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Sentenza

Sentenza del 24/03/2017 n. 7660 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva confermato l'avviso di rettifica e liquidazione relativo a INVIM e alle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Sostenevano, da un lato, che la CTR avesse omesso o motivato erroneamente la valutazione della relazione di stima dell'Agenzia del Territorio, dalla quale risultava che i terreni ricadevano nella sottozona E1 agricola ordinaria, asseritamente non edificabile; dall'altro, denunciavano la violazione delle regole sull'onere della prova, sostenendo che l'Ufficio non avesse dimostrato adeguatamente il maggior valore dei beni e si fosse limitato a produrre una perizia di parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura mirava sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del merito e degli elementi probatori, attività non consentita in sede di legittimità in assenza di lacune o incoerenze logiche nella motivazione. Inoltre, l'eventuale erronea percezione del contenuto della perizia circa l'edificabilità dei terreni avrebbe dovuto essere fatta valere mediante revocazione per errore di fatto, non con ricorso per cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la CTR non aveva posto sui contribuenti l'onere di provare il minor valore, ma aveva valutato criticamente la stima dell'Agenzia del Territorio, ritenendola adeguata e non efficacemente confutata. I ricorrenti sono stati condannati a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 7.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di motivazione rilevante in cassazione sussiste solo quando la motivazione presenta lacune, incoerenze o incongruenze tali da impedire di comprendere il criterio logico seguito dal giudice; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Consente di denunciare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ma non di contestare la valutazione di merito delle prove compiuta dal giudice, salvo che essa si traduca in una concreta violazione normativa.

  • Art. 2697 c.c.

    Disciplina l'onere della prova. Nel caso esaminato, la CTR ha ritenuto che l'Amministrazione avesse fornito una base probatoria adeguata mediante la stima dell'Agenzia del Territorio e che le contestazioni dei contribuenti non fossero sufficienti a superarla.

  • D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31

    Norma richiamata in relazione alla determinazione del valore dei beni ai fini INVIM.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52

    Disciplinano i poteri dell'Amministrazione finanziaria nella rettifica del valore dichiarato ai fini dell'imposta di registro e le modalità di determinazione del valore dei beni.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore percettivo consistente nella falsa percezione di un fatto o del contenuto di un documento risultante dagli atti deve essere denunciato con revocazione, non con ricorso per cassazione, quando il giudice abbia comunque esaminato la prova.

  • Art. 378 c.p.c.

    La memoria depositata in prossimità dell'udienza di cassazione non può introdurre nuovi motivi di impugnazione, salvo questioni rilevabili d'ufficio nei limiti consentiti.

Massime di principio

  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o sostituire la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito con quella della parte; occorre individuare una specifica violazione di legge o una motivazione realmente illogica, contraddittoria o incomprensibile.
  • Quando il giudice ha esaminato una perizia o una relazione tecnica e l'ha ritenuta persuasiva, la contestazione deve dimostrare specifiche carenze metodologiche o logiche, non limitarsi a contrapporre una diversa lettura dei dati.
  • Una stima dell'Amministrazione finanziaria può costituire elemento probatorio valido se analitica, riferita ai beni oggetto dell'atto e coerente con i valori di mercato; spetta al contribuente contestarla con elementi concreti e documentazione idonea.
  • Se la sentenza attribuisce a un documento un contenuto diverso da quello effettivo, ma il documento è stato comunque considerato, il rimedio tipico può essere la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
  • I nuovi motivi o le nuove eccezioni non possono essere introdotti per la prima volta con la memoria in cassazione; devono essere formulati tempestivamente nel ricorso principale, salvo questioni rilevabili d'ufficio.
  • La parte soccombente nel giudizio di legittimità, in assenza di compensazione, è normalmente condannata al pagamento delle spese processuali.

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