Cassazione Penale, Sentenza n. 28483/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena in otto mesi di reclusione per il reato di omicidio stradale. Con un unico motivo deduceva difetto assoluto di motivazione per il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, beneficio che assumeva essere stato richiesto; sosteneva inoltre che la Corte di cassazione avrebbe potuto riconoscerlo direttamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la non menzione non era stata specificamente richiesta né nei motivi di appello, dove vi era solo un generico riferimento ai "benefici di legge", né in sede di discussione nel giudizio di secondo grado. Ha quindi escluso che il mancato esercizio del potere officioso del giudice d'appello ex art. 597, comma 5, c.p.p. fosse censurabile in cassazione o imponesse uno specifico obbligo di motivazione, soprattutto in assenza di allegazione di elementi di fatto idonei a giustificare il beneficio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
individua il reato presupposto della condanna oggetto di appello e ricorso, ossia l'omicidio stradale.
art. 597, comma 5, c.p.p.
attribuisce al giudice d'appello un potere officioso eccezionale di applicare anche senza specifica richiesta alcuni benefici, tra cui la non menzione, ma il suo mancato esercizio non è sindacabile in cassazione in assenza di una specifica devoluzione e di elementi di fatto a sostegno.
art. 62-bis c.p.
richiamato in giurisprudenza comparata sul tema dei benefici di legge e dell'onere di allegazione, in analogia alla questione della non menzione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per delimitare l'enunciazione del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari.
art. 125 c.p.p.
non espressamente citato nel testo fornito.
art. 606 c.p.p.
non espressamente citato nel testo fornito.
Corte cost. sent. n. 186/2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Il beneficio della non menzione della condanna può essere applicato d'ufficio dal giudice d'appello, ma la sua mancata concessione non è censurabile in cassazione se la richiesta non è stata specificamente devoluta con l'atto di appello o ribadita in udienza.
- La formula generica dei "benefici di legge" non è sufficiente a imporre al giudice di secondo grado una motivazione autonoma sul beneficio della non menzione o sulla sospensione condizionale, quando manchi l'indicazione di elementi di fatto concreti a sostegno.
- Chi invoca in appello un beneficio con applicazione officiosa deve allegare elementi fattuali idonei a rendere ragionevole l'esercizio del relativo potere-dovere del giudice; in difetto, il silenzio del giudice sul punto non integra vizio denunciabile in cassazione.
- Quando il ricorso è inammissibile e non vi è assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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