Sentenza n. 32/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 267/2024 del 29 ottobre 2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, n. 267/2024, passata in giudicato e recante condanna al pagamento delle somme dovute per la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza n. 267/2024 del Tribunale di Como, Sezione Lavoro. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata ritualmente notificata all'amministrazione ed era passata in giudicato. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l'esistenza, l'ammontare o l'esigibilità del credito e senza fornire indicazioni sull'andamento della procedura di pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como. Ha rilevato che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento. La documentazione e le dichiarazioni dei ricorrenti dimostravano l'assenza di pagamenti; tale circostanza non era stata contestata dal Ministero, che non aveva dedotto né provato l'avvenuto adempimento. Il Ministero è stato ordinato a effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato sin d'ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza, compiendo gli atti necessari a carico e spese dell'amministrazione inadempiente e riferendo al TAR sull'esecuzione del mandato. Nessun compenso ulteriore è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di dipendente pubblico e di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente di chiedere l'esecuzione del giudicato; il TAR ha utilizzato il giudizio di ottemperanza per accertare l'inadempimento dell'amministrazione e impartire ordini esecutivi.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Il decorso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione inadempiente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria della pubblica amministrazione, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, unitamente alla notifica del titolo esecutivo e al suo passaggio in giudicato, consente al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento integrale delle somme dovute.
- Quando l'amministrazione non contesta l'an, il quantum o l'avvenuto mancato pagamento del credito risultante dal titolo giudiziale, né fornisce indicazioni sull'adempimento, tali circostanze possono essere valorizzate dal giudice ai fini dell'accertamento dell'inottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia, fissandone anche il termine per l'esecuzione e gli obblighi di rendicontazione.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il relativo compenso può ritenersi compreso nel trattamento economico già percepito dall'amministrazione di appartenenza.
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