promosse per il medesimo credito. Il tribunale ha dichiarato l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il giudizio di merito fosse stato introdotto oltre il termine fissato dal giudice dell’esecuzione, perché la citazione era stata sì notificata entro il termine, ma iscritta a ruolo solo successivamente. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 409, 617 e 618 c.p.c., sostenendo che il deposito/iscrizione a ruolo era in realtà avvenuto tempestivamente, poiché la data rilevante era quella del 2 novembre 2021 e non dell’8 novembre 2021 risultante dalla lavorazione di cancelleria, come emergerebbe dall’estratto SICID e dalla ricevuta PEC; 2) violazione degli artt. 96 e 91 c.p.c., sostenendo che la condanna per responsabilità aggravata non poteva essere pronunciata in assenza di una specifica motivazione sulla mala fede o colpa grave e sul danno concreto subito dalla controparte, essendo invece la statuizione del tribunale fondata solo sulla soccombenza e sulla tardività dell’opposizione. Il resistente ha eccepito anche l’improcedibilità per omesso deposito dei documenti posti a base del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il deposito, effettuato ai sensi dell’art. 372 c.p.c., della certificazione di cancelleria attestante l’iscrizione a ruolo in data 2 novembre 2021, perché tale documento attiene al merito della fondatezza del ricorso e non alla sua ammissibilità. Quanto al primo motivo, la Corte ha affermato che i documenti richiamati dalla ricorrente non erano idoneamente localizzati nel fascicolo e che, in ogni caso, non erano sufficienti le sole schermate o i messaggi PEC prodotti per dimostrare la tempestività dell’opposizione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ribadito che la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone una valutazione complessiva della condotta della parte, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non censurabile in cassazione se congruamente motivata; nella specie, la motivazione del tribunale è stata ritenuta adeguata, poiché l’opposizione non si era confrontata con il contenuto testuale dell’ordinanza di assegnazione. La ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. sia in favore del resistente sia in favore della Cassa delle ammende, e al contributo unificato დამატivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Norma richiamata quale base dell’opposizione agli atti esecutivi proposta dalla società esecutata.

  • art. 618 c.p.c.

    Norma richiamata in relazione alla fase di merito dell’opposizione esecutiva e al termine per la sua introduzione.

  • art. 409 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione di un rito diverso e, quindi, la tempestività dell’iscrizione a ruolo.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che la sola soccombenza può giustificare la condanna alle spese, ma non quella per responsabilità aggravata.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la responsabilità aggravata richiede una valutazione complessiva della condotta della parte e, nel caso definito conformemente alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., si applicano anche le previsioni dei commi 3 e 4 con condanna a favore della controparte e della Cassa delle ammende.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di legittimità possono essere prodotti solo i documenti che attengono all’ammissibilità del ricorso, non quelli che servono a provarne la fondatezza.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato dal controricorrente a sostegno dell’eccezione di improcedibilità per omesso deposito dei documenti fondanti il ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione è avvenuta conformemente alla proposta formulata ai sensi del procedimento accelerato, con conseguente applicazione delle conseguenze previste dall’art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è stata fissata ai sensi di tale norma dopo la richiesta della ricorrente di decisione del collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stata dichiarata la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • artt. 1 e 2 legge 27 maggio 1949, n. 260

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la proroga del termine cadente di domenica e in coincidenza con la festività di Ognissanti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, i documenti prodotti oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c. possono essere ammessi ex art. 372 c.p.c. solo se attinenti all’ammissibilità del ricorso e non se destinati a dimostrarne la fondatezza nel merito.
  • Quando il ricorso per cassazione si fonda su atti o documenti rilevanti ai fini della censura, è necessario non solo riprodurne il contenuto, ma anche indicarne specificamente la collocazione nel fascicolo di merito o di legittimità; la mancata localizzazione comporta l’inutilizzabilità del materiale richiamato.
  • La verifica della tempestività dell’opposizione agli atti esecutivi, se contestata con ricorso per cassazione, non può essere compiuta sulla base di materiali documentali non ritualmente acquisiti o non correttamente localizzati.
  • La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. presuppone una valutazione complessiva della condotta processuale della parte, rimessa al giudice di merito e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
  • Nel caso di definizione del giudizio di legittimità conformemente alla proposta resa in sede di procedimento accelerato, possono trovare applicazione le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., con condanna sia in favore della controparte sia in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioniSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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